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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434964
SMC0473-0033
Bollettino Giunte e Commissioni n. 473 del 18 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-473)
(suddiviso in 112 Unità Documento)
Unità Documento n.33 (che inizia a pag.27 dello stampato)
               ...V COMMISSIONE PERMANENTE
             (Bilancio, tesoro e programmazione)
 
               COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
 
C4259. LAVCOMM
C4259.
Vittime dei reati di tipo mafioso. C. 4259-A. (Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Lucio TESTA. Antonio BOCCIA, presidente. Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA. Livio PROIETTI.
Giovedì 18 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giorgio Macciotta e per i lavori pubblici Antonio Bargone.
ZZSMC ZZRES ZZSMC180399 ZZSMC990318 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC473 ZZ13 ZZD ZZC5 ZZCP ZZHH ZZII
     Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento,
  rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo 1999.
 
     Lucio TESTA (misto-D-U),  relatore,  osserva che la
  proposta di legge, concernente l'istituzione di un Fondo di
  solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, è già
  stata esaminata dal Comitato nelle sedute del 17 febbraio
  1999, al termine della quale è stato richiesto al Governo di
  predisporre la relazione tecnica sul provvedimento, e del
  successivo
 
                              Pag. 28
 
  10 marzo, in cui è stato deliberato il rinvio del seguito
  dell'esame in quanto la relazione tecnica richiesta non era
  stata ancora trasmessa.  Nel frattempo la Commissione di merito
  ha dovuto concludere l'esame in sede referente, in quanto il
  provvedimento era stato iscritto all'ordine del giorno
  dell'Assemblea; nel licenziare il testo per l'Assemblea la
  Commissione giustizia vi ha apportato talune modificazioni
  rispetto a quello che aveva trasmesso al parere del Comitato.
  Per quanto attiene alla competenza della Commissione bilancio,
  le modifiche riguardano:
       la disciplina dell'accesso al fondo di solidarietà: in
  base al nuovo testo dell'articolo 2, comma 1, hanno diritto di
  accesso al fondo le persone fisiche e gli enti costituiti
  parti civili in favore dei quali sia stata emessa sentenza di
  condanna successivamente al 30 settembre 1982.  E' stata dunque
  inserita una data che limita l'ambito di applicazione della
  disciplina, agevolandosi così l'identificazione della platea
  degli aventi diritto;
       la dotazione del fondo.  Su questo punto l'articolo 5 del
  testo precedente è stato modificato relativamente alle
  modalità con le quali il fondo dovrebbe essere alimentato,
  distinguendosi innanzitutto fra le somme di denaro, da una
  parte, ed i beni mobili o immobili ed i beni costituiti in
  azienda confiscati ai sensi della legge n. 575 del 1965
  (cosiddetta confisca dei beni dei mafiosi), dall'altra: per
  questa seconda categoria di beni è stato precisato che al
  fondo dovrebbe affluire una quota pari ad un terzo
  dell'importo ricavato, per ciascun anno, dalle vendite dei
  predetti beni disposte ai sensi di legge.  Inoltre, è stato
  altresì previsto che al fondo affluiscano una quota pari ad un
  terzo dell'importo ricavato, per ciascun anno, dalle somme di
  denaro e dalle vendite dei beni confiscati ai sensi del
  decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356
  del 1992, recante provvedimenti di contrasto alla criminalità
  mafiosa, mentre è stato confermato l'utilizzo di una quota
  pari ad un terzo delle somme impegnate e non utilizzate
  nell'anno precedente per il fondo istituito ai sensi
  dell'articolo 18 della legge n. 44 del 1999, cioè il fondo di
  solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e
  dell'usura istituito dall'articolo 5, comma 2, del
  decreto-legge n. 419 del 1991, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 172 del 1992, e ridisciplinato dalla successiva
  legge n. 44.
     Esaminate alla luce dei rilievi già mossi dal Comitato al
  precedente testo del provvedimento, le modificazioni apportate
  dalla Commissione di merito non sembrano idonee a superare le
  questioni emerse nel dibattito: infatti, anche il nuovo
  articolo 5 continua a prevedere l'utilizzo, in parte, di
  introiti già destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli
  di Stato e, in parte, di somme impegnate e non utilizzate che
  costituiscono residui propri iscritti nello stato di
  previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato.  Pertanto, anche la nuova formulazione della
  clausola di copertura dovrebbe essere modificata allo scopo di
  reperire mezzi di copertura alternativi a quelli attualmente
  previsti.
 
     Antonio BOCCIA,  presidente,  si associa alle
  considerazioni svolte dal relatore, ritenendo che allo stato
  il Comitato non potrebbe che esprimere parere contrario sul
  provvedimento: manca infatti una qualsiasi forma di
  quantificazione e copertura degli oneri e la normativa
  sostanziale risulta spesso priva di alcune specifiche
  necessarie per inquadrare in termini giuridici esatti le
  singole fattispecie.  Così, per esempio, si prevede al comma 3
  dell'articolo 4 che vengano istituiti degli organi per la
  gestione del fondo, dotati di appositi uffici, senza precisare
  se ciò comporti, come sembra, oneri finanziari aggiuntivi; in
  aggiunta, l'articolo 1 prevede un apposito comitato per
  l'amministrazione del fondo.  Non è, altresì, chiara la
  situazione giuridica soggettiva dei beneficiari, non emergendo
  con chiarezza se si tratti o meno solo di soggetti coinvolti
  in un procedimento penale, e, in assenza della relazione
  tecnica, non si è in grado di stimare il numero dei potenziali
  beneficiari
 
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  del provvedimento.  L'articolo 2, comma 2, non prevede,
  inoltre, il riferimento alla data del 30 settembre 1982, che è
  prevista al comma 1 del medesimo articolo come  dies a quo
  per il riconoscimento del diritto di accesso al fondo, e
  l'articolo 3, comma 5, disciplina un termine per la
  presentazione delle domande unicamente con riferimento a
  quelle relative al passato, senza nulla precisare per il
  futuro.  Va altresì rilevato che la disciplina della procedura
  per la corresponsione delle somme risulta generica e non
  sufficientemente determinata e che l'incertezza sulla natura
  della situazione giuridica soggettiva di cui godono i
  beneficiari comporta l'impossibilità di configurare un limite
  massimo di spesa per le erogazioni a carico del fondo, come
  sarebbe opportuno, viste le difficoltà emerse nella
  quantificazione dell'onere.
 
     Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA afferma che al
  momento il Governo non è in grado di fornire una
  quantificazione esatta degli oneri recati dal provvedimento;
  esso incide comunque su una problematica reale che interessa
  il nostro paese, quella cioè dei reati di tipo mafioso e delle
  sue conseguenze, che deve essere prontamente affrontata e
  risolta.  Ritiene in primo luogo che occorra definire le
  modalità più opportune per rendere utilizzabili le risorse
  derivanti dalle confische dei beni: esse potrebbero essere
  opportunamente utilizzate per il ristoro del danno patito
  dalle vittime, oltre che, come già oggi previsto, per finalità
  di tipo sociale o per far fronte alla riduzione del debito
  pubblico.  Ritiene infatti che la prima finalità sia la più
  idonea a soddisfare il principio secondo il quale ai danni
  subiti dalle vittime di reati di tipo mafioso deve seguire un
  risarcimento derivante dai beni appartenenti a coloro che si
  sono macchiati degli stessi reati.  Certo, esiste il problema
  della tempestività del risarcimento, influenzato dal fatto che
  i tempi della giustizia si rivelano estremamente lunghi.  Si
  potrebbe dunque immaginare la costituzione di un apposito
  fondo di rotazione che anticipi il risarcimento, e prevedere
  al contempo la cessione a suo favore del diritto al rimborso
  da parte delle vittime.  Afferma al riguardo che il Ministero
  del tesoro sta studiando, insieme con il Ministero di grazia e
  giustizia e la Presidenza della Commissione giustizia, talune
  ipotesi emendative volte a risolvere i problemi emersi nel
  dibattito.  Peraltro, tali ipotesi non potrebbero perfezionarsi
  adeguatamente che in sede di Commissione di merito: ritiene
  pertanto che il provvedimento, attualmente all'esame
  dell'Assemblea, dovrebbe essere rinviato alla Commissione
  giustizia in sede referente affinché questa proceda a svolgere
  un'ulteriore e più approfondita istruttoria e a definire le
  conseguenti modificazioni.
 
     Livio PROIETTI (AN) ritiene che nel dibattito in corso
  si sia dedicata un'attenzione particolare agli aspetti
  problematici del provvedimento, mentre si è dimenticato di
  considerare che alcune questioni segnalate risultano già
  risolte sulla base di una corretta interpretazione delle
  disposizioni contenute nel testo: così, per esempio, è logico
  che quando si parla della costituzione di parte civile ci si
  riferisce al solo processo penale.  Inoltre esistono già
  meccanismi di garanzia analoghi a quello che si vuole
  istituire, come per esempio il fondo di garanzia per le
  vittime della strada.  L'esigenza di apprestare un analogo
  fondo per le vittime dei reati di tipo mafioso nasce dal fatto
  che spesso gli autori di tali reati non risultano in possesso
  di beni sui quali le vittime possano rivalersi.  Per quanto
  riguarda l'indeterminabilità del numero dei soggetti
  beneficiari, afferma che è facilmente calcolabile il numero di
  costituzioni di parte civile registrato dal 1982 ad oggi;
  comunque, nel caso in cui si dovesse riscontrare un'effettiva
  insufficienza delle risorse attribuite al fondo, si potrà far
  fronte a tale problema aumentandone la dotazione.  Conclude
  affermando che se i motivi per cui il Comitato non ritiene di
  poter esprimere parere favorevole sono quelli conseguenti
  all'impossibilità di effettuare un'esatta quantificazione
  degli oneri finanziari,
 
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  allora non si perverrà mai, neppure attraverso la totale
  riscrittura del testo, all'approvazione definitiva del
  provvedimento, visto che risulta impossibile determinare con
  esattezza gli oneri ma ci si deve limitare, per forza di cose,
  ad una quantificazione di massima.
 
     Lucio TESTA (misto-D-U),  relatore,  ritiene che la
  Commissione di merito abbia su alcuni punti senz'altro
  migliorato il contenuto del provvedimento rispetto al testo
  precedente; rimane comunque irrisolto il problema della
  copertura dei relativi oneri, che presuppone la loro
  preventiva quantificazione.  Propone pertanto, alla luce di
  quanto affermato dal rappresentante del Governo, che il
  Comitato deliberi di rinviare il seguito dell'esame del
  provvedimento e di rappresentare al Presidente della Camera e
  al Presidente della Commissione di merito l'opportunità che
  l'Assemblea deliberi il rinvio in Commissione giustizia del
  testo del provvedimento, in modo da meglio risolvere i
  problemi evidenziati.
 
     Antonio BOCCIA,  presidente,  concorda con quanto
  proposto dal relatore, ritenendo opportuno che il Comitato dia
  mandato al Presidente della Commissione di scrivere due
  lettere: una al Presidente della Camera, nella quale si dia
  conto dell'impossibilità del Comitato di esprimersi, allo
  stato degli atti, sul provvedimento in esame, dati i numerosi
  problemi di quantificazione e copertura degli oneri recati dal
  provvedimento e l'assenza della relazione tecnica governativa;
  e l'altra al Presidente della Commissione di merito, nella
  quale si inviti la stessa Commissione a promuovere il rinvio
  in Commissione del provvedimento, attualmente iscritto
  all'ordine del giorno all'Assemblea, per una più compiuta ed
  esatta formulazione delle disposizioni in esso contenute.
     Il Comitato, approvando la proposta del relatore, delibera
  di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del
  provvedimento, dando contestualmente mandato al Presidente di
  rappresentare al Presidente della Camera ed al Presidente
  della Commissione giustizia l'opportunità che esso,
  attualmente iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea,
  venga rinviato all'esame della Commissione di merito affinché
  possa avere luogo una più completa istruttoria delle
  disposizioni in esame.
 
DATA=990318 FASCID=SMC13-473 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=05 SEDE=CP NSTA=0473 TOTPAG=0095 TOTDOC=0112 NDOC=0033 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C5 D PAGINIZ=0027 RIGINIZ=049 PAGFIN=0030 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=27 PAGEFIN=30 SORTRES=9903183 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00473 SORTNAV=59903180 00473 b00000 ZZSMC473 NDOC0033 TIPDOCB DOCTIT0033 NDOC0033



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