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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434909
ALA0506-0017
Allegato A n. 506 del 17 marzo 1999 (ALA13-506)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...(A.C. 5324 - sezione 3) ...ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 13.
ZZALA ZZRES ZZALA170399 ZZALA990317 ZZALA000399 ZZALA000099 ZZALA506 ZZ13 ZZTX
        (Disposizioni relative al personale militare).
     1.  Al fine di perseguire gli obiettivi indicati dal
  decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e di ottimizzare
  l'impiego e la permanenza in servizio degli ufficiali
  dell'Esercito, i limiti di età per la cessazione dal servizio
  permanente dei colonnelli dei ruoli normale dell'arma dei
  trasporti e materiali, del corpo sanitario e del corpo di
  amministrazione e commissariato sono elevati a 61 anni a
  decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.
     2.  I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria
  raffermati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 24
  dicembre 1986, n. 958, che al 1^ settembre 1995 abbiano
  ultimato la ferma triennale sono a tale data immessi in
  servizio permanente e conseguono ad anzianità, previo giudizio
  di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi
  corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi di reclutamento.  I
  sergenti e gradi corrispondenti raffermati ai sensi
  dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono
  immessi in servizio permanente alla data di compimento del
  terzo anno di servizio e promossi al grado superiore dopo tre
  anni e sei mesi dal reclutamento.  I sergenti maggiori e gradi
  corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado
  di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di
  idoneità, ed inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno
  successivo alla promozione a maresciallo e gradi
  corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8
  dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
  196.  Il comma 12 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12
  maggio 1995, n. 196, è abrogato.
     3.  L'articolo 1 della legge 13 giugno 1952, n. 698,
  concernente il contributo per spese di vestiario agli
  ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
  dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga
  durata, è abrogato.
     4.  A decorrere dal 1^ gennaio 2000 la composizione della
  razione viveri in natura per i militari che ne conservano il
  godimento è annualmente determinata con decreto del Ministro
  della difesa, da adottare di concerto con il Ministro del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro
  il 30 settembre dell'anno precedente.  Con lo stesso decreto
  sono altresì
 
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  determinate le quote di miglioramento vitto, le integrazioni
  vitto ed i generi di conforto da attribuire ai militari in
  speciali condizioni di impiego.
     5.  Il personale delle Forze armate, incluso quello
  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
  finanza, giudicato non idoneo al servizio militare
  incondizio
  nato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio,
  transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del
  Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del
  personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità
  e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del
  Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da
  definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di
  concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica e per la funzione pubblica.
     6.  Alla lettera  b)  del comma 2 dell'articolo 6
  della legge 27 dicembre 1990, n. 404, dopo il numero 5 è
  aggiunto il seguente:
       "5- bis)  degli incrementi corrispondenti a titolo
  di perequazione automatica".
     7.  Il quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio
  1980, n. 312, si interpreta nel senso che gli scatti
  aggiuntivi sono attribuiti in relazione ai diversi gradi del
  personale militare comunque inserito nel medesimo livello
  retributivo.
     8.  Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre
  1993, n. 537, come sostituito dal comma 35 dell'articolo 22
  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si interpreta nel senso
  che le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo
  unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
  applicano a decorrere dal 1^ gennaio 1995 alle indennità di
  trasferimento di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, 10 marzo
  1987, n. 100, e 3 ottobre 1987, n. 402.
     9.  Agli ufficiali con grado di colonnello e brigadiere
  generale ed equivalenti delle Forze armate e dell'Arma dei
  carabinieri è attribuito, a titolo di parziale perequazione ed
  in aggiunta al trattamento economico fondamentale ed
  accessorio, un emolumento pensionabile secondo i criteri di
  cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n.
  334, pari ai seguenti importi lordi da erogare in tredici
  mensilità:
         a)  lire 6 milioni per i colonnelli e gradi
  corrispondenti;
         b)  lire 9 milioni per brigadieri generali e gradi
  corrispondenti.
     10.  Gli emolumenti di cui al comma 9 sono corrisposti
  nella misura del 25 per cento, 50 per cento e 100 per cento a
  decorrere, rispettivamente, dal 1^ gennaio 1999, 1^ luglio
  1999 e 1^ gennaio 2000.  In deroga a quanto previsto dai commi
  ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1^
  aprile 1981, n. 121, e dal comma 3 dell'articolo 5 della legge
  8 agosto 1990, n. 231, tali emolumenti sono attribuiti
  esclusivamente in relazione al grado rivestito.
     11.  Agli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 9 e
  10, pari a lire 7.509 milioni per il 1999 e a lire 20.025
  milioni per il 2000 e a regime, si provvede mediante riduzione
  dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
  parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente
  l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
     12.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
     13.  All'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212,
  le parole: "presidente: un ufficiale generale di divisione o
  grado corrispondente" sono sostituite dalle seguenti:
  "presidente: un ufficiale generale".
     14.  La disposizione di cui al secondo periodo del comma
  6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
  165, va interpretata nel senso che le riduzioni annuali delle
  misure percentuali, ivi previste per la determinazione della
  corrispondente
 
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  indennità di ausiliaria, operano, a decorrere dal 1^ gennaio
  1998, unicamente sui miglioramenti economici che da tale data
  sono annualmente conferiti al personale in servizio avente
  pari grado e anzianità e non sulla misura dell'indennità di
  ausiliaria concessa anteriormente al 1^ gennaio 1998 o in
  godimento al termine di ciascuno degli anni considerati.
 
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