| L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
Art. 2.
1. Nel comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura
penale, dopo le parole: "nel corso delle indagini
preliminari", sono inserite le seguenti: "ovvero sino
all'apertura del dibattimento".
2. 2. Pecorella.
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura
penale).
1. L'articolo 294 del codice di procedura penale è così
modificato:
a) nel comma 1 le parole: "Nel corso delle
indagini preliminari, il giudice" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento ovvero fino alla pronuncia di una delle sentenze
previste dagli articoli 442, 448 comma 1, 561 e 563, il
giudice competente a provvedere sulle misure cautelari".
2. 1. Mantovano.
Nel comma 4- bis, dell'articolo 294 del codice di
procedura penale è aggiunto il seguente periodo: Il
magistrato che procede all'interrogatorio non può partecipare
al giudizio.
2. 3. Gazzilli.
Il titolo dell'articolo 2 è così modificato:
Modifiche dell'articolo 294 del codice di procedura penale
concernente l'interrogatorio della persona sottoposta a misura
cautelare personale.
2. 4. Pecorella.
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