| Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: in
ciascun ambito locale inserire le seguenti: e delle
relative coperture.
1. 1. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3- bis. Nella determinazione dei soggetti
beneficiari di concessione o autorizzazione e nella
formulazione del conseguente piano di assegnazione delle
frequenze, il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni considerano anche le esigenze
del pluralismo politico e culturale, garantendo il libero
accesso all'esercizio della radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale e locale a tutti i soggetti espressione
diretta o indiretta di forze politiche o movimenti d'opinione
di natura democratica.
1. 3. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
3- bis. Il completamento del piano deve avvenire
secondo i seguenti criteri:
a) previsione del più elevato numero possibile di
impianti per le emittenti televisive locali, prendendo come
obiettivo di riferimento il numero degli impianti eserciti
dalle stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 ottobre
1993, n. 422;
b) localizzazione degli impianti anche su siti
diversi a quelli previsti dalla deliberazione n. 68 del 30
ottobre 1998 dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
c) riserva in favore dell'emittenza televisiva in
ambito locale do almeno il settanta per cento dei canali
previsti nella fase di completamento.
3- ter. Il numero delle emittenti che possono operare
in ciascun ambito locale deve essere definito facendo
riferimento all'esigenza di massimo pluralismo.
3- quater. Lo schema degli atti di cui al comma 3
viene sottoposto, entro il 15 maggio 1999, alle Associazioni a
carattere nazionale di emittenti televisive private locali o
nazionali che dovranno formulare il relativo parere entro il
15 giugno 1999.
3- quinquies. Entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce i
criteri per l'individuazione delle associazioni a carattere
nazionale di emittenti e reti private televisive.
1. 2. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1- bis.
1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1,
le imprese televisive legittimamente operanti alla data del 31
gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n 122, che
non ottengono la nuova
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concessione possono proseguire nell'esercizio dell'attività
con gli impianti di diffusione e i connessi collegamenti di
telecomunicazioni legittimamente eserciti alla data di
presentazione della domanda di concessione, fino a 31 dicembre
2001.
2. Entro il predetto termine gli impianti o rami di
azienda di dette imprese potranno essere ceduti ai titolari di
concessione.
3. Il piano di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva verrà applicato a decorrere dal 1^
gennaio 2002.
1. 01. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1- bis.
1. In sede di primo rilascio delle nuove concessioni per
la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le stesse
possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti
legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999.
1. 02. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1- bis.
1. L'emittenza radiotelevisiva locale è esclusa
dall'ambito di applicazione della legge 25 marzo 1993, n. 81,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e della legge 23 febbraio
1995, n. 43.
1. 03. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea.
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