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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434984
SMC0473-0053
Bollettino Giunte e Commissioni n. 473 del 18 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-473)
(suddiviso in 112 Unità Documento)
Unità Documento n.53 (che inizia a pag.44 dello stampato)
              ...VII COMMISSIONE PERMANENTE
               (Cultura, scienza e istruzione)
 
 
...SEDE REFERENTE
...C5784. LAVCOMM
...C5784.
...EMENDAMENTI
ART. 2.
Giovedì 18 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Giovanni CASTELLANI. - Intervengono il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vincenzo Maria Vita.
ZZSMC ZZRES ZZSMC180399 ZZSMC990318 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC473 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC7 ZZRE
     Sopprimerlo.
  * 2. 1.   Landolfi, Romani, Butti, Malgieri,
  Napoli.
     Sopprimerlo.
  * 2. 15.   Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero,
  Santandrea.
     Sopprimerlo.
  * 2. 2.   Follini.
     Sopprimere il comma 1.
  2. 16.   Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero,
  Santandrea.
     Sostituire il comma 1, con il seguente:
     1.  L'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
  sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
  stabilisce il limite di acquisizione dei diritti di
  trasmissione in esclusiva, in forma codificata, di tutti i
  programmi trasmessi dai soggetti titolari di autorizzazione
  per trasmissioni televisive via satellite o via cavo, sotto
  qualsiasi forma o titolo, direttamente o indirettamente, anche
  attraverso soggetti controllati o collegati, onde assicurare
  l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato.
  2. 18.   Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero,
  Santandrea.
     Sostituire il comma 1, con i seguenti:
     1.  E' fatto divieto ai soggetti titolari di concessione o
  di autorizzazione per trasmissioni radiotelevisive anche da
  satellite o via cavo, con sede o impianti in territorio
  nazionale o anche in Stati membri dell'Unione europea, di
  acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o
  indirettamente, anche attraverso soggetti controllati o
  collegati, più di una quota prefissata dei diritti di
  trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato
  di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di
  maggior valore
 
                              Pag. 45
 
  che si svolge o viene organizzato in Italia, espressa in
  termini di mercato potenziale, ovvero con riferimento: ai
  consumi (abbonamenti stagionali, richieste per le singole
  partite in  pay per view,  eccetera); a qualsiasi altro
  parametro  (audience,  dimensioni delle tifoserie,
  eccetera) in grado di rappresentare la domanda del prodotto
  calcio.  Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati
  determinano la presenza di un solo acquirente, il limite
  indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione
  dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre
  anni.  La suddetta quota verrà definita dall'Autorità per le
  garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della
  concorrenza e del mercato, tenuto conto delle condizioni
  generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri
  diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della
  necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello
  stesso mercato.
     1- bis.  I medesimi limiti, indicati nel precedente
  comma 1, si applicano anche per quanto concerne l'acquisizione
  di diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di
  film.  In questo caso, la quota massima riferibile a ciascun
  soggetto deve essere determinata con riferimento al fatturato
  delle proiezioni cinematografiche registrato in Italia e viene
  definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
  sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
  della complessiva titolarità degli altri diritti di  pay per
  view,  della durata dei relativi contratti, della necessità
  di assicurare un'effettiva concorrenzialità dello stesso
  mercato.
  2. 17.   Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero,
  Santandrea.
     Al comma 1 sostituire le parole:  più del 60 per
  cento  con le seguenti:  più di una quota prefissata.
  2. 5.   Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.
     Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:  forma
  codificata  sopprimere le seguenti:  di eventi
  sportivi.
  2. 6.   Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.
     Al comma 1, dopo le parole:  organizzato in Italia
  inserire le seguenti:  espressa in termini di mercato
  potenziale, ovvero con riferimento:  a)  ai consumi
  (abbonamenti stagionali, richieste per le singole partite in
  Pay per View,  eccetera);  b)  a qualsiasi altro
  parametro  (audience,  dimensioni della tifoseria
  eccetera) in grado di rappresentare la domanda del prodotto
  calcio.
  2. 7.   Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.
     Al comma 1 sostituire le parole:  non superiore a tre
  anni  con le seguenti:  non superiore a due anni.
  2. 8.   Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.
     Al comma 1, sostituire le parole:  hanno durata non
  superiore a tre anni  con le seguenti:  hanno durata non
  superiore ad un anno.
  * 2. 3.   Follini.
     Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:  tre
  anni  con le seguenti:  un anno.
  * 2. 19.   Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero,
  Santandrea.
     Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da:
  L'Autorità  fino ad:  altri  con le seguenti:  La
  suddetta quota verrà definita dall'Autorità per le garanzie
  nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della
  concorrenza e del mercato.
  2. 9.   Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.
 
                              Pag. 46
 
     Al comma 1 sostituire le parole:  L'Autorità garante
  della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le
  garanzie nelle comunicazioni  con le seguenti:  l'Autorità
  per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità
  garante della concorrenza e del mercato.
  2. 10.   Landolfi, Romani, Butti, Malgieri,
  Napoli.
     Al comma 1 sostituire le parole  60 per cento  con le
  seguenti:  40 per cento.
  2. 4.   Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.
     Al comma 2 dopo le parole  programmi radiotelevisivi
  digitali  aggiungere le seguenti  ivi compresi i servizi
  di guida elettronica ai programmi Pay per View e applicazione
  interattive.
  2. 11.   Landolfi, Romani, Butti, Malgieri,
  Napoli.
     Al comma 2 dopo le parole  unico apparato  aggiungere
  le seguenti:  in coerenza con quanto attualmente in corso di
  definizione da parte degli organi preposti alla
  standardizzazione tecnologica a livello comunitario.
  2. 12.   Landolfi, Romani, Butti, Malgieri,
  Napoli.
     Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il
  seguente:  La commercializzazione e la distribuzione di
  apparati non conformi alle predette caratteristiche saranno
  vietate, dopo la definizione degli standard comunitari, a
  partire dalla data in cui la nuova tecnologia sarà
  disponibile.  Dopo il 1^ gennaio del 2000 potranno essere
  commercializzati solamente decoder con tecnologia di accesso
  condizionato che sia di proprietà di società non collegate
  direttamente o indirettamente con i soggetti titolari di
  concessione o di autorizzazione per trasmissioni
  radiotelevisive anche via satellite o via cavo, con sede o
  impianti nel territorio nazionale, e che minimizzi gli
  investimenti di adattamento per i consumatori e gli
  operatori.
  2. 13.   Landolfi, Romani, Butti, Malgieri,
  Napoli.
     Sopprimere il comma 2- bis.
  2. 20.   Butti, Landolfi, Napoli.
     Al comma 2- bis,  secondo periodo, dopo le parole
  il divieto di cui al presente comma,  sostituire le
  parole da  si applica  sino alla fine del periodo, con le
  seguenti  non si applica.  Aggiungere infine il seguente
  periodo  il divieto non si applica alle emittenti locali che
  abbiano utilizzato ed utilizzino ancora il marchio, la
  denominazione o la testata da tempi antecedenti rispetto a
  quelli di un'emittente nazionale aventi identico o simile
  marchio, testata o denominazione.
  2. 14.   Butti, Landolfi, Napoli.
 
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