| Sopprimerlo.
* 2. 1. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri,
Napoli.
Sopprimerlo.
* 2. 15. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea.
Sopprimerlo.
* 2. 2. Follini.
Sopprimere il comma 1.
2. 16. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
stabilisce il limite di acquisizione dei diritti di
trasmissione in esclusiva, in forma codificata, di tutti i
programmi trasmessi dai soggetti titolari di autorizzazione
per trasmissioni televisive via satellite o via cavo, sotto
qualsiasi forma o titolo, direttamente o indirettamente, anche
attraverso soggetti controllati o collegati, onde assicurare
l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato.
2. 18. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea.
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. E' fatto divieto ai soggetti titolari di concessione o
di autorizzazione per trasmissioni radiotelevisive anche da
satellite o via cavo, con sede o impianti in territorio
nazionale o anche in Stati membri dell'Unione europea, di
acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o
indirettamente, anche attraverso soggetti controllati o
collegati, più di una quota prefissata dei diritti di
trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato
di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di
maggior valore
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che si svolge o viene organizzato in Italia, espressa in
termini di mercato potenziale, ovvero con riferimento: ai
consumi (abbonamenti stagionali, richieste per le singole
partite in pay per view, eccetera); a qualsiasi altro
parametro (audience, dimensioni delle tifoserie,
eccetera) in grado di rappresentare la domanda del prodotto
calcio. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati
determinano la presenza di un solo acquirente, il limite
indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione
dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre
anni. La suddetta quota verrà definita dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, tenuto conto delle condizioni
generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri
diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della
necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello
stesso mercato.
1- bis. I medesimi limiti, indicati nel precedente
comma 1, si applicano anche per quanto concerne l'acquisizione
di diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di
film. In questo caso, la quota massima riferibile a ciascun
soggetto deve essere determinata con riferimento al fatturato
delle proiezioni cinematografiche registrato in Italia e viene
definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
della complessiva titolarità degli altri diritti di pay per
view, della durata dei relativi contratti, della necessità
di assicurare un'effettiva concorrenzialità dello stesso
mercato.
2. 17. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea.
Al comma 1 sostituire le parole: più del 60 per
cento con le seguenti: più di una quota prefissata.
2. 5. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: forma
codificata sopprimere le seguenti: di eventi
sportivi.
2. 6. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.
Al comma 1, dopo le parole: organizzato in Italia
inserire le seguenti: espressa in termini di mercato
potenziale, ovvero con riferimento: a) ai consumi
(abbonamenti stagionali, richieste per le singole partite in
Pay per View, eccetera); b) a qualsiasi altro
parametro (audience, dimensioni della tifoseria
eccetera) in grado di rappresentare la domanda del prodotto
calcio.
2. 7. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.
Al comma 1 sostituire le parole: non superiore a tre
anni con le seguenti: non superiore a due anni.
2. 8. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.
Al comma 1, sostituire le parole: hanno durata non
superiore a tre anni con le seguenti: hanno durata non
superiore ad un anno.
* 2. 3. Follini.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: tre
anni con le seguenti: un anno.
* 2. 19. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da:
L'Autorità fino ad: altri con le seguenti: La
suddetta quota verrà definita dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato.
2. 9. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.
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Al comma 1 sostituire le parole: L'Autorità garante
della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni con le seguenti: l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
2. 10. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri,
Napoli.
Al comma 1 sostituire le parole 60 per cento con le
seguenti: 40 per cento.
2. 4. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri, Napoli.
Al comma 2 dopo le parole programmi radiotelevisivi
digitali aggiungere le seguenti ivi compresi i servizi
di guida elettronica ai programmi Pay per View e applicazione
interattive.
2. 11. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri,
Napoli.
Al comma 2 dopo le parole unico apparato aggiungere
le seguenti: in coerenza con quanto attualmente in corso di
definizione da parte degli organi preposti alla
standardizzazione tecnologica a livello comunitario.
2. 12. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri,
Napoli.
Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il
seguente: La commercializzazione e la distribuzione di
apparati non conformi alle predette caratteristiche saranno
vietate, dopo la definizione degli standard comunitari, a
partire dalla data in cui la nuova tecnologia sarà
disponibile. Dopo il 1^ gennaio del 2000 potranno essere
commercializzati solamente decoder con tecnologia di accesso
condizionato che sia di proprietà di società non collegate
direttamente o indirettamente con i soggetti titolari di
concessione o di autorizzazione per trasmissioni
radiotelevisive anche via satellite o via cavo, con sede o
impianti nel territorio nazionale, e che minimizzi gli
investimenti di adattamento per i consumatori e gli
operatori.
2. 13. Landolfi, Romani, Butti, Malgieri,
Napoli.
Sopprimere il comma 2- bis.
2. 20. Butti, Landolfi, Napoli.
Al comma 2- bis, secondo periodo, dopo le parole
il divieto di cui al presente comma, sostituire le
parole da si applica sino alla fine del periodo, con le
seguenti non si applica. Aggiungere infine il seguente
periodo il divieto non si applica alle emittenti locali che
abbiano utilizzato ed utilizzino ancora il marchio, la
denominazione o la testata da tempi antecedenti rispetto a
quelli di un'emittente nazionale aventi identico o simile
marchio, testata o denominazione.
2. 14. Butti, Landolfi, Napoli.
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