| (Disposizioni relative al personale militare).
1. Al fine di perseguire gli obiettivi indicati dal
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e di ottimizzare
l'impiego e la permanenza in servizio degli ufficiali
dell'Esercito, i limiti di età per la cessazione dal servizio
permanente dei colonnelli dei ruoli normale dell'arma dei
trasporti e materiali, del corpo sanitario e del corpo di
amministrazione e commissariato sono elevati a 61 anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria
raffermati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 24
dicembre 1986, n. 958, che al 1^ settembre 1995 abbiano
ultimato la ferma triennale sono a tale data immessi in
servizio permanente e conseguono ad anzianità, previo giudizio
di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi di reclutamento. I
sergenti e gradi corrispondenti raffermati ai sensi
dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono
immessi in servizio permanente alla data di compimento del
terzo anno di servizio e promossi al grado superiore dopo tre
anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e gradi
corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado
di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di
idoneità, ed inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno
successivo alla promozione a maresciallo e gradi
corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8
dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196. Il comma 12 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, è abrogato.
3. L'articolo 1 della legge 13 giugno 1952, n. 698,
concernente il contributo per spese di vestiario agli
ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga
durata, è abrogato.
4. A decorrere dal 1^ gennaio 2000 la composizione della
razione viveri in natura per i militari che ne conservano il
godimento è annualmente determinata con decreto del Ministro
della difesa, da adottare di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro
il 30 settembre dell'anno precedente. Con lo stesso decreto
sono altresì
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determinate le quote di miglioramento vitto, le integrazioni
vitto ed i generi di conforto da attribuire ai militari in
speciali condizioni di impiego.
5. Il personale delle Forze armate, incluso quello
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, giudicato non idoneo al servizio militare
incondizio
nato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio,
transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del
Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del
personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità
e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da
definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica.
6. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6
della legge 27 dicembre 1990, n. 404, dopo il numero 5 è
aggiunto il seguente:
"5- bis) degli incrementi corrispondenti a titolo
di perequazione automatica".
7. Il quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio
1980, n. 312, si interpreta nel senso che gli scatti
aggiuntivi sono attribuiti in relazione ai diversi gradi del
personale militare comunque inserito nel medesimo livello
retributivo.
8. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, come sostituito dal comma 35 dell'articolo 22
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si interpreta nel senso
che le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
applicano a decorrere dal 1^ gennaio 1995 alle indennità di
trasferimento di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, 10 marzo
1987, n. 100, e 3 ottobre 1987, n. 402.
9. Agli ufficiali con grado di colonnello e brigadiere
generale ed equivalenti delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri è attribuito, a titolo di parziale perequazione ed
in aggiunta al trattamento economico fondamentale ed
accessorio, un emolumento pensionabile secondo i criteri di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n.
334, pari ai seguenti importi lordi da erogare in tredici
mensilità:
a) lire 6 milioni per i colonnelli e gradi
corrispondenti;
b) lire 9 milioni per brigadieri generali e gradi
corrispondenti.
10. Gli emolumenti di cui al comma 9 sono corrisposti
nella misura del 25 per cento, 50 per cento e 100 per cento a
decorrere, rispettivamente, dal 1^ gennaio 1999, 1^ luglio
1999 e 1^ gennaio 2000. In deroga a quanto previsto dai commi
ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1^
aprile 1981, n. 121, e dal comma 3 dell'articolo 5 della legge
8 agosto 1990, n. 231, tali emolumenti sono attribuiti
esclusivamente in relazione al grado rivestito.
11. Agli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 9 e
10, pari a lire 7.509 milioni per il 1999 e a lire 20.025
milioni per il 2000 e a regime, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. All'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212,
le parole: "presidente: un ufficiale generale di divisione o
grado corrispondente" sono sostituite dalle seguenti:
"presidente: un ufficiale generale".
14. La disposizione di cui al secondo periodo del comma
6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165, va interpretata nel senso che le riduzioni annuali delle
misure percentuali, ivi previste per la determinazione della
corrispondente
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indennità di ausiliaria, operano, a decorrere dal 1^ gennaio
1998, unicamente sui miglioramenti economici che da tale data
sono annualmente conferiti al personale in servizio avente
pari grado e anzianità e non sulla misura dell'indennità di
ausiliaria concessa anteriormente al 1^ gennaio 1998 o in
godimento al termine di ciascuno degli anni considerati.
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