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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434907
ALA0506-0015
Allegato A n. 506 del 17 marzo 1999 (ALA13-506)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...(A.C. 5324 - sezione 2) EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 12.
ZZALA ZZRES ZZALA170399 ZZALA990317 ZZALA000399 ZZALA000099 ZZALA506 ZZ13 ZZTX
     Al comma 1, sopprimere le parole:  Al fine di
  consentire.
  12. 9.  Nardini, Malentacchi, Mantovani.
 
                               Pag. 9
 
       Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
     1.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge il Governo deve presentare, affinché sia
  approvato dalle Camere, un piano organico di ridefinizione
  dell'amministrazione penitenziaria, ivi compreso l'ampliamento
  delle dotazioni organiche, che tenga conto dei seguenti
  criteri:.
  12. 7.  Nardini, Malentacchi, Mantovani.
     Al comma 1, all'alinea, dopo le parole:
  Amministrazione penitenziaria  ovunque ricorrano, aggiungere
  le seguenti:  e della giustizia minorile.
  12. 19.  Tassone, Volontè, Grillo.
     Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole:  e il
  riconoscimento, quali uffici di livello dirigenziale degli
  istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello
  professionale, ad eccezione di quelli di minor rilievo  con
  le seguenti:  e il riconoscimento, quali uffici di livello
  dirigenziale superiore per i rimanenti.
  12. 1.  Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori,
  Morselli.
       All'articolo 12, primo comma, all'alinea, dopo le
  parole:  delle sedi periferiche dell'amministrazione
  penitenziaria  inserire le seguenti:  e della giustizia
  minorile.
       Conseguentemente, dopo le parole:  dipartimento
  dell'amministrazione penitenziaria  inserire le seguenti:
  e dell'ufficio della giustizia minorile.
  12. 200.   La Commissione.
     Al comma 1, all'alinea, dopo le parole:  sedi
  periferiche dell'Amministrazione penitenziaria  aggiungere
  le seguenti:  e della direzione dei centri della giustizia
  minorile e ai direttori degli istituti minorili.
  12. 18.  Tassone, Volontè, Grillo.
       Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole:  entro
  quattro mesi  con le seguenti:  nel termine di nove
  mesi.
  12. 31.  Governo.
  (Testo così modificato nel corso della seduta).
       Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:  per
  provvedere  fino alla fine dell'alinea con le seguenti:
  sulla base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la
  razionalizzazione degli uffici della amministrazione dello
  Stato, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
  modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri
  direttivi.
  12. 40.   La Commissione.
       Al comma 1, lettera  a),  sopprimere le parole:
  in misura non superiore ad un terzo dell'attuale
  consistenza.
  12. 32.  Governo.
     Al comma 1, lettera a), dopo la parola:  adeguamento
  aggiungere le seguenti:  del numero dei dirigenti e.
  12. 2.  Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori,
  Morselli.
     Al comma 1 lettera  b),  dopo le parole:
  direttivo ordinario  aggiungere le seguenti:  e
  dirigenziale.
  12. 20.  Angeloni, Tassone, Volonté.
     Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le
  seguenti parole:  con attribuzione ai funzionari direttivi
  della polizia penitenziaria dell'effettiva gestione della
  sicurezza
 
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  sia in ambito penitenziario che extrapenitenziario nelle
  attività di traduzioni, piantonamenti e vigilanza presso le
  aule di giustizia, nonché nella regolare tenuta degli atti
  giuridici afferenti i detenuti e di ogni attività connessa con
  quella giudiziaria, in tema di notifiche, tenuta dei registri
  e quant'altro afferisca agli aspetti di gestione dei fascicoli
  personali dei detenuti.
     Conseguentemente aggiungere la seguente lettera:
         b- bis)  all'armonizzazione e modifica delle norme
  del codice penale e di procedura penale e dell'Ordinamento
  penitenziario che attribuiscono al direttori penitenziari la
  cura delle attività succitate, prevedendo che fino
  all'istituzione dei nuovi funzionari direttivi della polizia
  penitenziaria le suddette funzioni siano assicurate dagli
  attuali comandanti di reparto presenti in ogni istituto
  penitenziario.
  12. 3.  Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori,
  Morselli.
       Al comma 1, lettera  c),  aggiungere, in fine, le
  seguenti parole:  mantenendo soltanto ai fini economici, dei
  diritti acquisiti e non di funzione la precedente
  equiparazione, ex articolo 40 della stessa legge, con la
  Polizia di Stato;
  12. 5.  Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori,
  Morselli.
       Al comma 1, dopo la lettera  c),  aggiungere la
  seguente:
       c- bis)  alla collocazione degli ufficiali del
  ruolo a esaurimento nelle rispettive istituende qualifiche dei
  ruoli direttivo e dirigenziale della polizia penitenziaria.
  12. 21  Angeloni, Volonté, Tassone.
     Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti
  parole:  in altri profili, di pari qualifica,
  dell'amministrazione penitenziaria.
  12. 22.  Angeloni, Tassone, Volontè.
       Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente
  lettera:
       e)  esplicita indicazione delle norme legislative
  abrogate.
  12. 42.   La Commissione.
     Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:
     e)  all'integrazione dell'organico e all'adeguamento dei
  livelli di professionalità del personale amministrativo delle
  aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili, tecniche,
  della sicurezza e del personale prevedendo l'effettiva
  realizzazione delle aree medesime in ogni istituto
  penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale
  rilevanza.
  12. 4.  Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori,
  Morselli.
  (Testo così modificato nel corso della seduta).
     Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:
         e)  e di unificare, ai soli giuridici, gli
  inquadramenti degli Ufficiali di cui all'articolo 14, commi 5
  e 6 della legge16 ottobre 1991, n. 321, con decorrenza dalla
  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge 15
  dicembre 1990, n. 395, salvaguardando le posizioni giuridiche
  dei vincitori di concorso.
  12. 30.  Bonito.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Il Governo è delegato altresì ad emanare,
  nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che
  preveda l'istituzione di un ruolo speciale dei commissari
  della Polizia di Stato, al quale acceda il personale
  appartenente al ruolo degli ispettori in possesso del titolo
  di studio non
 
                              Pag. 11
 
  inferiore al diploma di scuola media di secondo grado.  Ferme
  restando le dotazioni organiche complessive del personale
  dell'Amministrazione della Polizia di Stato, al fine di
  conseguire omogeneità di disciplina con il personale di pari
  qualifica del corrispondente ruolo nell'Arma dei Carabinieri e
  nella Guardia di Finanza, e fermi restando i rispettivi
  compiti istituzionali, nell'esercizio delle delega saranno
  osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
       a)  prevedere requisiti e modalità di accesso al
  ruolo mediante il superamento di concorso per titoli ed esami
  e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore
  a-nove mesi;
         b)  prevedere la dotazione organica comunque non
  superiore a 1500 unità, l'articolazione in qualifiche, le
  relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le
  connesse funzioni;
         c)  prevedere modalità di progressione nel ruolo di
  permanenza nelle qualifiche, anche con l'innalzamento dei
  limiti d'età, solo per esigenze di servizio, con l'esclusione
  d'accesso ai ruoli dirigenziali.
  12. 10.  Ascierto, Gasparri, Menia.
     Sopprimere il comma 2.
  *12. 11.  Nardini, Malentacchi, Mantovani.
       Sopprimere il comma 2.
  *12. 13.  Fontan.
     Sostituire il comma 2 con il seguente:
     2.  Il Governo è impiegato a prevedere, unitamente alle
  organizzazioni sindacali, l'inserimento all'interno del
  contratto nazionale di lavoro del ruolo direttivo speciale del
  Corpo di polizia penitenziaria secondo i seguenti criteri:
         a)  accesso al ruolo mediante concorso per titoli
  ed esami;
         b)  modalità di progressione nei ruoli;
         c)  norme di carattere economico, previdenziale e
  retributivo.
  12. 12.  Nardini, Malentacchi, Mantovani.
       Al comma 2, all'alinea, primo periodo sostituire le
  parole da:  di titolo di studio,  sino alla fine del primo
  periodo con le seguenti:  dei requisiti stabiliti con
  decreto del ministro di grazia e giustizia.
  12. 50.   La Commissione.
     Al comma 2, sopprimere le lettere  a), b)  e
  c).
  12. 14.  Nardini, Malentacchi, Mantovani.
     Al comma 2, sopprimere la lettera  a).
  12. 15.  Nardini, Malentacchi, Mantovani.
       Al comma 2, dopo la lettera  b),  aggiungere la
  seguente:
       b-bis)  Prevedere l'istituzione di un ruolo
  direttivo speciale ad esaurimento al quale accede il personale
  appartenente al ruolo degli ispettori nella qualifica di
  ispettore superiore che alla data di entrata in vigore della
  presente legge abbiano svolto almeno cinque anni di comando
  nei reparti della Polizia penitenziaria.  La dotazione di tale
  ruolo potrà essere in soprannumero rispetto alle dotazioni
  organiche del ruolo speciale del Corpo.  Il passaggio avverrà
  mediante la valutazione dei titoli di servizio prevedendo una
  dotazione organica comunque non superiore alle ducento
  unità.
     Conseguentemente all'articolo 12, comma 2, lettera c)
  sopprimere le parole: sono esclusi l'istituzione di ruoli
  dirigenziali.
  12. 23  Angeloni, Tassone, Volontè.
 
                              Pag. 12
 
       Sostituire il comma 3 con il seguente:
     3.  Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
  articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
  parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che
  si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione,
  trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in
  assenza del parere.
  12. 41.   La Commissione.
       Sostituire il comma 3 con il seguente:
     3.  Sulle proposte di decreto legislativo è acquisito il
  parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti
  per materia.
  12. 16.  Nardini, Malentacchi, Mantovani.
     Al comma 3 sopprimere la parola:  comunque.
  12. 6.  Fontan.
       Sopprimere il comma 4.
  *12. 8.  Fontan.
       Sopprimere il comma 4.
  *12. 17.  Nardini, Malentacchi, Mantovani.
       Al comma 4, dopo le parole:  fino ad integrale
  copertura dei costi  aggiungere le seguenti:  mediante le
  ordinarie procedure concorsuali
  12. 33.  Governo
     Al comma 4 dopo le parole:  L'Amministrazione
  penitenziaria  aggiungere le seguenti:  fermo restando
  quanto previsto dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1998,
  n. 419.
  12. 24.  Giacco, Olivieri.
       Al comma 5 sostituire la parola:  valutato  con la
  seguente:  determinato.
  12. 35.   Governo.
       Al comma 5, sostituire le parole:  in lire 90
  miliardi  con le seguenti:  di lire 116.988.295.000
  12. 34.  Governo.
     Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
                      Art. 12- bis. 
     1.  All'articolo 41, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
  n. 449, sono soppresse le parole: "appartenente ai profili
  professionale di assistente sociale coordinatore e di
  educatore coordinatore applicato presso istituti penitenziari,
  o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che
  abbia prestato servizio per almeno otto anni presso i predetti
  istituti o centri, in ogni caso limitatamente al periodo di
  permanenza in tali posizioni e purché comunque in possesso
  della prescritta anzianità di effettivo servizio senza
  demerito nella predetta qualifica".
     2.  All'articolo 41 comma 5, legge 27 dicembre 1997, n.
  449, sono soppresse le parole successive alle seguenti: "si
  applica la disposizione di cui al comma 3".
  12. 02.  Romano Carratelli.
     Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
                      Art. 12- bis. 
     All'articolo 41, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
  449, sono soppresse le parole: "appartenente ai profili
  professionale di assistente sociale coordinatore e di
  educatore coordinatore applicato presso istituti penitenziari,
  o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che
  abbia prestato servizio per almeno otto anni
 
                              Pag. 13
 
  presso i predetti istituti o centri, in ogni caso
  limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e
  purchè comunque in possesso della prescritta anzianità di
  effettivo servizio senza demerito nella predetta
  qualifica".
  12. 01.  Altea.
     Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
                      Art. 12- bis. 
     1.  All'articolo 41, comma 5, della legge 27 dicembre 1997,
  n. 449, sono soppresse le parole successive alle seguenti: "si
  applica la disposizione di cui al comma 3".
  12. 03.  Cento.
       Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
                       Art. 12- bis.
                (Disposizione transitoria). 
     1.  Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al
  comma 1 dell'articolo 12 della presente legge, resta fermo,
  per il personale delle qualifiche dirigenziali e direttive
  dell'Amministrazione Penitenziaria, il trattamento giuridico
  ed economico già in godimento.
     2.  Fermo restando che i futuri miglioramenti retributivi
  del personale delle qualifiche dirigenziali e direttive
  dell'Amministrazione Penitenziaria, non potranno essere
  comunque inferiori a quelli stabiliti per il comparto
  sicurezza, a decorrere dal 1^ gennaio 1999 trovano
  applicazione, nei confronti delle predette qualifiche, le
  disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 della presente
  legge.
  12. 06.  Abbate, Carotti.
                Subemendamenti all'emendamento
                     del Governo 12. 04.
     Sopprimere il comma 1.
  0. 12. 04. 1.  Boato.
       Al comma 1, dopo le parole:  della presente legge
  aggiungere le seguenti:  previo parere vincolante delle
  commissioni parlamentari competenti alle quali lo schema di
  decreto va inviato entro novanta giorni dalla scadenza.
  0. 12. 04. 54.   Nardini, Malentacchi, Mantovani.
       Al comma 1 sopprimere la lettera  a).
  0. 12. 04. 2.  Boato.
       Al comma 1, lettera  a),  sostituire le parole:
  la dotazione organica di trecento unità  con le seguenti:
  la complessiva dotazione organica di duecento unità.
  0. 12. 04. 36.  Parenti.
       Al comma 1, lettera  a),  sostituire le parole:
  di trecento unità  con le seguenti:  individuata
  secondo criteri di oggettività e di necessità.
  0. 12. 04. 55.   Nardini, Malentacchi, Mantovani.
       Al comma 1, lettera  a),  sostituire la parola:
  trecento  con la seguente:  centocinquanta.
     Conseguentemente, alla lettera  b)  ridurre in
  proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.
  0. 12. 04. 61.  Boato, Parenti.
     Al comma 1, lettera  a),  sostituire la parola:
  trecento  con la seguente:  centocinquanta.
  0. 12. 04. 60.  Boato.
 
                              Pag. 14
 
     Al comma 1, lettera  a),  sostituire la parola:
  trecento  con la seguente:  duecento.
       Conseguentemente, alla lettera  b)  ridurre in
  proporzione le unità relative alle qualifiche
  funzionali.
  0. 12. 04. 62.  Boato, Parenti
       Al comma 1, lettera a), sostituire la parola:
  trecento  con la seguente:  duecento.
  0. 12. 04. 3.  Boato.
     Al comma 1, lettera a), sostituire la parola:  trecento
  con la seguente:  duecentocinquanta.
       Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in
  proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.
  0. 12. 04. 63.  Boato, Parenti.
     Al comma 1, lettera a), sostituire la parola:  trecento
  con la seguente:  duecentocinquanta.
  0. 12. 04. 4.  Boato.
     Al comma 1, lettera a), sostituire la parola:  trecento
  con la seguente:  duecentoottanta.
     Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in
  proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.
  0. 12. 04. 64.  Boato, Parenti.
     Al comma 1, lettera  b),  sopprimere le parole
  da:  così ripartite  fino alla fine della lettera.
  0. 12. 04. 69.   La Commissione.
     Al comma 1, lettera a), sostituire la parola:  trecento
  con la seguente:  duecentottanta.
  0. 12. 04. 5.  Boato.
     Al comma 1 sopprimere la lettera  b).
  *0. 12. 04. 6.  Boato.
     Al comma 1 sopprimere la lettera  b).
  *0. 12. 04. 37.  Parenti.
     Al comma 1 sopprimere la lettera  b).
  *0. 12. 04. 50.   Nardini, Malentacchi, Mantovani.
     Al comma 1 sopprimere la lettera  c).
  *0. 12. 04. 7.  Boato.
     Al comma 1 sopprimere la lettera  c).
  *0. 12. 04. 52.   Nardini, Malentacchi, Mantovani.
     Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.
  0. 12. 04. 8.  Boato.
     Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole
  da:,  con possibilità di prevedere  sino alla fine del
  numero.
  *0. 12. 04. 9.  Boato.
     Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole
  da:,  con possibilità di prevedere  sino alla fine del
  numero.
  *0. 12. 04. 38.  Parenti.
     Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola:
  venticinque  con la seguente:  dieci.
  0. 12. 04. 65.  Boato, Parenti.
 
                              Pag. 15
 
       Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola:
  venticinque  con la seguente:  quindici
  0. 12. 04. 66.  Boato, Parenti.
       Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola:
  venticinque  con la seguente:  venti
  0. 12. 04. 67.  Boato, Parenti.
     Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le
  parole:  o, comunque, di almeno un posto.
  0. 12. 04. 10.  Boato.
     Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.
  0. 12. 04. 11.  Boato.
     Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3.
  0. 12. 04. 12.  Boato.
     Al comma 1, lettera c), numero 3, sostituire le parole:
  tenendo conto  con le seguenti:  secondo i.
  0. 12. 04. 39.  Parenti.
     Al comma 1, lettera c), numero 3, sopprimere le parole
  da:  avuto riguardo  sino alla fine del numero.
  0. 12. 04. 49.  Parenti.
     Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4.
  0. 12. 04. 13.  Boato.
     Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5.
  0. 12. 04. 14.  Boato.
     Al comma 1, lettera c), numero 5, sopprimere le parole
  da:  nonché  sino a:  primo di esso
  0. 12. 04. 40.  Parenti.
     Al comma 1 sopprimere la lettera d).
  0. 12. 04. 15.  Boato.
       Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da:  per
  particolari funzionalità  sino alla fine della lettera con
  le seguenti:  per esigenze che richiedano particolari
  professionalità e specializzazioni, di collaboratori, nel
  limite massimo di otto unità, con contratto a tempo
  determinato, non rinnovabile comunque dopo la cessazione della
  consiliatura, nel corso del quale saranno posti fuori ruolo,
  in aspettativa o comando
  0. 12. 04. 41.  Parenti.
     Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da:  di
  pubblici dipendenti  fino alla fine della lettera, con le
  seguenti:  e in casi di assoluta e comprovata necessità, di
  collaboratori, nel limite massimo di dieci unità, assunti con
  contratto a termine non rinnovabile e della durata massima di
  dodici mesi, durante i quali detti collaboratori, sono posti,
  nel caso, in posizioni di fuori ruolo, aspettativa o
  comando;.
  0. 12. 04. 56.   Nardini, Malentacchi, Mantovani.
     Al comma 1, lettera d), sostituire la parola:  venti
  con la seguente:  dieci.
  0. 12. 04. 16.  Boato.
     Al comma 1, lettera d), sostituire la parola:  venti
  con la seguente:  quindici.
  0. 12. 04. 17.  Boato.
 
                              Pag. 16
 
     Al comma 1, sopprimere la lettera e).
  0. 12. 04. 18.  Boato.
     Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da:  sia
  inquadrato  sino alla fine del comma con le seguenti:  sia
  assunto, previa domanda degli interessati, nel ruolo del
  personale del consiglio sulla base di un concorso riservato
  per titoli ed esami nella misura non superiore al 5 per cento
  dell'organico complessivo;
  0. 12. 04. 42.  Parenti.
     Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole:  in
  posizione di fuori ruolo, comando o distacco
  0. 12. 04. 68.  Boato, Parenti.
       Al comma 1, sopprimere la lettera  f).
  *0. 12. 04. 19.  Boato.
       Al comma 1, sopprimere la lettera  f).
  *0. 12. 04. 43.  Parenti.
       Al comma 1, sopprimere la lettera  f).
  *0. 12. 04. 57.   Nardini, Malentacchi, Mantovani.
       Al comma 1, sopprimere la lettera  g).
  **0. 12. 04. 20.  Boato.
       Al comma 1, sopprimere la lettera  g).
  **0. 12. 04. 44.  Parenti
       Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le
  parole:  predetto Ministero con la seguente:  Ministero
  di grazia e giustizia.
  0. 12. 04. 21.  Boato.
       Al comma 1, lettera g), primo periodo, sopprimere le
  parole:  in maniera graduale.
  0. 12. 04. 22.  Boato.
       Al comma 1, lettera  g),  sopprimere l'ultimo
  periodo.
  *0. 12. 04. 23.  Boato.
       Al comma 1, lettera  g),  sopprimere l'ultimo
  periodo.
  *0. 12. 04. 58.   Nardini, Malentacchi, Mantovani.
       Al comma 1 sopprimere la lettera  h).
  0. 12. 04. 24.  Boato.
       Al comma 1, lettera  h),  sopprimere le parole:
  la normativa di coordinamento con la legislazione vigente
  nelle materie oggetto della presente legge nonché.
  0. 12. 04. 25.  Boato.
       Al comma 1, lettera  h),  sostituire le parole:
  della presente legge  con le seguenti:  del decreto
  legislativo di cui al presente comma.
  0. 12. 04. 26.  Boato.
       Al comma 1, lettera h), sostituire le parole:  della
  presente legge  con le seguenti:  del presente
  comma.
  0. 12. 04. 27.  Boato.
       Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
       1- bis.  Il decreto legislativo di cui al comma 1 è
  emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di
  concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica e con il Ministro per la funzione
  pubblica.  Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per
 
                              Pag. 17
 
  l'espressione del parere da parte delle competenti
  Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta
  giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto
  legislativo è emanato anche in assenza del parere
  0. 12. 04. 28.  Boato.
       Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
                       Art. 12- bis.
     (Ruolo del Consiglio superiore della magistratura).
     1.  Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta
  giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto
  legislativo volto a realizzare una più razionale e stabile
  organizzazioni del personale addetto al Consiglio superiore
  della magistratura, senza nuovi oneri a carico del bilancio
  dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
  direttivi:
         a)  procedere all'istituzione del ruolo del
  personale amministrativo della Segreteria e dell'ufficio studi
  e documentazione del Consiglio superiore della magistratura
  avente la dotazione organica di trecento unità, in modo che la
  spesa non superi, comunque, quella prevista per le unità di
  personale ridotte ai sensi della lettera  b);
         b)  prevedere la riduzione, al momento dell'entrata
  in vigore del decreto legislativo, di trecento posti nel ruolo
  del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del
  Ministero di grazia e giustizia così ripartite:
        IX qualifica funzionale n. 15 unità;
        VIII qualifica funzionale n. 15 unità;
        VII qualifica funzionale n. 43 unità;
        VI qualifica funzionale n. 17 unità;
        V qualifica funzionale n. 120 unità;
        IV qualifica funzionale n.55 unità;
        III qualifica funzionale n. 35 unità;
         c)  prevedere che al Consiglio superiore della
  magistratura sia attribuito il potere di disciplinare, con
  proprio regolamento interno, entro i limiti della dotazione
  finanziaria del Consiglio superiore medesimo, e senza nuovi
  oneri carico dello Stato, i seguenti aspetti:
          1) la disciplina dei concorsi pubblici per il
  reclutamento del personale, con possibilità di prevedere una
  riserva di posti, per il personale interno, fino al
  venticinque per cento dei posti messi a concorso o, comunque,
  di almeno un posto;
          2) l'articolazione dell'organico in relazione alle
  classificazioni professionali vigenti;
          3) l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico
  del personale, tenendo conto dei criteri fissati in sede di
  contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al
  comparto "Ministeri" e avuto riguardo alle specifiche esigenze
  funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della
  magistratura;
          4) il trattamento economico fondamentale del
  personale del ruolo del Consiglio superiore, in misura uguale
  a quello previsto per il personale dell'amministrazione della
  giustizia di equivalente qualifica;
          5) il servizio ed il trattamento economico accessorio
  del personale, nonché il servizio e le indennità attribuibili
  al personale non appartenente al ruolo del Consiglio superiore
  che svolga la propria attività presso di esso, in relazione
  alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, e nei
  limiti dei fondi stanziati annualmente per il suo
  funzionamento;
         d)  prevedere la possibilità per il Consiglio
  superiore della magistratura di avvalersi, nei limiti dei
  fondi stanziati per il suo funzionamento, per particolari
  professionalità e specializzazioni, di pubblici dipendenti in
  posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, nel limite
  massimo di venti unità, ovvero di collaboratori assunti con
  contratto a tempo determinato, che non può in alcun caso
  essere trasformato
 
                              Pag. 18
 
  o dar luogo ad assunzione a tempo indeterminato, nel limite
  massimo di otto unità;
         e)  prevedere che, in prima applicazione, il
  personale in servizio, in organico, in posizione di fuori
  ruolo, comando o distacco, presso il Consiglio superiore della
  magistratura alla data di entrata in vigore del decreto
  legislativo sia inquadrato, nei limiti dei posti disponibili
  della dotazione organica, nel rispetto di quanto previsto
  nella lettera  g)  e previa domanda degli interessati, nel
  ruolo del personale del Consiglio stesso, sulla base di
  criteri individuali nel regolamento interno;
         f)  prevedere che dopo l'inquadramento del
  personale di cui alla lettera  e),  la copertura dei
  rimanenti posti avvenga, a parità di qualifica, a seguito
  della cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di
  unità del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del
  Ministero di grazia e giustizia;
         g)  prevedere che la riduzione degli stanziamenti
  iscritti nelle unità previsionali dello stato di previsione
  del predetto Ministero con trasferimento delle somme
  nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio
  superiore della magistratura avvenga in maniera graduale in
  corrispondenza all'inquadramento o all'assunzione del
  personale già in servizio presso il Consiglio superiore alla
  data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo
  del Consiglio superiore della magistratura.  L'assunzione di
  personale non in servizio presso il Consiglio superiore alla
  data di entrata in vigore del decreto legislativo potrà
  avvenire, a parità di qualifica, solo a seguito della
  cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di unità dal
  ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero
  di grazia e giustizia;
         h)  emanare la normativa di coordinamento con la
  legislazione vigente nelle materie oggetto della presente
  legge nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la
  funzionalità del Consiglio superiore della magistratura.
     2.  Il decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso
  novanta giorni prima della scadenza del termine per
  l'esercizio della delega alle commissioni parlamentari
  competenti per materia e per le conseguenze di carattere
  finanziario; le commissioni emetteranno il loro parere entro i
  successivi sessanta giorni.
  12. 04.  (Nuova formulazione)  Governo.
     Sostituire l'articolo 12- bis  con il seguente:
                      Art. 12- bis. 
     1.  Il Governo è delegato ad emanare entro 270 giorni
  dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere
  vincolante delle commissioni parlamentari competenti alle
  quali lo schema di decreto va inviato entro 90 giorni dalla
  scadenza, un decreto legislativo volto a realizzare una più
  razionale e stabile organizzazione del personale addetto al
  C.S.M. con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
  direttivi:
         a)  procedere all'istituzione del ruolo del
  personale amministrativo e dell'ufficio studi del C.S.M.
  avente una dotazione organica individuata secondo criteri di
  oggettività e di necessità;
         b)  gli aspetti economici e previdenziali,
  l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del
  personale di cui al punto a) sono equiparati a quelli previsti
  e fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di
  lavoro relative al comparto "Ministeri".
         c)  prevedere la possibilità per il C.S.M. di
  avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo
  finanziamento, per particolari professionalità e
  specializzazioni, e in casi di assoluta e comprovata
  necessità, di collaboratori, nel limite massimo di 10 unità,
  assunti con contratto a termine non rinnovabile e della durata
  massima di 12 mesi, durante i quali detti collaboratori sono
  posti, nel caso, in posizioni di fuori ruolo, aspettativa o
  comando;
 
                              Pag. 19
 
         d)  prevedere che, in prima applicazione, il
  personale di altre amministrazioni in servizio presso il
  C.S.M. alla data di entrata in vigore del decreto legislativo,
  previa domanda dell'interessato, sia inquadrato nei limiti
  delle necessità numeriche, delle figure professionali, nonché
  di tutto quanto previsto dalla lett.  a)  del comma 1 del
  presente articolo, nel ruolo del personale del Consiglio
  stesso;
         e)  prevedere, nel rispetto di quanto previsto
  dalla lett.  d),  che la riduzione degli stanziamenti
  iscritti nelle unità previsionali di fase dello stato di
  previsione dei Ministeri di provenienza del personale di cui
  alla lett.  d),  con trasferimento delle somme nell'unità
  previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
  recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore
  della magistratura avvenga in maniera graduale in
  corrispondenza all'eventuale inquadramento o all'eventuale
  assunzione del personale già in servizio presso il Consiglio
  superiore alla data di entrata in vigore del decreto
  legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore della
  magistratura;
         f)  emanare la normativa di coordinamento con la
  legislazione vigente nella materia oggetto del decreto
  legislativo.
  12. 05.   Nardini, Malentacchi, Mantovani.
 
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