| Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento,
rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo 1999.
Lucio TESTA (misto-D-U), relatore, osserva che la
proposta di legge, concernente l'istituzione di un Fondo di
solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, è già
stata esaminata dal Comitato nelle sedute del 17 febbraio
1999, al termine della quale è stato richiesto al Governo di
predisporre la relazione tecnica sul provvedimento, e del
successivo
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10 marzo, in cui è stato deliberato il rinvio del seguito
dell'esame in quanto la relazione tecnica richiesta non era
stata ancora trasmessa. Nel frattempo la Commissione di merito
ha dovuto concludere l'esame in sede referente, in quanto il
provvedimento era stato iscritto all'ordine del giorno
dell'Assemblea; nel licenziare il testo per l'Assemblea la
Commissione giustizia vi ha apportato talune modificazioni
rispetto a quello che aveva trasmesso al parere del Comitato.
Per quanto attiene alla competenza della Commissione bilancio,
le modifiche riguardano:
la disciplina dell'accesso al fondo di solidarietà: in
base al nuovo testo dell'articolo 2, comma 1, hanno diritto di
accesso al fondo le persone fisiche e gli enti costituiti
parti civili in favore dei quali sia stata emessa sentenza di
condanna successivamente al 30 settembre 1982. E' stata dunque
inserita una data che limita l'ambito di applicazione della
disciplina, agevolandosi così l'identificazione della platea
degli aventi diritto;
la dotazione del fondo. Su questo punto l'articolo 5 del
testo precedente è stato modificato relativamente alle
modalità con le quali il fondo dovrebbe essere alimentato,
distinguendosi innanzitutto fra le somme di denaro, da una
parte, ed i beni mobili o immobili ed i beni costituiti in
azienda confiscati ai sensi della legge n. 575 del 1965
(cosiddetta confisca dei beni dei mafiosi), dall'altra: per
questa seconda categoria di beni è stato precisato che al
fondo dovrebbe affluire una quota pari ad un terzo
dell'importo ricavato, per ciascun anno, dalle vendite dei
predetti beni disposte ai sensi di legge. Inoltre, è stato
altresì previsto che al fondo affluiscano una quota pari ad un
terzo dell'importo ricavato, per ciascun anno, dalle somme di
denaro e dalle vendite dei beni confiscati ai sensi del
decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356
del 1992, recante provvedimenti di contrasto alla criminalità
mafiosa, mentre è stato confermato l'utilizzo di una quota
pari ad un terzo delle somme impegnate e non utilizzate
nell'anno precedente per il fondo istituito ai sensi
dell'articolo 18 della legge n. 44 del 1999, cioè il fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura istituito dall'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge n. 419 del 1991, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 172 del 1992, e ridisciplinato dalla successiva
legge n. 44.
Esaminate alla luce dei rilievi già mossi dal Comitato al
precedente testo del provvedimento, le modificazioni apportate
dalla Commissione di merito non sembrano idonee a superare le
questioni emerse nel dibattito: infatti, anche il nuovo
articolo 5 continua a prevedere l'utilizzo, in parte, di
introiti già destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato e, in parte, di somme impegnate e non utilizzate che
costituiscono residui propri iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Pertanto, anche la nuova formulazione della
clausola di copertura dovrebbe essere modificata allo scopo di
reperire mezzi di copertura alternativi a quelli attualmente
previsti.
Antonio BOCCIA, presidente, si associa alle
considerazioni svolte dal relatore, ritenendo che allo stato
il Comitato non potrebbe che esprimere parere contrario sul
provvedimento: manca infatti una qualsiasi forma di
quantificazione e copertura degli oneri e la normativa
sostanziale risulta spesso priva di alcune specifiche
necessarie per inquadrare in termini giuridici esatti le
singole fattispecie. Così, per esempio, si prevede al comma 3
dell'articolo 4 che vengano istituiti degli organi per la
gestione del fondo, dotati di appositi uffici, senza precisare
se ciò comporti, come sembra, oneri finanziari aggiuntivi; in
aggiunta, l'articolo 1 prevede un apposito comitato per
l'amministrazione del fondo. Non è, altresì, chiara la
situazione giuridica soggettiva dei beneficiari, non emergendo
con chiarezza se si tratti o meno solo di soggetti coinvolti
in un procedimento penale, e, in assenza della relazione
tecnica, non si è in grado di stimare il numero dei potenziali
beneficiari
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del provvedimento. L'articolo 2, comma 2, non prevede,
inoltre, il riferimento alla data del 30 settembre 1982, che è
prevista al comma 1 del medesimo articolo come dies a quo
per il riconoscimento del diritto di accesso al fondo, e
l'articolo 3, comma 5, disciplina un termine per la
presentazione delle domande unicamente con riferimento a
quelle relative al passato, senza nulla precisare per il
futuro. Va altresì rilevato che la disciplina della procedura
per la corresponsione delle somme risulta generica e non
sufficientemente determinata e che l'incertezza sulla natura
della situazione giuridica soggettiva di cui godono i
beneficiari comporta l'impossibilità di configurare un limite
massimo di spesa per le erogazioni a carico del fondo, come
sarebbe opportuno, viste le difficoltà emerse nella
quantificazione dell'onere.
Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA afferma che al
momento il Governo non è in grado di fornire una
quantificazione esatta degli oneri recati dal provvedimento;
esso incide comunque su una problematica reale che interessa
il nostro paese, quella cioè dei reati di tipo mafioso e delle
sue conseguenze, che deve essere prontamente affrontata e
risolta. Ritiene in primo luogo che occorra definire le
modalità più opportune per rendere utilizzabili le risorse
derivanti dalle confische dei beni: esse potrebbero essere
opportunamente utilizzate per il ristoro del danno patito
dalle vittime, oltre che, come già oggi previsto, per finalità
di tipo sociale o per far fronte alla riduzione del debito
pubblico. Ritiene infatti che la prima finalità sia la più
idonea a soddisfare il principio secondo il quale ai danni
subiti dalle vittime di reati di tipo mafioso deve seguire un
risarcimento derivante dai beni appartenenti a coloro che si
sono macchiati degli stessi reati. Certo, esiste il problema
della tempestività del risarcimento, influenzato dal fatto che
i tempi della giustizia si rivelano estremamente lunghi. Si
potrebbe dunque immaginare la costituzione di un apposito
fondo di rotazione che anticipi il risarcimento, e prevedere
al contempo la cessione a suo favore del diritto al rimborso
da parte delle vittime. Afferma al riguardo che il Ministero
del tesoro sta studiando, insieme con il Ministero di grazia e
giustizia e la Presidenza della Commissione giustizia, talune
ipotesi emendative volte a risolvere i problemi emersi nel
dibattito. Peraltro, tali ipotesi non potrebbero perfezionarsi
adeguatamente che in sede di Commissione di merito: ritiene
pertanto che il provvedimento, attualmente all'esame
dell'Assemblea, dovrebbe essere rinviato alla Commissione
giustizia in sede referente affinché questa proceda a svolgere
un'ulteriore e più approfondita istruttoria e a definire le
conseguenti modificazioni.
Livio PROIETTI (AN) ritiene che nel dibattito in corso
si sia dedicata un'attenzione particolare agli aspetti
problematici del provvedimento, mentre si è dimenticato di
considerare che alcune questioni segnalate risultano già
risolte sulla base di una corretta interpretazione delle
disposizioni contenute nel testo: così, per esempio, è logico
che quando si parla della costituzione di parte civile ci si
riferisce al solo processo penale. Inoltre esistono già
meccanismi di garanzia analoghi a quello che si vuole
istituire, come per esempio il fondo di garanzia per le
vittime della strada. L'esigenza di apprestare un analogo
fondo per le vittime dei reati di tipo mafioso nasce dal fatto
che spesso gli autori di tali reati non risultano in possesso
di beni sui quali le vittime possano rivalersi. Per quanto
riguarda l'indeterminabilità del numero dei soggetti
beneficiari, afferma che è facilmente calcolabile il numero di
costituzioni di parte civile registrato dal 1982 ad oggi;
comunque, nel caso in cui si dovesse riscontrare un'effettiva
insufficienza delle risorse attribuite al fondo, si potrà far
fronte a tale problema aumentandone la dotazione. Conclude
affermando che se i motivi per cui il Comitato non ritiene di
poter esprimere parere favorevole sono quelli conseguenti
all'impossibilità di effettuare un'esatta quantificazione
degli oneri finanziari,
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allora non si perverrà mai, neppure attraverso la totale
riscrittura del testo, all'approvazione definitiva del
provvedimento, visto che risulta impossibile determinare con
esattezza gli oneri ma ci si deve limitare, per forza di cose,
ad una quantificazione di massima.
Lucio TESTA (misto-D-U), relatore, ritiene che la
Commissione di merito abbia su alcuni punti senz'altro
migliorato il contenuto del provvedimento rispetto al testo
precedente; rimane comunque irrisolto il problema della
copertura dei relativi oneri, che presuppone la loro
preventiva quantificazione. Propone pertanto, alla luce di
quanto affermato dal rappresentante del Governo, che il
Comitato deliberi di rinviare il seguito dell'esame del
provvedimento e di rappresentare al Presidente della Camera e
al Presidente della Commissione di merito l'opportunità che
l'Assemblea deliberi il rinvio in Commissione giustizia del
testo del provvedimento, in modo da meglio risolvere i
problemi evidenziati.
Antonio BOCCIA, presidente, concorda con quanto
proposto dal relatore, ritenendo opportuno che il Comitato dia
mandato al Presidente della Commissione di scrivere due
lettere: una al Presidente della Camera, nella quale si dia
conto dell'impossibilità del Comitato di esprimersi, allo
stato degli atti, sul provvedimento in esame, dati i numerosi
problemi di quantificazione e copertura degli oneri recati dal
provvedimento e l'assenza della relazione tecnica governativa;
e l'altra al Presidente della Commissione di merito, nella
quale si inviti la stessa Commissione a promuovere il rinvio
in Commissione del provvedimento, attualmente iscritto
all'ordine del giorno all'Assemblea, per una più compiuta ed
esatta formulazione delle disposizioni in esso contenute.
Il Comitato, approvando la proposta del relatore, delibera
di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del
provvedimento, dando contestualmente mandato al Presidente di
rappresentare al Presidente della Camera ed al Presidente
della Commissione giustizia l'opportunità che esso,
attualmente iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea,
venga rinviato all'esame della Commissione di merito affinché
possa avere luogo una più completa istruttoria delle
disposizioni in esame.
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