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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434910
ALA0506-0018
Allegato A n. 506 del 17 marzo 1999 (ALA13-506)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...(A.C. 5324 - sezione 3) EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 13.
ZZALA ZZRES ZZALA170399 ZZALA990317 ZZALA000399 ZZALA000099 ZZALA506 ZZ13 ZZTX
     Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
       2- bis.  Il personale appartenente al ruolo
  sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
  dell'Aeronautica comunque in servizio alla data del 1
  settembre 1995, è inquadrato, mantenendo l'anzianità di
  servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo
  Marescialli:
         a)  nel grado di maresciallo aiutante, i
  sottufficiali che, alla predetta data, rivestivano il grado di
  maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifiche di
  aiutante, nonché i marescialli capi utilmente iscritti, ai
  fini della promozione al grado superiore, nei quadri di
  avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge
  10 maggio 1983, n. 212;
       b)  nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali
  che, alla predetta data, rivestivano il grado di maresciallo
  ordinario, nonché i sergenti maggiori utilmente iscritti, ai
  fini della promozione al grado superiore, nei quadri di
  avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge
  10 maggio 1983, n. 212;
         c)  nel grado di maresciallo ordinario, i
  sottufficiali che, alla predetta data, rivestivano il grado di
  sergente maggiore, nonché i sergenti utilmente iscritti, ai
  fini della promozione al grado superiore, nei quadri di
  avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge
  10 maggio 1983, n. 212;
         d)  nel grado di maresciallo, i sergenti.
     2- ter.  L'inquadramento per il personale indicato
  alle lettere  b), c)  e  d)  del comma 2- bis,  si
  avvia previa rideterminazione dell'anzianità di grado di
  ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente
  maturata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima
  nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado
  superiore.  Per il personale di cui alla lettera  d)  del
  comma 2- bis,  fermo restando quanto previsto dal comma 2,
  il periodo di permanenza minimo nel grado di maresciallo
  ordinario è di sei anni.
  13. 11.  Ascierto, Gasparri, Menia.
       Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Coloro che nel periodo 1^ gennaio 1994-1^ gennaio 1999 sono
  stati collocati in congedo, non avendo raggiunto la massima
  anzianità contributiva, per malattie non dipendenti da cause
  di servizio, possono essere assunti dai vari Ministeri nelle
  aliquote riservate agli invalidi civili, in via prioritaria,
  purché l'invalidità ne consenta l'impiego.  Per costoro cessa,
  se percepita, qualsiasi retribuzione accessoria o pensione di
  invalidità.
  13. 2.  Ascierto, Menia, Gasparri, Mitolo.
     Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
     5- bis.  Il comma 5 si applica per il personale
  militare della Difesa che si trovi a non meno di due anni dal
  raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa in
  vigore per il ruolo di provenienza e non abbia maturato la
  massima anzianità contributiva.
  13. 3.  Ascierto, Menia, Gasparri, Mitolo.
 
                              Pag. 22
 
       Al comma 6, sostituire il capoverso 5- bis  con il
  seguente:
       5- bis.  Degli importi per perequazione spettanti
  ai sensi di quanto previsto dalle leggi 27 dicembre 1983, n.
  730, e 28 febbraio 1986, n. 41.
  13. 1.  Menia, Ascierto, Gasparri, Contento, Mitolo.
       Sostituire il comma 7, con il seguente:
     7.  L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 giugno
  1996, n. 341, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 427, si
  interpreta nel senso che l'autonoma maggiorazione stipendiale
  ivi prevista non assorbe gli scatti aggiuntivi attribuiti ai
  tenenti ed ai capitani e gradi corrispondenti delle forze
  armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
  Finanza ed alle qualifiche equivalenti delle forze di polizia
  rispettivamente ai sensi dell'articolo 138, comma 5, della
  legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 4, comma 2, del
  decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.
  150.  A decorrere dal 1^ gennaio 1992 e fino al 31 agosto 1995,
  ai tenenti e capitani delle forze armate, dell'Arma dei
  carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza ed alle
  qualifiche corrispondenti delle forze di polizia sono
  attribuiti gli scatti aggiuntivi previsti dall'articolo 140,
  comma 5, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione ai
  diversi gradi comunque inseriti nel medesimo livello
  retributivo anche in deroga al presupposto dell'appartenenza
  alla stessa carriera.  Tali scatti si intendono assorbiti nella
  autonoma maggiorazione stipendiale.  All'onere derivante
  dall'attuazione del presente comma, pari a lire 8.100 milioni
  annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
  del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
  previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
  della programmazione economica per l'anno finanziario 1999,
  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
  al Ministero medesimo.
  13.16.   (Nuova formulazione)    Governo.
       Sopprimere i commi 9, 10, 11 e 12.
  13. 15.  Governo.
     Sostituire i commi 9, 10 e 11 con i seguenti:
     9.  In attesa della revisione dell'assetto retributivo
  della dirigenza militare, a decorrere dal 1^ gennaio 1999,
  l'indennità di cui all'articolo 1, lettera  b),  della
  legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri
  ed effetti:
         a)  nella misura dell'80 per cento ai brigadieri
  generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, dell'Arma
  dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza;
         b)  nella misura del 60 per cento ai colonnelli e
  gradi corrispondenti delle Forze armate, dell'Arma dei
  carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
     10.  L'onere derivante dall'attuazione del precedente comma
  è valutato in lire 38 miliardi per l'anno 1999.  Al predetto
  onere si provvede mediante corrispondente riduzione
  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 10,
  della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
  13. 6.  Romano Carratelli, Ruffino, Rizzo, Giannattasio,
  Saraca, Ascierto.
     Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:
     9.  In attesa della revisione dell'assetto retributivo
  della dirigenza militare, a decorrere dal 1 gennaio 1999, le
  indennità di cui all'articolo1 lettera  b,  della legge 2
  ottobre 1997 n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed
  effetti:
         a)  nella misura dell'ottanta per cento ai
  brigadieri Generali e gradi corrispondenti
 
                              Pag. 23
 
  delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo
  della Guardia di Finanza, nonché al personale destinatario del
  medesimo trattamento stipendiale;
         b)  nella misura del sessanta per cento ai
  colonnelli ed ai gradi corrispondenti delle Forze Armate,
  dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza
  nonché al personale destinatario del medesimo trattamento
  stipendiale-
     10.  All'onere derivante dall'attuazione dai precedenti
  commi, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1999, si
  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
  di spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23
  dicembre 1998, n. 449.
  13. 9.  Ascierto, Gasparri, Menia.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     15.  Fermo restando il principio dell'articolo 11 del
  Concordato, la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario
  Militare, prevista dall'articolo 3 della legge 1 giugno 1961
  n. 512, viene estesa anche al personale appartenente alla
  Polizia di Stato, ai corpi assimilati, nonché al Corpo
  nazionale dei Vigili del fuoco, nel rispetto dei principi
  costituzionali.
  13. 8.  Romano Carratelli
     Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
     15.  In deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge
  C.P.S. 25 settembre 1947, n. 1152, per i corpi dell'Arma di
  cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento
  artiglieria a cavallo è adottato uno stendardo avente le
  seguenti caratteristiche:
       asta: cm 138;
       drappo: cm 60 per ogni lato, suddiviso nei colori verde,
  bianco e rosso, ciascuno della larghezza di cm 20.
     16.  Restano salve tutte le altre disposizioni contenute
  nel citato decreto-leggeC.P.S. 25 settembre 1947, n. 1152.
  13. 7.  Giannattasio.
       Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
       15.  A decorrere dal 10 gennaio 1999 al personale in
  servizio permanente delle Forze Armate, dell'Arma dei
  Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle Forze
  di Polizia ad ordinamento civile, nonché agli Ufficiali e
  Sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di
  cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d'autorità
  da una ad altra sede di servizio, sita in comune diverso
  distante almeno 40 chilometri da quella di provenienza,
  compete per due anni una indennità pari alla diaria di
  missione intera.  Il predetto trattamento è ridotto di un terzo
  della misura ordinaria al personale che fruisce, nella nuova
  sede di servizio, di alloggio gratuito di servizio.  Lo stesso
  trattamento compete all'atto del rientro in Italia al
  personale, titolare del trattamento estero previsto dalla
  legge 8 luglio 1961, n. 642, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1
  I 14, e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838.  Il coniuge
  convivente del personale militare che è impiegato in una
  Amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
  ed integrazioni, ha diritto, all'atto del trasferimento o
  dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere
  impiegato presso l'Amministrazione di appartenenza o, per
  comando o distacco, presso altre Amministrazioni nella sede di
  servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
     16.  Gli aumenti di cui all'articolo 12, comma 2, della
  legge 26 luglio 1978, n. 417, competono in misura pari a due
  mensilità della indennità integrativa speciale.
 
                              Pag. 24
 
  Qualora il personale di cui al precedente comma abbia
  trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia,
  l'indennità è elevata a quindici mensilità.  In aggiunta
  all'indennità di cui al comma 15 il personale che abbia
  presentato domanda per ottenere l'alloggio di servizio può
  chiedere, trascorsi 3 mesi dalla presentazione della domanda
  senza che sia stato assegnato l'alloggio in condizioni di
  agibilità, previa presentazione di regolare contratto di
  locazione, il rimborso del canone mensile fino ad un importo
  massimo di 1.000.000 di lire per un periodo, comunque, non
  superiore a 36 mesi.  In caso di successiva assegnazione di
  alloggio di servizio, le spese di trasloco sono a carico
  dell'Amministrazione di appartenenza del personale
  interessato.
     17.  Il trattamento economico di cui ai precedenti commi 15
  e 16 non concorre a formare reddito imponibile e non è
  cumulabile con quelli previsti dalla legge 10 marzo 1987, n.
  100, e della legge 3 ottobre 1987, n. 402.
     18.  Al personale di cui al comma 15 che alla data del 10
  gennaio 1999 usufruisce del trattamento di cui alla legge 10
  marzo 1987, n. 100 e alla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si
  applica per il rimanente periodo, fino alla concorrenza dei 2
  anni, il trattamento di cui ai commi 15 e 16.
  13. 10.  Ascierto, Gasparri, Menia.
     Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
                       Art. 13- bis.
  (Disposizioni relative al personale direttivo civile della
                           Difesa).
     1.  Il personale dell'ex carriera direttiva del
  Ministero della difesa accede alla dirigenza nei ruoli del
  Ministero previa selezione per merito correlata alla
  valutazione del servizio prestato, delle funzioni ricoperte e
  dei risultati conseguiti presso i diversi uffici
  dell'Amministrazione.  I criteri selettivi sono determinati con
  regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della difesa
  entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
     2.  Al personale civile del Ministero della difesa
  appartenente alle ex carriere direttive, inquadrato nella VIII
  e IX qualifica funzionale, nonché nel soppresso ruolo ad
  esaurimento, al raggiungimento dei 15 anni di effettivo
  servizio è attribuito, senza ulteriori oneri a carico del
  bilancio dello Stato, a decorrere dall'entrata in vigore della
  presente legge, il trattamento economico globale spettante al
  dirigente di prima fascia, comprensivo dell'80 per cento
  dell'indennità di posizione dirigenziale, con contestuale
  assorbimento del trattamento economico accessorio percepito e
  proporzionale riduzione delle dotazioni organiche delle
  qualifiche funzionali del personale del Ministero della
  difesa.
  13. 01.  Tassone, Di Nardo.
 
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