| Al comma 1 dell'articolo 3, aggiungere in fine, le
seguenti parole: e salvo, altresì, che, a tale data, i
procedimenti pendano in grado di giudizio di impugnazione e
questa sia stata proposta per il solo motivo della
incompetenza per materia del tribunale in base alle norme
anteriormente vigenti.
3. 1. Marotta.
Nell'articolo 3 sono soppressi i commi 3 e 4.
3. 2. Pecorella.
Al comma 3 dell'articolo 3, aggiungere in fine, le
seguenti parole: e salvo altresì, che a questa sia stato
rimesso o debba essere rimesso il procedimento a seguito e per
effetto di una sentenza di annullamento per incompetenza per
materia del
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tribunale, quando l'impugnazione sia stata proposta per il
solo motivo attinente alla competenza in base alle norme
anteriormente vigenti.
3. 3. Marotta.
Dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
"3- bis. Se i motivi di gravame riguardano
esclusivamente la competenza, con il provvedimento
dichiarativo della inefficacia della sentenza di annullamento
è assegnato un termine di trenta giorni per formulare motivi
aggiunti.
3- ter. Se nel termine assegnato vengono presentati
motivi nuovi il processo prosegue, altrimenti la sentenza
diviene irrevocabile".
3. 5. Gazzilli.
Premettere all'inizio del comma 4 le parole seguenti:
Negli altri casi di cui al comma precedente.
3. 4. Marotta.
Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4- bis. Se i motivi d'impugnazione riguardano
soltanto la competenza per materia, l'imputato può avvalersi
di ulteriori termini per presentare nuovi motivi.
3. 6. Pecorella.
Al comma 1, le parole: entro venti giorni sono
sostituite dalle seguenti: entro cinque giorni.
4. 1. Pecorella.
Il titolo del decreto-legge è così modificato: Nuove
disposizioni del codice di procedure penale in materia di
competenza della corte d'assise per i reati di rapina e di
estorsione, comunque aggravati; nonché di interrogatorio di
garanzia di imputati arrestati dopo la trasmissione degli atti
al giudice del dibattimento.
TIT. I. Pecorella.
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