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La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe SCOZZARI (PD-U), relatore, osserva che
il provvedimento assicura, nel complesso, una maggiore
autonomia agli enti locali; si rafforzano ad esempio alcune
competenze in riferimento all'attività di concertazione sui
progetti di sviluppo tra gli enti locali. In particolare, per
gli aspetti di competenza della Commissione ricorda che
all'articolo 4, comma 3, si prevede che la competenza delle
associazioni di protezione ambientale di rilevanza nazionale o
almeno pluriregionale, ai sensi della legge n. 349 del 1986,
riguarda anche la proponibilità delle azioni risarcitorie
spettanti al comune e alla provincia, non semplicemente la
possibilità di intervenire nei giudizi che siano stati
avviati. Il nuovo testo approvato dalla Commissione, elimina
peraltro l'ipotesi dell'inerzia da parte dell'ente locale,
rispetto alla formulazione originaria.
All'articolo 10, comma 14, si prevedono poi, tra i poteri
di regolazione spettanti al sindaco, la fissazione degli orari
degli uffici pubblici, dei servizi pubblici e degli esercizi
commerciali, in relazione anche a esigenze connesse
all'inquinamento acustico o atmosferico. Ricorda che il
decreto ministeriale del 23 ottobre 1998, adottato dal
Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro della sanità,
ha da ultimo precisato e specificato l'attribuzione al sindaco
di poteri di limitazione del traffico in connessione ai
fenomeni di inquinamento, in applicazione della legge 4
novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti per la
prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene.
All'articolo 13, comma 2, si consente poi che i soggetti che
effettuano il servizio civile sostitutivo possano espletare
anche compiti di tutela ambientale.
Sottolinea che l'articolo 16 stabilisce il requisito della
connessione ambientale per la creazione delle aree
metropolitane, considerando il problema del coordinamento e
della gestione di area vasta, per la soluzione dei problemi di
gestione delle aree urbane, del territorio e dell'ambiente.
L'articolo 19 prevede poi l'obbligo di astensione degli
amministratori locali. Ritiene che la norma andrebbe meglio
specificata in relazione alla fissazione dei criteri per la
determinazione della correlazione immediata e diretta, fra il
contenuto della deliberazione e gli specifici interessi
dell'amministratore e dei parenti o affini.
L'articolo 30 riguarda invece l'occupazione d'urgenza di
immobili. Il testo sembra prescrivere in ogni caso l'obbligo
dell'occupazione d'urgenza, senza menzionare altri strumenti
di acquisizione dei beni. Non vengono inoltre menzionati gli
adempimenti che dovrebbero accompagnare la dichiarazione di
pubblica utilità, come l'approvazione del progetto. Per quanto
riguarda l'articolo 31, infine, si prevedeva la reintroduzione
dell'obbligo di approvazione dei PRG, ora eliminato dalle
modifiche introdotte alla legge Merloni, per tutti i Comuni.
La norma è stata peraltro soppressa nel testo approvato dalla
Commissione. Nel caso di un suo reinserimento, andrebbe
chiarito da quale momento scatti l'esclusione dei comuni dai
finanziamenti dello Stato.
Alla luce di tali considerazioni, presenta la seguente
proposta di parere, di cui dà lettura:
"L'VIII Commissione, esaminato il nuovo testo dell'A.C.
4493,
valutando positivamente la generale attribuzione alle
associazioni di protezione ambientale della competenza a
proporre azioni risarcitorie conseguenti a danno ambientale,
prevista dall'articolo 4, comma 3;
ritenendo inoltre importante che l'articolo 16 delinei
un approccio sovracomunale e di area vasta per la
caratterizzazione in ambito metropolitano della gestione e
della tutela, anche ambientale, del territorio;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, appare opportuno
precisare maggiormente le caratteristiche
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della "correlazione immediata e diretta" richiamata dal
secondo periodo, anche al fine di evitare l'insorgere di
rilevanti contenziosi che potrebbero paralizzare l'azione
amministrativa. Nello stesso secondo periodo sarebbe poi
opportuno specificare, in analogia con quanto previsto dal
primo periodo, il grado della parentela o dell'affinità;
b) all'articolo 30, posto che l'attuale
formulazione del testo da un lato non menziona i presupposti
sui quali deve basarsi l'occupazione d'urgenza, quali
l'approvazione del progetto definitivo delle opere da parte
della giunta comunale o l'approvazione dei piani di edilizia
economica e popolare, e che esso sembra postulare
l'automatismo del ricorso allo strumento dell'occupazione
d'urgenza, valuti la Commissione di merito l'opportunità di
riformulare l'articolo, richiamando tali presupposti e
precisando che il ricorso all'occupazione d'urgenza, di
competenza del sindaco, costituisce facoltà dell'ente
procedente".
Cesidio CASINELLI (PD-U) ringrazia il relatore per il
lavoro svolto. Osserva peraltro che il secondo periodo del
comma 1 dell'articolo 30 appare superfluo, rispetto alla
portata complessiva della norma, in quanto nulla viene
aggiunto rispetto alla normativa già in vigore. Rileva inoltre
che nella norma manca la specificazione dei soggetti
competenti all'adozione degli atti che legittimano
l'occupazione d'urgenza. Sarebbe in tal senso opportuno
distinguere tra la competenza del sindaco e la competenza
della giunta comunale. Riterrebbe inoltre opportuno che la
proposta di parere del relatore fosse meglio formulata, nella
parte in cui prevede la facoltà dell'ente procedente di
decidere il ricorso all'occupazione di urgenza. Riterrebbe
infine preferibile che all'articolo 30 del provvedimento in
esame non fossero indicate puntualmente le categorie di opere
interessate, ma che tale riferimento assumesse una portata più
generale.
Maria Rita LORENZETTI, presidente, rileva come la
norma faccia in realtà riferimento ad una categoria generale
di opere, nella quale sono ricompresi taluni interventi
individuati in via esemplificativa. Osserva inoltre come la
disposizione in oggetto sia da coordinare con la norma
contenuta nell'articolo 1 della legge n. 1 del 1978, come
modificata dalla cosiddetta "legge Merloni". E' quindi a
quella normativa che deve essere ricondotta la competenza del
sindaco in merito al provvedimento di occupazione d'urgenza.
In tal senso, ritiene che nel parere si dovrebbe far
riferimento a quella norma, soprattutto in relazione al
richiamo dei presupposti che legittimano l'occupazione
d'urgenza. Occorrerebbe inoltre chiarire con maggiore
precisione che, qualora l'ente procedente eserciti la facoltà
di procedervi, l'occupazione è disposta dal sindaco.
Giuseppe SCOZZARI (PD-U) ritiene che la proposta di
parere possa essere riformulata, in riferimento all'articolo
30, secondo le osservazioni espresse, per meglio definirne il
contenuto normativo in relazione alla legislazione vigente.
Dà lettura quindi di una nuova formulazione della propria
proposta di parere, pubblicata in allegato (vedi allega-to
1).
La Commissione approva quindi la proposta di parere del
relatore, come riformulata.
La seduta termina alle 15.25.
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