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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434948
SMC0473-0017
Bollettino Giunte e Commissioni n. 473 del 18 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-473)
(suddiviso in 112 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.14 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.15. SEDE REFERENTE
C5506. LAVCOMM
C5506.
Sanzioni contro le immigrazioni clandestine in transito. C. 5506 Governo.
(Esame e rinvio).
Giovanni MELONI. Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente.
Giovedì 18 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Anna FINOCCHIARO FIDELBO - Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Franco Corleone.
ZZSMC ZZRES ZZSMC180399 ZZSMC990318 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC473 ZZ13 ZZD ZZC2 ZZNO ZZXX ZZHH ZZII ZZFF
     Giovanni MELONI (comunista),  relatore,  fa
  presente che il provvedimento in esame è diretto a colmare una
  lacuna normativa in relazione alle immigrazioni clandestine in
  transito, intendendosi il caso di stranieri che, trovandosi
  clandestinamente nel territorio dello Stato, facciano ingresso
  in altro Stato.  E' stato osservato, tanto in ambito
  dell'Unione Europea, quanto nel più generale ambito
  internazionale, che la normativa attualmente vigente nel
  nostro Paese, mentre consente di perseguire chi favorisca
  l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato,
  non prevede sanzioni a carico di chi favorisca l'ingresso in
  altri Stati di clandestini già presenti in Italia, costituendo
  un ostacolo alla piena attuazione degli impegni assunti con il
  Trattato di Schengen.
     Al fine dunque di ovviare a tale lacuna, il provvedimento
  in esame novella la normativa in tema di imigrazione,
  prevedendo sanzioni penali per il favoreggiamento
  dell'ingresso in Stato estero di stranieri presenti
  illegalmente in Italia.
     Dopo aver illustrato le fattispecie penali e le
  disposizioni processuali previste dal disegno di legge in
  esame, osserva che la fattispecie relativa alla immigrazione
  clandestina di transito è sanzionata in modo strutturalmente
  non dissimile dalla immigrazione clandestina nel territorio
  dello Stato.  Tuttavia, solamente l'immigrazione clandestina di
  transito richiede elemento soggettivo ulteriore del dolo
  specifico del fine di lucro, che per l'altra ipotesi
  costituisce una circostanza aggravante.  Tale scelta non appare
  del tutto coerente con l'obiettivo di combattere qualsiasi
  attività diretta a rendere il territorio dello Stato la base
  di operazioni per l'ingresso di clandestini in altri Stati.
  Occorre invece, in una visione saldamente europeista e di
  collaborazione tra gli Stati, che ciascun Stato non consideri
  in modo diverso la violazione delle norme sulla immigrazione
  clandestina a seconda che esse sia diretta verso il proprio
  territorio o verso quello di altri Stati.
     In ordine all'ipotesi in cui il fatto è commesso al fine
  di destinare le persone di cui si favorisce l'ingresso
  clandestino alla prostituzione o al suo sfruttamento, ovvero
  riguarda minori da impiegare in attività illecite al fine di
  sfruttarli, osserva che la pena prevista è la reclusione da
  quattro a dodici anni, mentre la medesima fattispecie, così
  come contemplata dalla normativa vigente, nel caso in cui sia
  riferita al territorio dello Stato italiano, comporta la pena
  della reclusione da cinque a quindici anni.  Si tratta di una
  disparità di trattamento non condivisibile sulla base del
  maggiore allarme sociale suscitato dalla fattispecie criminosa
  nel caso in cui sia tenuta nel territorio dello
 
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  Stato italiano, in quanto il bene leso da tali fattispecie
  criminose riguarda in primo luogo la condizione delle persone
  ed i loro diritti.  Una ulteriore differenza di trattamento, a
  seconda che il transito sia diretto verso il territorio
  italiano o quello di altro Stato è quella prevista per la
  fattispecie di ingresso clandestino utilizzando mezzi
  internazionali di trasporto o documenti contraffatti.
     Ritiene pertanto che si debba procedere ad una scelta, in
  quanto se si ritengono adeguate le sanzioni previste dalla
  normativa vigente, allora non vi è alcuna ragione per
  attenuarle nel caso della immigrazione clandestina di
  transito; se invece sono considerate eccessive per
  quest'ultima, come egli ritiene, lo saranno logicamente anche
  per il caso della immigrazione illegale diretta verso il
  territorio dello Stato italiano.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  sottolinea
  l'opportunità di coordinare il provvedimento in esame con il
  disegno di legge del Governo sulla tratta degli esseri
  umani.
 
     Giovanni MELONI (comunista),  relatore,  osserva
  che il disegno di legge richiamato dal presidente prevede
  delle fattispecie penali diverse, rispetto a quelle sanzionate
  dal provvedimento in esame, come ad esempio il delitto di
  riduzione in stato di schiavitù.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  sottolinea
  che tanto nel provvedimento da lei richiamato quanto in quello
  in esame, sono disciplinate ipotesi relative al transito di
  soggetti stranieri nel territorio italiano.  Occorre pertanto
  che tra i due provvedimenti vi sia un coordinamento.  Rinvia il
  seguito dell'esame ad altra seduta.
 
     La seduta termina alle 16.05.
 
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