| Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2- bis. Il personale appartenente al ruolo
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica comunque in servizio alla data del 1
settembre 1995, è inquadrato, mantenendo l'anzianità di
servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo
Marescialli:
a) nel grado di maresciallo aiutante, i
sottufficiali che, alla predetta data, rivestivano il grado di
maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifiche di
aiutante, nonché i marescialli capi utilmente iscritti, ai
fini della promozione al grado superiore, nei quadri di
avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge
10 maggio 1983, n. 212;
b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali
che, alla predetta data, rivestivano il grado di maresciallo
ordinario, nonché i sergenti maggiori utilmente iscritti, ai
fini della promozione al grado superiore, nei quadri di
avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge
10 maggio 1983, n. 212;
c) nel grado di maresciallo ordinario, i
sottufficiali che, alla predetta data, rivestivano il grado di
sergente maggiore, nonché i sergenti utilmente iscritti, ai
fini della promozione al grado superiore, nei quadri di
avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge
10 maggio 1983, n. 212;
d) nel grado di maresciallo, i sergenti.
2- ter. L'inquadramento per il personale indicato
alle lettere b), c) e d) del comma 2- bis, si
avvia previa rideterminazione dell'anzianità di grado di
ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente
maturata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima
nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado
superiore. Per il personale di cui alla lettera d) del
comma 2- bis, fermo restando quanto previsto dal comma 2,
il periodo di permanenza minimo nel grado di maresciallo
ordinario è di sei anni.
13. 11. Ascierto, Gasparri, Menia.
Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Coloro che nel periodo 1^ gennaio 1994-1^ gennaio 1999 sono
stati collocati in congedo, non avendo raggiunto la massima
anzianità contributiva, per malattie non dipendenti da cause
di servizio, possono essere assunti dai vari Ministeri nelle
aliquote riservate agli invalidi civili, in via prioritaria,
purché l'invalidità ne consenta l'impiego. Per costoro cessa,
se percepita, qualsiasi retribuzione accessoria o pensione di
invalidità.
13. 2. Ascierto, Menia, Gasparri, Mitolo.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5- bis. Il comma 5 si applica per il personale
militare della Difesa che si trovi a non meno di due anni dal
raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa in
vigore per il ruolo di provenienza e non abbia maturato la
massima anzianità contributiva.
13. 3. Ascierto, Menia, Gasparri, Mitolo.
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Al comma 6, sostituire il capoverso 5- bis con il
seguente:
5- bis. Degli importi per perequazione spettanti
ai sensi di quanto previsto dalle leggi 27 dicembre 1983, n.
730, e 28 febbraio 1986, n. 41.
13. 1. Menia, Ascierto, Gasparri, Contento, Mitolo.
Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 giugno
1996, n. 341, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 427, si
interpreta nel senso che l'autonoma maggiorazione stipendiale
ivi prevista non assorbe gli scatti aggiuntivi attribuiti ai
tenenti ed ai capitani e gradi corrispondenti delle forze
armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
Finanza ed alle qualifiche equivalenti delle forze di polizia
rispettivamente ai sensi dell'articolo 138, comma 5, della
legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 4, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.
150. A decorrere dal 1^ gennaio 1992 e fino al 31 agosto 1995,
ai tenenti e capitani delle forze armate, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza ed alle
qualifiche corrispondenti delle forze di polizia sono
attribuiti gli scatti aggiuntivi previsti dall'articolo 140,
comma 5, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione ai
diversi gradi comunque inseriti nel medesimo livello
retributivo anche in deroga al presupposto dell'appartenenza
alla stessa carriera. Tali scatti si intendono assorbiti nella
autonoma maggiorazione stipendiale. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a lire 8.100 milioni
annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.
13.16. (Nuova formulazione) Governo.
Sopprimere i commi 9, 10, 11 e 12.
13. 15. Governo.
Sostituire i commi 9, 10 e 11 con i seguenti:
9. In attesa della revisione dell'assetto retributivo
della dirigenza militare, a decorrere dal 1^ gennaio 1999,
l'indennità di cui all'articolo 1, lettera b), della
legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri
ed effetti:
a) nella misura dell'80 per cento ai brigadieri
generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza;
b) nella misura del 60 per cento ai colonnelli e
gradi corrispondenti delle Forze armate, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
10. L'onere derivante dall'attuazione del precedente comma
è valutato in lire 38 miliardi per l'anno 1999. Al predetto
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 10,
della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
13. 6. Romano Carratelli, Ruffino, Rizzo, Giannattasio,
Saraca, Ascierto.
Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:
9. In attesa della revisione dell'assetto retributivo
della dirigenza militare, a decorrere dal 1 gennaio 1999, le
indennità di cui all'articolo1 lettera b, della legge 2
ottobre 1997 n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed
effetti:
a) nella misura dell'ottanta per cento ai
brigadieri Generali e gradi corrispondenti
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delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo
della Guardia di Finanza, nonché al personale destinatario del
medesimo trattamento stipendiale;
b) nella misura del sessanta per cento ai
colonnelli ed ai gradi corrispondenti delle Forze Armate,
dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza
nonché al personale destinatario del medesimo trattamento
stipendiale-
10. All'onere derivante dall'attuazione dai precedenti
commi, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23
dicembre 1998, n. 449.
13. 9. Ascierto, Gasparri, Menia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
15. Fermo restando il principio dell'articolo 11 del
Concordato, la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario
Militare, prevista dall'articolo 3 della legge 1 giugno 1961
n. 512, viene estesa anche al personale appartenente alla
Polizia di Stato, ai corpi assimilati, nonché al Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, nel rispetto dei principi
costituzionali.
13. 8. Romano Carratelli
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
15. In deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge
C.P.S. 25 settembre 1947, n. 1152, per i corpi dell'Arma di
cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento
artiglieria a cavallo è adottato uno stendardo avente le
seguenti caratteristiche:
asta: cm 138;
drappo: cm 60 per ogni lato, suddiviso nei colori verde,
bianco e rosso, ciascuno della larghezza di cm 20.
16. Restano salve tutte le altre disposizioni contenute
nel citato decreto-leggeC.P.S. 25 settembre 1947, n. 1152.
13. 7. Giannattasio.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
15. A decorrere dal 10 gennaio 1999 al personale in
servizio permanente delle Forze Armate, dell'Arma dei
Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle Forze
di Polizia ad ordinamento civile, nonché agli Ufficiali e
Sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di
cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d'autorità
da una ad altra sede di servizio, sita in comune diverso
distante almeno 40 chilometri da quella di provenienza,
compete per due anni una indennità pari alla diaria di
missione intera. Il predetto trattamento è ridotto di un terzo
della misura ordinaria al personale che fruisce, nella nuova
sede di servizio, di alloggio gratuito di servizio. Lo stesso
trattamento compete all'atto del rientro in Italia al
personale, titolare del trattamento estero previsto dalla
legge 8 luglio 1961, n. 642, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1
I 14, e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838. Il coniuge
convivente del personale militare che è impiegato in una
Amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni, ha diritto, all'atto del trasferimento o
dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere
impiegato presso l'Amministrazione di appartenenza o, per
comando o distacco, presso altre Amministrazioni nella sede di
servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
16. Gli aumenti di cui all'articolo 12, comma 2, della
legge 26 luglio 1978, n. 417, competono in misura pari a due
mensilità della indennità integrativa speciale.
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Qualora il personale di cui al precedente comma abbia
trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia,
l'indennità è elevata a quindici mensilità. In aggiunta
all'indennità di cui al comma 15 il personale che abbia
presentato domanda per ottenere l'alloggio di servizio può
chiedere, trascorsi 3 mesi dalla presentazione della domanda
senza che sia stato assegnato l'alloggio in condizioni di
agibilità, previa presentazione di regolare contratto di
locazione, il rimborso del canone mensile fino ad un importo
massimo di 1.000.000 di lire per un periodo, comunque, non
superiore a 36 mesi. In caso di successiva assegnazione di
alloggio di servizio, le spese di trasloco sono a carico
dell'Amministrazione di appartenenza del personale
interessato.
17. Il trattamento economico di cui ai precedenti commi 15
e 16 non concorre a formare reddito imponibile e non è
cumulabile con quelli previsti dalla legge 10 marzo 1987, n.
100, e della legge 3 ottobre 1987, n. 402.
18. Al personale di cui al comma 15 che alla data del 10
gennaio 1999 usufruisce del trattamento di cui alla legge 10
marzo 1987, n. 100 e alla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si
applica per il rimanente periodo, fino alla concorrenza dei 2
anni, il trattamento di cui ai commi 15 e 16.
13. 10. Ascierto, Gasparri, Menia.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13- bis.
(Disposizioni relative al personale direttivo civile della
Difesa).
1. Il personale dell'ex carriera direttiva del
Ministero della difesa accede alla dirigenza nei ruoli del
Ministero previa selezione per merito correlata alla
valutazione del servizio prestato, delle funzioni ricoperte e
dei risultati conseguiti presso i diversi uffici
dell'Amministrazione. I criteri selettivi sono determinati con
regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della difesa
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Al personale civile del Ministero della difesa
appartenente alle ex carriere direttive, inquadrato nella VIII
e IX qualifica funzionale, nonché nel soppresso ruolo ad
esaurimento, al raggiungimento dei 15 anni di effettivo
servizio è attribuito, senza ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato, a decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge, il trattamento economico globale spettante al
dirigente di prima fascia, comprensivo dell'80 per cento
dell'indennità di posizione dirigenziale, con contestuale
assorbimento del trattamento economico accessorio percepito e
proporzionale riduzione delle dotazioni organiche delle
qualifiche funzionali del personale del Ministero della
difesa.
13. 01. Tassone, Di Nardo.
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