| DELBONO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. - Per sapere - premesso che:
con sentenza n. 61 del 1999, depositata il 5 marzo 1999,
la Corte costituzionale ha affrontato la annosa questione dei
professionisti con un passato da lavoratori dipendenti e dei
dipendenti con un passato da lavoratori professionisti, i
quali, pur versando spezzoni contributivi a più enti
previdenziali, non riescono a maturare il diritto alla
pensione; la Corte costituzionale ha dichiarato la
illegittimità degli articoli 1 e 2 della legge n. 45 del 1990
"nella parte in cui non prevedono in favore dell'assicurato
che non abbia maturato il diritto a un trattamento
pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è
stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto
di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi", lasciando
quindi intendere che deve essere possibile una scelta tra
ricongiunzione e totalizzazione;
una iniziativa del Governo in materia verrebbe incontro
ad una realtà significativa del mondo del lavoro, non solo a
coloro che oggi sono professionisti con un passato da
dipendenti ma anche a molti che oggi sono dipendenti e che un
domani potranno approdare al lavoro professionale; la tutela
della libera scelta del proprio percorso lavorativo, senza che
questo sia penalizzato dalla normativa in materia
previdenziale, è un principio fondamentale di valore
costituzionale che il Governo e lo stesso Parlamento
dovrebbero sentirsi in dovere di garantire -:
quali iniziative di natura normativa intenda assumere il
Governo per venir incontro alle centinaia di migliaia di
cittadini che vogliono vedere sanata questa palese
ingiustizia, permettendo quindi di introdurre la
totalizzazione come forma minima e necessaria di collegamento
fra i vari enti gestori della previdenza obbligatoria, senza
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distinguere tra gestori pubblici e casse privatizzate, in
modo che il lavoratore non perda più il diritto alla pensione
se cambia lavoro, ma possa ottenere quanto gli spetta in
proporzione ai contributi versati, anche se non vuole assumere
la spesa aggiuntiva della ricongiunzione, pur dando vita,
quest'ultima, a una pensione più favorevole in quanto
calcolata in base all'ultima media reddituale.
(3-03597)
(16 marzo 1999)
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