| Antonio BOCCIA, presidente, comunica che il
Comitato è chiamato a riesaminare il parere già espresso dalla
Commissione plenaria sul provvedimento in esame in quanto sono
emersi nuovi profili d'ordine problematico in merito alla
quantificazione e copertura degli oneri recati dai commi 1 e
1- bis dell'articolo 25.
Bruno SOLAROLI (DS-U), presidente della
Commissione, relatore, ricorda che la Commissione
bilancio ha già espresso sul provvedimento parere favorevole,
con condizioni ed osservazioni, il 16 marzo 1999. Peraltro, in
seguito ad una successiva approfondita disamina delle
disposizioni contenute nell'articolo 25, commi 1 e
1- bis, è emerso che esse risulterebbero suscettibili di
recare nuovi o maggiori oneri finanziari per gli enti locali,
per il combinato effetto delle disposizioni recate
dall'articolo 18, comma 2, che estende l'ambito della
categoria degli amministratori degli enti locali, allargando
così la platea dei soggetti cui è consentito porsi in
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aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 21, e
dall'articolo 25, che, proprio per il caso di collocamento in
aspettativa non retribuita, pone a carico dell'amministrazione
locale il versamento degli oneri assicurativi, assistenziali e
previdenziali.
Ricorda che, in base alla normativa vigente in materia,
hanno diritto all'aspettativa non retribuita, con pagamento
degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, gli
amministratori locali per i quali la legge prevede il
raddoppio dell'indennità: pertanto, le innovazioni contenute
nel provvedimento in esame comporterebbero un allargamento
molto rilevante della platea dei beneficiari, che non
risulterebbe sostenibile per la finanza degli enti
territoriali. Sembra, di conseguenza, necessario modificare il
testo delle predette disposizioni, in relazione alle quali si
potrebbe prevedere la facoltà, e non l'obbligo, per
l'amministrazione locale di versare gli oneri previdenziali e
assistenziali collegati al periodo di aspettativa, nonché la
restrizione delle categorie dei beneficiari, che potrebbero
essere specificamente individuati nelle categorie dei sindaci,
presidenti di provincia, presidenti di comunità montane,
presidenti delle aziende speciali, dei consorzi e delle loro
aziende, degli assessori provinciali e degli assessori
comunali che si trovino nelle condizioni previste
dall'articolo 21. Per tutti gli altri casi potrebbe essere
previsto che siano gli stessi amministratori locali
interessati a versare i contributi dovuti. Per coloro, invece,
che appartengono alle categorie prima menzionate ma siano
lavoratori autonomi, potrebbe prevedersi un apporto
forfettario da parte dell'amministrazione locale nel pagamento
di tali contributi.
In tal modo potrebbero essere risolte le problematiche
inerenti la quantificazione e copertura degli oneri recati dai
commi 1 e 1- bis dell'articolo 25.
Guido POSSA (FI), in merito alle modifiche proposte dal
relatore, ritiene che sarebbe preferibile prevedere
l'obbligatorietà che i contributi previdenziali, assistenziali
e assicurativi siano posti in ogni caso a carico del soggetto
interessato: infatti, la discrezionalità che sarebbe
attribuita agli enti territoriali in caso di approvazione
della proposta del relatore potrebbe determinare una gara
competitiva tra gli enti locali, con conseguenze negative a
carico dei rispettivi equilibri di bilancio.
Bruno SOLAROLI (DS-U), presidente della Commissione,
relatore, osserva che le modifiche da lui prospettate
intendono lasciare agli enti interessati la facoltà di
decidere se farsi carico o meno degli oneri contributivi a cui
è tenuto l'amministratore locale: ciò permetterebbe, da un
lato, di lasciare ampia libertà agli enti locali nelle scelte
da effettuare, nel rispetto così dell'impianto autonomista del
provvedimento, e dall'altro, di permettere agli enti locali
che non possono basarsi sulla disponibilità di sufficienti
risorse finanziarie, di esimersi da tale pagamento, con
conseguenze positive in ordine agli equilibri di bilancio. Del
resto, l'intero impianto del provvedimento è basato sul
principio della facoltatività per gli enti locali di assumersi
ulteriori compiti o nuove spese.
Antonio BOCCIA, presidente, concorda con quanto
affermato dal relatore, ritenendo che sarebbe incongruo
approvare un provvedimento flessibile per le autonomie locali
e poi imporre dal centro scelte di tipo dirigistico, quali
sarebbero quelle inerenti la determinazione delle modalità di
contribuzione.
Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA concorda sul fatto
che sia necessario modificare il rapporto fino ad oggi
esistente fra lo Stato e gli enti locali, lasciando a questi
ultimi la possibilità di articolare la normativa loro riferita
in modo flessibile e differenziato a seconda delle diverse
esigenze presenti nelle realtà locali del paese. Esprime,
comunque, una preoccupazione sull'effetto di trascinamento che
tali norme potrebbero determinare, sia pure nel senso inverso
rispetto
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a quello temuto dal deputato Possa, spingendo gli enti locali
a non farsi carico delle contribuzioni previdenziali dei loro
amministratori per paura del giudizio negativo
dell'elettorato.
Pietro ARMANI (AN) concorda con quanto affermato dal
rappresentante del Governo, ritenendo che le preoccupazioni
inerenti all'incremento dell'indebitamento dei comuni non
siano giustificate dopo che è stato sottoscritto da parte
degli stessi il patto di stabilità.
Guido POSSA (FI) non condivide la scelta che per il
pagamento degli oneri previdenziali a carico degli
amministratori locali si faccia riferimento allo stipendio
percepito precedentemente al conferimento dell'incarico.
Bruno SOLAROLI (DS-U), presidente della
Commissione, relatore, in relazione a quanto da
ultimo osservato dal deputato Possa, osserva che già la
normativa vigente prevede che l'entità delle contribuzioni
previdenziali sia rapportata all'ultima retribuzione percepita
prima del conferimento dell'incarico; d'altronde, se si vuole
poter disporre come amministratori locali di persone dal
profilo professionale elevato, non si può non prevedere che il
pagamento degli oneri contributivi sia rapportato all'entità
dell'ultima retribuzione goduta. Propone, pertanto, che il
Comitato, in parziale revisione del parere della Commissione
plenaria del 16 marzo scorso, approvi la seguente proposta di
parere:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 6, comma 5, capoverso Art. 26, dopo il
comma 1, sia inserito il seguente: "1- bis. All'unione di
comuni il cui territorio coincida con quello di una comunità
montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite a
quest'ultima in base a norme comunitarie, nazionali e
regionali e la comunità montana è sciolta.";
all'articolo 6, comma 6, capoverso Art. 26- bis,
comma 1, le parole: "anche prevedendo nel proprio bilancio"
siano sostituite dalle seguenti: "con l'eventuale previsione
nel proprio bilancio di";
all'articolo 10, comma 6, capoverso 1, le parole:
"superiore a un terzo" siano sostituite dalle seguenti:
"superiore a un quarto";
all'articolo 13, comma 1, capoverso 01, sia soppresso
l'ultimo periodo, in quanto esso reca una disciplina che
contraddice il principio dell'ottimale distribuzione delle
risorse enunciato dall'articolo 6, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, appare
suscettibile di costituire un'elusione della disciplina del
dissesto finanziario degli enti locali, rischiando di rendere
inoperante il sistema di rideterminazione degli organici e di
eccedenza del personale in sovrannumero rispetto al rapporto
medio fra dipendenti e popolazione, e potrebbe recare nuovi
oneri a carico dei bilanci degli enti locali in quanto per il
personale considerato, a partire dal momento della
collocazione in un ruolo ad esaurimento sovrannumerario presso
l'ente locale, verrebbe a cessare il contributo attualmente
previsto a carico del Ministero dell'interno;
all'articolo 18, comma 3, al primo periodo, le parole:
"la regione adegua" siano sostituite dalle seguenti: "la
regione può adeguare" e siano soppressi il secondo ed il terzo
periodo;
all'articolo 22, comma 1, ultimo periodo, siano
soppresse le parole: "e per quelli che siano collocati in
aspettativa retribuita": non risulta infatti chiaro quali
siano le fattispecie normative di aspettativa retribuita cui
si fa attualmente riferimento, atteso che tale istituto non
appare previsto nel vigente ordinamento e, pertanto, la sua
eventuale introduzione ad opera della disposizione in esame
comporterebbe nuovi oneri;
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al medesimo articolo 22, al comma 2, le parole: "spetta
l'indennità" siano sostituite dalle seguenti: "può essere
attribuita l'indennità" e, dopo il comma 9, sia aggiunto il
seguente: "9- bis. Gli enti locali territoriali possono
derogare in diminuzione alla misura base delle indennità di
funzione e dei gettoni di presenza determinata ai sensi del
comma 9, anche con riferimento a motivate esigenze di
bilancio.";
ugualmente all'articolo 22, sia soppresso il comma 12;
conseguentemente, dopo l'articolo 30, sia aggiunto il
seguente: "Art. 30- bis (Disposizioni finanziarie) - 1.
All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente
legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per
il bilancio dello Stato.";
all'articolo 25, i commi 1 e 1- bis siano
sostituiti dai seguenti: "1. L'amministrazione locale può
prevedere a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva
ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali,
previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i
sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti delle
comunità montane e di unioni di comuni, per i presidenti delle
aziende speciali, dei consorzi e delle loro aziende, per gli
assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con più
di 15.000 abitanti, che si trovino nelle condizioni previste
dall'articolo 21.
1- bis. Gli altri amministratori locali di cui
all'articolo 18, comma 2, che si trovino nelle condizioni
previste dall'articolo 21 possono versare, a loro carico, i
contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
1- ter. Agli amministratori locali che non siano
lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al
comma 1 l'amministrazione locale può provvedere, allo stesso
titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra
forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con il decreto
del Ministro dell'interno di cui al comma 9 dell'articolo 22
sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote
forfettarie, in coerenza con quanto previsto per i lavoratori
dipendenti.";
all'articolo 25, comma 2, la parola: "provvede" sia
sostituita dalle seguenti: "può provvedere";
all'articolo 25, comma 4, siano soppresse le parole:
"dirigenti e responsabili degli uffici e dei servizi", in
considerazione del fatto che la materia dell'assicurazione dei
dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi degli
enti locali è demandata alla contrattazione collettiva e non
appare quindi opportuno disciplinarla con norme di legge;
ugualmente all'articolo 25, il comma 6 sia modificato
indicando, in luogo di quella attuale, un'adeguata copertura
finanziaria per l'onere da esso recato, la cui quantificazione
deve essere attentamente verificata, eventualmente anche
mediante richiesta al Governo di apposita relazione tecnica.
Infatti, l'attuale copertura finanziaria appare inidonea allo
scopo in quanto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997,
convertito dalla legge n. 135 del 1997, non consentirebbe di
fronteggiare le spese legali nei giudizi promossi a carico dei
dipendenti del Ministero dell'interno;
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
modificare l'articolo 6 aggiungendo, in fine, il seguente
comma: "8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro dell'interno, sentite la
Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con proprio
decreto, il regolamento per la definizione dei criteri per
l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 31, comma 12, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.";
valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di
sopprimere il comma 4 dell'articolo 22, in quanto recante un
contenuto analogo a quello dell'articolo
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10, comma 4, capoverso 17- ter, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30;
valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di
sopprimere il comma 5 dell'articolo 22 nel caso in cui, a
seguito dell'istruttoria legislativa svolta, sia accertato che
esso, consentendo la trasformazione del gettone di presenza in
una indennità di funzione, risulterebbe suscettibile di
originare nuovi o maggiori oneri a seguito dell'inclusione di
tale nuova indennità nella base di calcolo dei trattamenti
pensionistici dei soggetti interessati.
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal
relatore.
La seduta termina alle 15.35.
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