Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434966
SMC0473-0035
Bollettino Giunte e Commissioni n. 473 del 18 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-473)
(suddiviso in 112 Unità Documento)
Unità Documento n.35 (che inizia a pag.31 dello stampato)
               ...V COMMISSIONE PERMANENTE
             (Bilancio, tesoro e programmazione)
 
            ...COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
 
C4493; C325; C382; C406; C522; C589; C901; C1089; C1842; C2036; C2049; C2087; C2341; C2460; C2550; C2680; C2818; C3262; C3324; C4235; C4466; C5008; C5173. LAVCOMM
C4493; C325; C382; C406; C522; C589; C901; C1089; C1842; C2036; C2049; C2087; C2341; C2460; C2550; C2680; C2818; C3262; C3324; C4235; C4466; C5008; C5173.
Autonomia e ordinamento degli enti locali. Nuovo testo C. 4493 Governo, approvato dal Senato, e abbinati C. 325, C. 382, C. 406, C. 522, C. 589, C. 901, C. 1089, C. 1842, C. 2036, C. 2049, C. 2087, C. 2341, C. 2460, C. 2550, C. 2680, C. 2818, C. 3262, C. 3324, C. 4235, C. 4466, C. 5008, C. 5173. (Parere alla I Commissione).
(Riesame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).
Antonio BOCCIA, presidente. Bruno SOLAROLI. Guido POSSA. Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA. Pietro ARMANI.
Giovedì 18 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giorgio Macciotta e per i lavori pubblici Antonio Bargone.
ZZSMC ZZRES ZZSMC180399 ZZSMC990318 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC473 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC5 ZZCP ZZHH ZZII ZZFF
     Antonio BOCCIA,  presidente,  comunica che il
  Comitato è chiamato a riesaminare il parere già espresso dalla
  Commissione plenaria sul provvedimento in esame in quanto sono
  emersi nuovi profili d'ordine problematico in merito alla
  quantificazione e copertura degli oneri recati dai commi 1 e
  1- bis  dell'articolo 25.
 
     Bruno SOLAROLI (DS-U),  presidente della
  Commissione,   relatore,  ricorda che la Commissione
  bilancio ha già espresso sul provvedimento parere favorevole,
  con condizioni ed osservazioni, il 16 marzo 1999.  Peraltro, in
  seguito ad una successiva approfondita disamina delle
  disposizioni contenute nell'articolo 25, commi 1 e
  1- bis,  è emerso che esse risulterebbero suscettibili di
  recare nuovi o maggiori oneri finanziari per gli enti locali,
  per il combinato effetto delle disposizioni recate
  dall'articolo 18, comma 2, che estende l'ambito della
  categoria degli amministratori degli enti locali, allargando
  così la platea dei soggetti cui è consentito porsi in
 
                              Pag. 32
 
  aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 21, e
  dall'articolo 25, che, proprio per il caso di collocamento in
  aspettativa non retribuita, pone a carico dell'amministrazione
  locale il versamento degli oneri assicurativi, assistenziali e
  previdenziali.
     Ricorda che, in base alla normativa vigente in materia,
  hanno diritto all'aspettativa non retribuita, con pagamento
  degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, gli
  amministratori locali per i quali la legge prevede il
  raddoppio dell'indennità: pertanto, le innovazioni contenute
  nel provvedimento in esame comporterebbero un allargamento
  molto rilevante della platea dei beneficiari, che non
  risulterebbe sostenibile per la finanza degli enti
  territoriali.  Sembra, di conseguenza, necessario modificare il
  testo delle predette disposizioni, in relazione alle quali si
  potrebbe prevedere la facoltà, e non l'obbligo, per
  l'amministrazione locale di versare gli oneri previdenziali e
  assistenziali collegati al periodo di aspettativa, nonché la
  restrizione delle categorie dei beneficiari, che potrebbero
  essere specificamente individuati nelle categorie dei sindaci,
  presidenti di provincia, presidenti di comunità montane,
  presidenti delle aziende speciali, dei consorzi e delle loro
  aziende, degli assessori provinciali e degli assessori
  comunali che si trovino nelle condizioni previste
  dall'articolo 21.  Per tutti gli altri casi potrebbe essere
  previsto che siano gli stessi amministratori locali
  interessati a versare i contributi dovuti.  Per coloro, invece,
  che appartengono alle categorie prima menzionate ma siano
  lavoratori autonomi, potrebbe prevedersi un apporto
  forfettario da parte dell'amministrazione locale nel pagamento
  di tali contributi.
     In tal modo potrebbero essere risolte le problematiche
  inerenti la quantificazione e copertura degli oneri recati dai
  commi 1 e 1- bis  dell'articolo 25.
 
     Guido POSSA (FI), in merito alle modifiche proposte dal
  relatore, ritiene che sarebbe preferibile prevedere
  l'obbligatorietà che i contributi previdenziali, assistenziali
  e assicurativi siano posti in ogni caso a carico del soggetto
  interessato: infatti, la discrezionalità che sarebbe
  attribuita agli enti territoriali in caso di approvazione
  della proposta del relatore potrebbe determinare una gara
  competitiva tra gli enti locali, con conseguenze negative a
  carico dei rispettivi equilibri di bilancio.
 
     Bruno SOLAROLI (DS-U),  presidente della Commissione,
  relatore,  osserva che le modifiche da lui prospettate
  intendono lasciare agli enti interessati la facoltà di
  decidere se farsi carico o meno degli oneri contributivi a cui
  è tenuto l'amministratore locale: ciò permetterebbe, da un
  lato, di lasciare ampia libertà agli enti locali nelle scelte
  da effettuare, nel rispetto così dell'impianto autonomista del
  provvedimento, e dall'altro, di permettere agli enti locali
  che non possono basarsi sulla disponibilità di sufficienti
  risorse finanziarie, di esimersi da tale pagamento, con
  conseguenze positive in ordine agli equilibri di bilancio.  Del
  resto, l'intero impianto del provvedimento è basato sul
  principio della facoltatività per gli enti locali di assumersi
  ulteriori compiti o nuove spese.
 
     Antonio BOCCIA,  presidente,  concorda con quanto
  affermato dal relatore, ritenendo che sarebbe incongruo
  approvare un provvedimento flessibile per le autonomie locali
  e poi imporre dal centro scelte di tipo dirigistico, quali
  sarebbero quelle inerenti la determinazione delle modalità di
  contribuzione.
 
     Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA concorda sul fatto
  che sia necessario modificare il rapporto fino ad oggi
  esistente fra lo Stato e gli enti locali, lasciando a questi
  ultimi la possibilità di articolare la normativa loro riferita
  in modo flessibile e differenziato a seconda delle diverse
  esigenze presenti nelle realtà locali del paese.  Esprime,
  comunque, una preoccupazione sull'effetto di trascinamento che
  tali norme potrebbero determinare, sia pure nel senso inverso
  rispetto
 
                              Pag. 33
 
  a quello temuto dal deputato Possa, spingendo gli enti locali
  a non farsi carico delle contribuzioni previdenziali dei loro
  amministratori per paura del giudizio negativo
  dell'elettorato.
 
     Pietro ARMANI (AN) concorda con quanto affermato dal
  rappresentante del Governo, ritenendo che le preoccupazioni
  inerenti all'incremento dell'indebitamento dei comuni non
  siano giustificate dopo che è stato sottoscritto da parte
  degli stessi il patto di stabilità.
 
     Guido POSSA (FI) non condivide la scelta che per il
  pagamento degli oneri previdenziali a carico degli
  amministratori locali si faccia riferimento allo stipendio
  percepito precedentemente al conferimento dell'incarico.
 
     Bruno SOLAROLI (DS-U),  presidente della
  Commissione,   relatore,  in relazione a quanto da
  ultimo osservato dal deputato Possa, osserva che già la
  normativa vigente prevede che l'entità delle contribuzioni
  previdenziali sia rapportata all'ultima retribuzione percepita
  prima del conferimento dell'incarico; d'altronde, se si vuole
  poter disporre come amministratori locali di persone dal
  profilo professionale elevato, non si può non prevedere che il
  pagamento degli oneri contributivi sia rapportato all'entità
  dell'ultima retribuzione goduta.  Propone, pertanto, che il
  Comitato, in parziale revisione del parere della Commissione
  plenaria del 16 marzo scorso, approvi la seguente proposta di
  parere:
                      PARERE FAVOREVOLE
     con le seguenti condizioni:
       all'articolo 6, comma 5, capoverso Art. 26, dopo il
  comma 1, sia inserito il seguente: "1- bis.  All'unione di
  comuni il cui territorio coincida con quello di una comunità
  montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite a
  quest'ultima in base a norme comunitarie, nazionali e
  regionali e la comunità montana è sciolta.";
       all'articolo 6, comma 6, capoverso Art. 26- bis,
  comma 1, le parole: "anche prevedendo nel proprio bilancio"
  siano sostituite dalle seguenti: "con l'eventuale previsione
  nel proprio bilancio di";
       all'articolo 10, comma 6, capoverso 1, le parole:
  "superiore a un terzo" siano sostituite dalle seguenti:
  "superiore a un quarto";
       all'articolo 13, comma 1, capoverso 01, sia soppresso
  l'ultimo periodo, in quanto esso reca una disciplina che
  contraddice il principio dell'ottimale distribuzione delle
  risorse enunciato dall'articolo 6, comma 1, del Decreto
  Legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, appare
  suscettibile di costituire un'elusione della disciplina del
  dissesto finanziario degli enti locali, rischiando di rendere
  inoperante il sistema di rideterminazione degli organici e di
  eccedenza del personale in sovrannumero rispetto al rapporto
  medio fra dipendenti e popolazione, e potrebbe recare nuovi
  oneri a carico dei bilanci degli enti locali in quanto per il
  personale considerato, a partire dal momento della
  collocazione in un ruolo ad esaurimento sovrannumerario presso
  l'ente locale, verrebbe a cessare il contributo attualmente
  previsto a carico del Ministero dell'interno;
       all'articolo 18, comma 3, al primo periodo, le parole:
  "la regione adegua" siano sostituite dalle seguenti: "la
  regione può adeguare" e siano soppressi il secondo ed il terzo
  periodo;
       all'articolo 22, comma 1, ultimo periodo, siano
  soppresse le parole: "e per quelli che siano collocati in
  aspettativa retribuita": non risulta infatti chiaro quali
  siano le fattispecie normative di aspettativa retribuita cui
  si fa attualmente riferimento, atteso che tale istituto non
  appare previsto nel vigente ordinamento e, pertanto, la sua
  eventuale introduzione ad opera della disposizione in esame
  comporterebbe nuovi oneri;
 
                              Pag. 34
 
       al medesimo articolo 22, al comma 2, le parole: "spetta
  l'indennità" siano sostituite dalle seguenti: "può essere
  attribuita l'indennità" e, dopo il comma 9, sia aggiunto il
  seguente: "9- bis.  Gli enti locali territoriali possono
  derogare in diminuzione alla misura base delle indennità di
  funzione e dei gettoni di presenza determinata ai sensi del
  comma 9, anche con riferimento a motivate esigenze di
  bilancio.";
       ugualmente all'articolo 22, sia soppresso il comma 12;
  conseguentemente, dopo l'articolo 30, sia aggiunto il
  seguente: "Art. 30- bis  (Disposizioni finanziarie) - 1.
  All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente
  legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per
  il bilancio dello Stato.";
       all'articolo 25, i commi 1 e 1- bis  siano
  sostituiti dai seguenti: "1.  L'amministrazione locale può
  prevedere a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva
  ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali,
  previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i
  sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti delle
  comunità montane e di unioni di comuni, per i presidenti delle
  aziende speciali, dei consorzi e delle loro aziende, per gli
  assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con più
  di 15.000 abitanti, che si trovino nelle condizioni previste
  dall'articolo 21.
     1- bis.  Gli altri amministratori locali di cui
  all'articolo 18, comma 2, che si trovino nelle condizioni
  previste dall'articolo 21 possono versare, a loro carico, i
  contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
     1- ter.  Agli amministratori locali che non siano
  lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al
  comma 1 l'amministrazione locale può provvedere, allo stesso
  titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra
  forfettaria annuale, versata per quote mensili.  Con il decreto
  del Ministro dell'interno di cui al comma 9 dell'articolo 22
  sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote
  forfettarie, in coerenza con quanto previsto per i lavoratori
  dipendenti.";
       all'articolo 25, comma 2, la parola: "provvede" sia
  sostituita dalle seguenti: "può provvedere";
       all'articolo 25, comma 4, siano soppresse le parole:
  "dirigenti e responsabili degli uffici e dei servizi", in
  considerazione del fatto che la materia dell'assicurazione dei
  dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi degli
  enti locali è demandata alla contrattazione collettiva e non
  appare quindi opportuno disciplinarla con norme di legge;
       ugualmente all'articolo 25, il comma 6 sia modificato
  indicando, in luogo di quella attuale, un'adeguata copertura
  finanziaria per l'onere da esso recato, la cui quantificazione
  deve essere attentamente verificata, eventualmente anche
  mediante richiesta al Governo di apposita relazione tecnica.
  Infatti, l'attuale copertura finanziaria appare inidonea allo
  scopo in quanto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di
  cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997,
  convertito dalla legge n. 135 del 1997, non consentirebbe di
  fronteggiare le spese legali nei giudizi promossi a carico dei
  dipendenti del Ministero dell'interno;
     e con le seguenti osservazioni:
       valuti la Commissione di merito l'opportunità di
  modificare l'articolo 6 aggiungendo, in fine, il seguente
  comma: "8.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge il Ministro dell'interno, sentite la
  Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con proprio
  decreto, il regolamento per la definizione dei criteri per
  l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 31, comma 12, della
  legge 23 dicembre 1998, n. 448.";
       valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di
  sopprimere il comma 4 dell'articolo 22, in quanto recante un
  contenuto analogo a quello dell'articolo
 
                              Pag. 35
 
  10, comma 4, capoverso 17- ter,  del decreto-legge 31
  dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio 1997, n. 30;
       valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di
  sopprimere il comma 5 dell'articolo 22 nel caso in cui, a
  seguito dell'istruttoria legislativa svolta, sia accertato che
  esso, consentendo la trasformazione del gettone di presenza in
  una indennità di funzione, risulterebbe suscettibile di
  originare nuovi o maggiori oneri a seguito dell'inclusione di
  tale nuova indennità nella base di calcolo dei trattamenti
  pensionistici dei soggetti interessati.
     Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal
  relatore.
 
     La seduta termina alle 15.35.
 
DATA=990318 FASCID=SMC13-473 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=05 SEDE=CP NSTA=0473 TOTPAG=0095 TOTDOC=0112 NDOC=0035 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C5 D FCN PAGINIZ=0031 RIGINIZ=048 PAGFIN=0035 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=31 PAGEFIN=35 SORTRES=9903183 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00473 SORTNAV=59903180 00473 b00000 ZZSMC473 NDOC0035 TIPDOCB DOCTIT0035 NDOC0035



Ritorna al menu della banca dati