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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434930
ALA0506-0038
Allegato A n. 506 del 17 marzo 1999 (ALA13-506)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.38 (che inizia a pag.34 dello stampato)
Taradash 3 - 02779. TESTIASS
Pag. 34 (Sezione 7 - Trasferimento del detenuto Luigi Doria) G) Interrogazione:
Taradash 3 - 02779.
ZZALA ZZRES ZZALA170399 ZZALA990317 ZZALA000399 ZZALA000099 ZZALA506 ZZ13 ZZTX
    TARADASH. -  Al Ministro di grazia e giustizia.  - Per
  sapere - premesso che:
       il signor Luigi Doria è stato trasferito il 16 giugno
  1998 presso il carcere di Castrovillari dal carcere di
  Rebibbia di Roma dove si era costituito il 7 aprile;
       il trasferimento, disposto per motivi di affollamento
  carcerario, ha provocato gravi disagi alla famiglia del Doria
  che da Napoli, dove il detenuto è residente, aveva trovato una
  sistemazione a Roma per poter effettuare i colloqui mensili
  consentiti, ma che, per le disagiate condizioni economiche in
  cui versa, non può gravarsi di ulteriori ed onerose spese per
  incontrarlo;
       il Doria ha presentato al Ministro di grazia e giustizia
  richiesta di trasferimento presso un istituto penitenziario
  tra quelli di Poggioreale, Secondigliano o Santa Maria Vetere,
  senza alcun esito benché si trovi nel luogo di residenza del
  detenuto;
       la legge 26 luglio 1975, n. 354, all'articolo 1,
  stabilisce che "il trattamento penitenziario deve essere
  conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della
  dignità della persona", che "deve essere attuato un
  trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale
  degli stessi" e che esso deve essere "attuato secondo un
  criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche
  condizioni dei soggetti";
       l'articolo 13 della legge medesima dispone che "il
  trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari
  bisogni della personalità di ciascun soggetto";
       i trasferimenti sono disposti anche per motivi di studio
  e familiari (articolo 42) e, nel disporli, deve essere
  favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti
  prossimi alla residenza delle famiglie e la possibilità di
  accogliere le richieste espresse dai detenuti in ordine alla
  destinazione (articolo 78, decreto del Presidente della
  Repubblica 29 aprile 1976, n. 431);
       l'articolo 18 della legge n. 354 del 1975 stabilisce che
  i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui con
  i congiunti (primo comma) e che particolare favore viene
  accordato ai colloqui con i familiari (terzo comma) -:
       quali provvedimenti intenda adottare al fine di
  assicurare al Doria l'opportunità di poter incontrare i suoi
  familiari con il trasferimento del detenuto presso altro
  carcere, considerando la lettera della legge e la necessità di
  assicurare un trattamento penitenziario dignitoso e non
  afflittivo di diritti soggettivi non suscettibili di
  compressione o limitazione.
                                                    (3-02779)
  (14 settembre 1998)
 
DATA=990317 FASCID=ALA13-506 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0506 TOTPAG=0035 TOTDOC=0039 NDOC=0038 TIPDOC=P DOCTIT=0028 COMM= TX PAGINIZ=0034 RIGINIZ=001 PAGFIN=0034 RIGFIN=052 UPAG=NO PAGEIN=34 PAGEFIN=34 SORTRES=9903175 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00506 SORTNAV=59903172 00506 300000 ZZALA506 NDOC0038 TIPDOCP DOCTIT0028 NDOC0028



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