| Al comma 1, sopprimere le parole: Al fine di
consentire.
12. 9. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Pag. 9
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo deve presentare, affinché sia
approvato dalle Camere, un piano organico di ridefinizione
dell'amministrazione penitenziaria, ivi compreso l'ampliamento
delle dotazioni organiche, che tenga conto dei seguenti
criteri:.
12. 7. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 1, all'alinea, dopo le parole:
Amministrazione penitenziaria ovunque ricorrano, aggiungere
le seguenti: e della giustizia minorile.
12. 19. Tassone, Volontè, Grillo.
Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: e il
riconoscimento, quali uffici di livello dirigenziale degli
istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello
professionale, ad eccezione di quelli di minor rilievo con
le seguenti: e il riconoscimento, quali uffici di livello
dirigenziale superiore per i rimanenti.
12. 1. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori,
Morselli.
All'articolo 12, primo comma, all'alinea, dopo le
parole: delle sedi periferiche dell'amministrazione
penitenziaria inserire le seguenti: e della giustizia
minorile.
Conseguentemente, dopo le parole: dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria inserire le seguenti:
e dell'ufficio della giustizia minorile.
12. 200. La Commissione.
Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: sedi
periferiche dell'Amministrazione penitenziaria aggiungere
le seguenti: e della direzione dei centri della giustizia
minorile e ai direttori degli istituti minorili.
12. 18. Tassone, Volontè, Grillo.
Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: entro
quattro mesi con le seguenti: nel termine di nove
mesi.
12. 31. Governo.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: per
provvedere fino alla fine dell'alinea con le seguenti:
sulla base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la
razionalizzazione degli uffici della amministrazione dello
Stato, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri
direttivi.
12. 40. La Commissione.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:
in misura non superiore ad un terzo dell'attuale
consistenza.
12. 32. Governo.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: adeguamento
aggiungere le seguenti: del numero dei dirigenti e.
12. 2. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori,
Morselli.
Al comma 1 lettera b), dopo le parole:
direttivo ordinario aggiungere le seguenti: e
dirigenziale.
12. 20. Angeloni, Tassone, Volonté.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le
seguenti parole: con attribuzione ai funzionari direttivi
della polizia penitenziaria dell'effettiva gestione della
sicurezza
Pag. 10
sia in ambito penitenziario che extrapenitenziario nelle
attività di traduzioni, piantonamenti e vigilanza presso le
aule di giustizia, nonché nella regolare tenuta degli atti
giuridici afferenti i detenuti e di ogni attività connessa con
quella giudiziaria, in tema di notifiche, tenuta dei registri
e quant'altro afferisca agli aspetti di gestione dei fascicoli
personali dei detenuti.
Conseguentemente aggiungere la seguente lettera:
b- bis) all'armonizzazione e modifica delle norme
del codice penale e di procedura penale e dell'Ordinamento
penitenziario che attribuiscono al direttori penitenziari la
cura delle attività succitate, prevedendo che fino
all'istituzione dei nuovi funzionari direttivi della polizia
penitenziaria le suddette funzioni siano assicurate dagli
attuali comandanti di reparto presenti in ogni istituto
penitenziario.
12. 3. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori,
Morselli.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le
seguenti parole: mantenendo soltanto ai fini economici, dei
diritti acquisiti e non di funzione la precedente
equiparazione, ex articolo 40 della stessa legge, con la
Polizia di Stato;
12. 5. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori,
Morselli.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la
seguente:
c- bis) alla collocazione degli ufficiali del
ruolo a esaurimento nelle rispettive istituende qualifiche dei
ruoli direttivo e dirigenziale della polizia penitenziaria.
12. 21 Angeloni, Volonté, Tassone.
Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti
parole: in altri profili, di pari qualifica,
dell'amministrazione penitenziaria.
12. 22. Angeloni, Tassone, Volontè.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente
lettera:
e) esplicita indicazione delle norme legislative
abrogate.
12. 42. La Commissione.
Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:
e) all'integrazione dell'organico e all'adeguamento dei
livelli di professionalità del personale amministrativo delle
aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili, tecniche,
della sicurezza e del personale prevedendo l'effettiva
realizzazione delle aree medesime in ogni istituto
penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale
rilevanza.
12. 4. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori,
Morselli.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:
e) e di unificare, ai soli giuridici, gli
inquadramenti degli Ufficiali di cui all'articolo 14, commi 5
e 6 della legge16 ottobre 1991, n. 321, con decorrenza dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge 15
dicembre 1990, n. 395, salvaguardando le posizioni giuridiche
dei vincitori di concorso.
12. 30. Bonito.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Il Governo è delegato altresì ad emanare,
nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che
preveda l'istituzione di un ruolo speciale dei commissari
della Polizia di Stato, al quale acceda il personale
appartenente al ruolo degli ispettori in possesso del titolo
di studio non
Pag. 11
inferiore al diploma di scuola media di secondo grado. Ferme
restando le dotazioni organiche complessive del personale
dell'Amministrazione della Polizia di Stato, al fine di
conseguire omogeneità di disciplina con il personale di pari
qualifica del corrispondente ruolo nell'Arma dei Carabinieri e
nella Guardia di Finanza, e fermi restando i rispettivi
compiti istituzionali, nell'esercizio delle delega saranno
osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere requisiti e modalità di accesso al
ruolo mediante il superamento di concorso per titoli ed esami
e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore
a-nove mesi;
b) prevedere la dotazione organica comunque non
superiore a 1500 unità, l'articolazione in qualifiche, le
relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le
connesse funzioni;
c) prevedere modalità di progressione nel ruolo di
permanenza nelle qualifiche, anche con l'innalzamento dei
limiti d'età, solo per esigenze di servizio, con l'esclusione
d'accesso ai ruoli dirigenziali.
12. 10. Ascierto, Gasparri, Menia.
Sopprimere il comma 2.
*12. 11. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Sopprimere il comma 2.
*12. 13. Fontan.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Governo è impiegato a prevedere, unitamente alle
organizzazioni sindacali, l'inserimento all'interno del
contratto nazionale di lavoro del ruolo direttivo speciale del
Corpo di polizia penitenziaria secondo i seguenti criteri:
a) accesso al ruolo mediante concorso per titoli
ed esami;
b) modalità di progressione nei ruoli;
c) norme di carattere economico, previdenziale e
retributivo.
12. 12. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 2, all'alinea, primo periodo sostituire le
parole da: di titolo di studio, sino alla fine del primo
periodo con le seguenti: dei requisiti stabiliti con
decreto del ministro di grazia e giustizia.
12. 50. La Commissione.
Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e
c).
12. 14. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
12. 15. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la
seguente:
b-bis) Prevedere l'istituzione di un ruolo
direttivo speciale ad esaurimento al quale accede il personale
appartenente al ruolo degli ispettori nella qualifica di
ispettore superiore che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano svolto almeno cinque anni di comando
nei reparti della Polizia penitenziaria. La dotazione di tale
ruolo potrà essere in soprannumero rispetto alle dotazioni
organiche del ruolo speciale del Corpo. Il passaggio avverrà
mediante la valutazione dei titoli di servizio prevedendo una
dotazione organica comunque non superiore alle ducento
unità.
Conseguentemente all'articolo 12, comma 2, lettera c)
sopprimere le parole: sono esclusi l'istituzione di ruoli
dirigenziali.
12. 23 Angeloni, Tassone, Volontè.
Pag. 12
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che
si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione,
trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in
assenza del parere.
12. 41. La Commissione.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Sulle proposte di decreto legislativo è acquisito il
parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti
per materia.
12. 16. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 3 sopprimere la parola: comunque.
12. 6. Fontan.
Sopprimere il comma 4.
*12. 8. Fontan.
Sopprimere il comma 4.
*12. 17. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 4, dopo le parole: fino ad integrale
copertura dei costi aggiungere le seguenti: mediante le
ordinarie procedure concorsuali
12. 33. Governo
Al comma 4 dopo le parole: L'Amministrazione
penitenziaria aggiungere le seguenti: fermo restando
quanto previsto dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1998,
n. 419.
12. 24. Giacco, Olivieri.
Al comma 5 sostituire la parola: valutato con la
seguente: determinato.
12. 35. Governo.
Al comma 5, sostituire le parole: in lire 90
miliardi con le seguenti: di lire 116.988.295.000
12. 34. Governo.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12- bis.
1. All'articolo 41, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sono soppresse le parole: "appartenente ai profili
professionale di assistente sociale coordinatore e di
educatore coordinatore applicato presso istituti penitenziari,
o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che
abbia prestato servizio per almeno otto anni presso i predetti
istituti o centri, in ogni caso limitatamente al periodo di
permanenza in tali posizioni e purché comunque in possesso
della prescritta anzianità di effettivo servizio senza
demerito nella predetta qualifica".
2. All'articolo 41 comma 5, legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono soppresse le parole successive alle seguenti: "si
applica la disposizione di cui al comma 3".
12. 02. Romano Carratelli.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12- bis.
All'articolo 41, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono soppresse le parole: "appartenente ai profili
professionale di assistente sociale coordinatore e di
educatore coordinatore applicato presso istituti penitenziari,
o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che
abbia prestato servizio per almeno otto anni
Pag. 13
presso i predetti istituti o centri, in ogni caso
limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e
purchè comunque in possesso della prescritta anzianità di
effettivo servizio senza demerito nella predetta
qualifica".
12. 01. Altea.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12- bis.
1. All'articolo 41, comma 5, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sono soppresse le parole successive alle seguenti: "si
applica la disposizione di cui al comma 3".
12. 03. Cento.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12- bis.
(Disposizione transitoria).
1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al
comma 1 dell'articolo 12 della presente legge, resta fermo,
per il personale delle qualifiche dirigenziali e direttive
dell'Amministrazione Penitenziaria, il trattamento giuridico
ed economico già in godimento.
2. Fermo restando che i futuri miglioramenti retributivi
del personale delle qualifiche dirigenziali e direttive
dell'Amministrazione Penitenziaria, non potranno essere
comunque inferiori a quelli stabiliti per il comparto
sicurezza, a decorrere dal 1^ gennaio 1999 trovano
applicazione, nei confronti delle predette qualifiche, le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 della presente
legge.
12. 06. Abbate, Carotti.
Subemendamenti all'emendamento
del Governo 12. 04.
Sopprimere il comma 1.
0. 12. 04. 1. Boato.
Al comma 1, dopo le parole: della presente legge
aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle
commissioni parlamentari competenti alle quali lo schema di
decreto va inviato entro novanta giorni dalla scadenza.
0. 12. 04. 54. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 1 sopprimere la lettera a).
0. 12. 04. 2. Boato.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:
la dotazione organica di trecento unità con le seguenti:
la complessiva dotazione organica di duecento unità.
0. 12. 04. 36. Parenti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:
di trecento unità con le seguenti: individuata
secondo criteri di oggettività e di necessità.
0. 12. 04. 55. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola:
trecento con la seguente: centocinquanta.
Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in
proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.
0. 12. 04. 61. Boato, Parenti.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola:
trecento con la seguente: centocinquanta.
0. 12. 04. 60. Boato.
Pag. 14
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola:
trecento con la seguente: duecento.
Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in
proporzione le unità relative alle qualifiche
funzionali.
0. 12. 04. 62. Boato, Parenti
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola:
trecento con la seguente: duecento.
0. 12. 04. 3. Boato.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento
con la seguente: duecentocinquanta.
Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in
proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.
0. 12. 04. 63. Boato, Parenti.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento
con la seguente: duecentocinquanta.
0. 12. 04. 4. Boato.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento
con la seguente: duecentoottanta.
Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in
proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.
0. 12. 04. 64. Boato, Parenti.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole
da: così ripartite fino alla fine della lettera.
0. 12. 04. 69. La Commissione.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento
con la seguente: duecentottanta.
0. 12. 04. 5. Boato.
Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*0. 12. 04. 6. Boato.
Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*0. 12. 04. 37. Parenti.
Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*0. 12. 04. 50. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 1 sopprimere la lettera c).
*0. 12. 04. 7. Boato.
Al comma 1 sopprimere la lettera c).
*0. 12. 04. 52. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.
0. 12. 04. 8. Boato.
Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole
da:, con possibilità di prevedere sino alla fine del
numero.
*0. 12. 04. 9. Boato.
Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole
da:, con possibilità di prevedere sino alla fine del
numero.
*0. 12. 04. 38. Parenti.
Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola:
venticinque con la seguente: dieci.
0. 12. 04. 65. Boato, Parenti.
Pag. 15
Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola:
venticinque con la seguente: quindici
0. 12. 04. 66. Boato, Parenti.
Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola:
venticinque con la seguente: venti
0. 12. 04. 67. Boato, Parenti.
Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le
parole: o, comunque, di almeno un posto.
0. 12. 04. 10. Boato.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.
0. 12. 04. 11. Boato.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3.
0. 12. 04. 12. Boato.
Al comma 1, lettera c), numero 3, sostituire le parole:
tenendo conto con le seguenti: secondo i.
0. 12. 04. 39. Parenti.
Al comma 1, lettera c), numero 3, sopprimere le parole
da: avuto riguardo sino alla fine del numero.
0. 12. 04. 49. Parenti.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4.
0. 12. 04. 13. Boato.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5.
0. 12. 04. 14. Boato.
Al comma 1, lettera c), numero 5, sopprimere le parole
da: nonché sino a: primo di esso
0. 12. 04. 40. Parenti.
Al comma 1 sopprimere la lettera d).
0. 12. 04. 15. Boato.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: per
particolari funzionalità sino alla fine della lettera con
le seguenti: per esigenze che richiedano particolari
professionalità e specializzazioni, di collaboratori, nel
limite massimo di otto unità, con contratto a tempo
determinato, non rinnovabile comunque dopo la cessazione della
consiliatura, nel corso del quale saranno posti fuori ruolo,
in aspettativa o comando
0. 12. 04. 41. Parenti.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: di
pubblici dipendenti fino alla fine della lettera, con le
seguenti: e in casi di assoluta e comprovata necessità, di
collaboratori, nel limite massimo di dieci unità, assunti con
contratto a termine non rinnovabile e della durata massima di
dodici mesi, durante i quali detti collaboratori, sono posti,
nel caso, in posizioni di fuori ruolo, aspettativa o
comando;.
0. 12. 04. 56. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: venti
con la seguente: dieci.
0. 12. 04. 16. Boato.
Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: venti
con la seguente: quindici.
0. 12. 04. 17. Boato.
Pag. 16
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
0. 12. 04. 18. Boato.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: sia
inquadrato sino alla fine del comma con le seguenti: sia
assunto, previa domanda degli interessati, nel ruolo del
personale del consiglio sulla base di un concorso riservato
per titoli ed esami nella misura non superiore al 5 per cento
dell'organico complessivo;
0. 12. 04. 42. Parenti.
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: in
posizione di fuori ruolo, comando o distacco
0. 12. 04. 68. Boato, Parenti.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*0. 12. 04. 19. Boato.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*0. 12. 04. 43. Parenti.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*0. 12. 04. 57. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
**0. 12. 04. 20. Boato.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
**0. 12. 04. 44. Parenti
Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le
parole: predetto Ministero con la seguente: Ministero
di grazia e giustizia.
0. 12. 04. 21. Boato.
Al comma 1, lettera g), primo periodo, sopprimere le
parole: in maniera graduale.
0. 12. 04. 22. Boato.
Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo
periodo.
*0. 12. 04. 23. Boato.
Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo
periodo.
*0. 12. 04. 58. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 1 sopprimere la lettera h).
0. 12. 04. 24. Boato.
Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole:
la normativa di coordinamento con la legislazione vigente
nelle materie oggetto della presente legge nonché.
0. 12. 04. 25. Boato.
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole:
della presente legge con le seguenti: del decreto
legislativo di cui al presente comma.
0. 12. 04. 26. Boato.
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: della
presente legge con le seguenti: del presente
comma.
0. 12. 04. 27. Boato.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1- bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è
emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione
pubblica. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per
Pag. 17
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta
giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto
legislativo è emanato anche in assenza del parere
0. 12. 04. 28. Boato.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12- bis.
(Ruolo del Consiglio superiore della magistratura).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto a realizzare una più razionale e stabile
organizzazioni del personale addetto al Consiglio superiore
della magistratura, senza nuovi oneri a carico del bilancio
dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) procedere all'istituzione del ruolo del
personale amministrativo della Segreteria e dell'ufficio studi
e documentazione del Consiglio superiore della magistratura
avente la dotazione organica di trecento unità, in modo che la
spesa non superi, comunque, quella prevista per le unità di
personale ridotte ai sensi della lettera b);
b) prevedere la riduzione, al momento dell'entrata
in vigore del decreto legislativo, di trecento posti nel ruolo
del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del
Ministero di grazia e giustizia così ripartite:
IX qualifica funzionale n. 15 unità;
VIII qualifica funzionale n. 15 unità;
VII qualifica funzionale n. 43 unità;
VI qualifica funzionale n. 17 unità;
V qualifica funzionale n. 120 unità;
IV qualifica funzionale n.55 unità;
III qualifica funzionale n. 35 unità;
c) prevedere che al Consiglio superiore della
magistratura sia attribuito il potere di disciplinare, con
proprio regolamento interno, entro i limiti della dotazione
finanziaria del Consiglio superiore medesimo, e senza nuovi
oneri carico dello Stato, i seguenti aspetti:
1) la disciplina dei concorsi pubblici per il
reclutamento del personale, con possibilità di prevedere una
riserva di posti, per il personale interno, fino al
venticinque per cento dei posti messi a concorso o, comunque,
di almeno un posto;
2) l'articolazione dell'organico in relazione alle
classificazioni professionali vigenti;
3) l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico
del personale, tenendo conto dei criteri fissati in sede di
contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al
comparto "Ministeri" e avuto riguardo alle specifiche esigenze
funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della
magistratura;
4) il trattamento economico fondamentale del
personale del ruolo del Consiglio superiore, in misura uguale
a quello previsto per il personale dell'amministrazione della
giustizia di equivalente qualifica;
5) il servizio ed il trattamento economico accessorio
del personale, nonché il servizio e le indennità attribuibili
al personale non appartenente al ruolo del Consiglio superiore
che svolga la propria attività presso di esso, in relazione
alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, e nei
limiti dei fondi stanziati annualmente per il suo
funzionamento;
d) prevedere la possibilità per il Consiglio
superiore della magistratura di avvalersi, nei limiti dei
fondi stanziati per il suo funzionamento, per particolari
professionalità e specializzazioni, di pubblici dipendenti in
posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, nel limite
massimo di venti unità, ovvero di collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato, che non può in alcun caso
essere trasformato
Pag. 18
o dar luogo ad assunzione a tempo indeterminato, nel limite
massimo di otto unità;
e) prevedere che, in prima applicazione, il
personale in servizio, in organico, in posizione di fuori
ruolo, comando o distacco, presso il Consiglio superiore della
magistratura alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo sia inquadrato, nei limiti dei posti disponibili
della dotazione organica, nel rispetto di quanto previsto
nella lettera g) e previa domanda degli interessati, nel
ruolo del personale del Consiglio stesso, sulla base di
criteri individuali nel regolamento interno;
f) prevedere che dopo l'inquadramento del
personale di cui alla lettera e), la copertura dei
rimanenti posti avvenga, a parità di qualifica, a seguito
della cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di
unità del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del
Ministero di grazia e giustizia;
g) prevedere che la riduzione degli stanziamenti
iscritti nelle unità previsionali dello stato di previsione
del predetto Ministero con trasferimento delle somme
nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura avvenga in maniera graduale in
corrispondenza all'inquadramento o all'assunzione del
personale già in servizio presso il Consiglio superiore alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo
del Consiglio superiore della magistratura. L'assunzione di
personale non in servizio presso il Consiglio superiore alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo potrà
avvenire, a parità di qualifica, solo a seguito della
cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di unità dal
ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero
di grazia e giustizia;
h) emanare la normativa di coordinamento con la
legislazione vigente nelle materie oggetto della presente
legge nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la
funzionalità del Consiglio superiore della magistratura.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso
novanta giorni prima della scadenza del termine per
l'esercizio della delega alle commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario; le commissioni emetteranno il loro parere entro i
successivi sessanta giorni.
12. 04. (Nuova formulazione) Governo.
Sostituire l'articolo 12- bis con il seguente:
Art. 12- bis.
1. Il Governo è delegato ad emanare entro 270 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere
vincolante delle commissioni parlamentari competenti alle
quali lo schema di decreto va inviato entro 90 giorni dalla
scadenza, un decreto legislativo volto a realizzare una più
razionale e stabile organizzazione del personale addetto al
C.S.M. con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) procedere all'istituzione del ruolo del
personale amministrativo e dell'ufficio studi del C.S.M.
avente una dotazione organica individuata secondo criteri di
oggettività e di necessità;
b) gli aspetti economici e previdenziali,
l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del
personale di cui al punto a) sono equiparati a quelli previsti
e fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di
lavoro relative al comparto "Ministeri".
c) prevedere la possibilità per il C.S.M. di
avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo
finanziamento, per particolari professionalità e
specializzazioni, e in casi di assoluta e comprovata
necessità, di collaboratori, nel limite massimo di 10 unità,
assunti con contratto a termine non rinnovabile e della durata
massima di 12 mesi, durante i quali detti collaboratori sono
posti, nel caso, in posizioni di fuori ruolo, aspettativa o
comando;
Pag. 19
d) prevedere che, in prima applicazione, il
personale di altre amministrazioni in servizio presso il
C.S.M. alla data di entrata in vigore del decreto legislativo,
previa domanda dell'interessato, sia inquadrato nei limiti
delle necessità numeriche, delle figure professionali, nonché
di tutto quanto previsto dalla lett. a) del comma 1 del
presente articolo, nel ruolo del personale del Consiglio
stesso;
e) prevedere, nel rispetto di quanto previsto
dalla lett. d), che la riduzione degli stanziamenti
iscritti nelle unità previsionali di fase dello stato di
previsione dei Ministeri di provenienza del personale di cui
alla lett. d), con trasferimento delle somme nell'unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore
della magistratura avvenga in maniera graduale in
corrispondenza all'eventuale inquadramento o all'eventuale
assunzione del personale già in servizio presso il Consiglio
superiore alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore della
magistratura;
f) emanare la normativa di coordinamento con la
legislazione vigente nella materia oggetto del decreto
legislativo.
12. 05. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
| |