| Giovanni MELONI (comunista), relatore, fa
presente che il provvedimento in esame è diretto a colmare una
lacuna normativa in relazione alle immigrazioni clandestine in
transito, intendendosi il caso di stranieri che, trovandosi
clandestinamente nel territorio dello Stato, facciano ingresso
in altro Stato. E' stato osservato, tanto in ambito
dell'Unione Europea, quanto nel più generale ambito
internazionale, che la normativa attualmente vigente nel
nostro Paese, mentre consente di perseguire chi favorisca
l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato,
non prevede sanzioni a carico di chi favorisca l'ingresso in
altri Stati di clandestini già presenti in Italia, costituendo
un ostacolo alla piena attuazione degli impegni assunti con il
Trattato di Schengen.
Al fine dunque di ovviare a tale lacuna, il provvedimento
in esame novella la normativa in tema di imigrazione,
prevedendo sanzioni penali per il favoreggiamento
dell'ingresso in Stato estero di stranieri presenti
illegalmente in Italia.
Dopo aver illustrato le fattispecie penali e le
disposizioni processuali previste dal disegno di legge in
esame, osserva che la fattispecie relativa alla immigrazione
clandestina di transito è sanzionata in modo strutturalmente
non dissimile dalla immigrazione clandestina nel territorio
dello Stato. Tuttavia, solamente l'immigrazione clandestina di
transito richiede elemento soggettivo ulteriore del dolo
specifico del fine di lucro, che per l'altra ipotesi
costituisce una circostanza aggravante. Tale scelta non appare
del tutto coerente con l'obiettivo di combattere qualsiasi
attività diretta a rendere il territorio dello Stato la base
di operazioni per l'ingresso di clandestini in altri Stati.
Occorre invece, in una visione saldamente europeista e di
collaborazione tra gli Stati, che ciascun Stato non consideri
in modo diverso la violazione delle norme sulla immigrazione
clandestina a seconda che esse sia diretta verso il proprio
territorio o verso quello di altri Stati.
In ordine all'ipotesi in cui il fatto è commesso al fine
di destinare le persone di cui si favorisce l'ingresso
clandestino alla prostituzione o al suo sfruttamento, ovvero
riguarda minori da impiegare in attività illecite al fine di
sfruttarli, osserva che la pena prevista è la reclusione da
quattro a dodici anni, mentre la medesima fattispecie, così
come contemplata dalla normativa vigente, nel caso in cui sia
riferita al territorio dello Stato italiano, comporta la pena
della reclusione da cinque a quindici anni. Si tratta di una
disparità di trattamento non condivisibile sulla base del
maggiore allarme sociale suscitato dalla fattispecie criminosa
nel caso in cui sia tenuta nel territorio dello
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Stato italiano, in quanto il bene leso da tali fattispecie
criminose riguarda in primo luogo la condizione delle persone
ed i loro diritti. Una ulteriore differenza di trattamento, a
seconda che il transito sia diretto verso il territorio
italiano o quello di altro Stato è quella prevista per la
fattispecie di ingresso clandestino utilizzando mezzi
internazionali di trasporto o documenti contraffatti.
Ritiene pertanto che si debba procedere ad una scelta, in
quanto se si ritengono adeguate le sanzioni previste dalla
normativa vigente, allora non vi è alcuna ragione per
attenuarle nel caso della immigrazione clandestina di
transito; se invece sono considerate eccessive per
quest'ultima, come egli ritiene, lo saranno logicamente anche
per il caso della immigrazione illegale diretta verso il
territorio dello Stato italiano.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, sottolinea
l'opportunità di coordinare il provvedimento in esame con il
disegno di legge del Governo sulla tratta degli esseri
umani.
Giovanni MELONI (comunista), relatore, osserva
che il disegno di legge richiamato dal presidente prevede
delle fattispecie penali diverse, rispetto a quelle sanzionate
dal provvedimento in esame, come ad esempio il delitto di
riduzione in stato di schiavitù.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, sottolinea
che tanto nel provvedimento da lei richiamato quanto in quello
in esame, sono disciplinate ipotesi relative al transito di
soggetti stranieri nel territorio italiano. Occorre pertanto
che tra i due provvedimenti vi sia un coordinamento. Rinvia il
seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.05.
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