| TARADASH. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Per
sapere - premesso che:
il signor Luigi Doria è stato trasferito il 16 giugno
1998 presso il carcere di Castrovillari dal carcere di
Rebibbia di Roma dove si era costituito il 7 aprile;
il trasferimento, disposto per motivi di affollamento
carcerario, ha provocato gravi disagi alla famiglia del Doria
che da Napoli, dove il detenuto è residente, aveva trovato una
sistemazione a Roma per poter effettuare i colloqui mensili
consentiti, ma che, per le disagiate condizioni economiche in
cui versa, non può gravarsi di ulteriori ed onerose spese per
incontrarlo;
il Doria ha presentato al Ministro di grazia e giustizia
richiesta di trasferimento presso un istituto penitenziario
tra quelli di Poggioreale, Secondigliano o Santa Maria Vetere,
senza alcun esito benché si trovi nel luogo di residenza del
detenuto;
la legge 26 luglio 1975, n. 354, all'articolo 1,
stabilisce che "il trattamento penitenziario deve essere
conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della
dignità della persona", che "deve essere attuato un
trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale
degli stessi" e che esso deve essere "attuato secondo un
criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche
condizioni dei soggetti";
l'articolo 13 della legge medesima dispone che "il
trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari
bisogni della personalità di ciascun soggetto";
i trasferimenti sono disposti anche per motivi di studio
e familiari (articolo 42) e, nel disporli, deve essere
favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti
prossimi alla residenza delle famiglie e la possibilità di
accogliere le richieste espresse dai detenuti in ordine alla
destinazione (articolo 78, decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431);
l'articolo 18 della legge n. 354 del 1975 stabilisce che
i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui con
i congiunti (primo comma) e che particolare favore viene
accordato ai colloqui con i familiari (terzo comma) -:
quali provvedimenti intenda adottare al fine di
assicurare al Doria l'opportunità di poter incontrare i suoi
familiari con il trasferimento del detenuto presso altro
carcere, considerando la lettera della legge e la necessità di
assicurare un trattamento penitenziario dignitoso e non
afflittivo di diritti soggettivi non suscettibili di
compressione o limitazione.
(3-02779)
(14 settembre 1998)
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