| "L'VIII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4493
"Autonomia e ordinamento degli enti locali";
valutando positivamente la generale attribuzione alle
associazioni di protezione ambientale della competenza a
proporre azioni risarcitorie conseguenti a danno ambientale,
prevista dall'articolo 4, comma 3;
ritenendo inoltre importante che l'articolo 16 delinei
un approccio sovracomunale e di area vasta per la
caratterizzazione in ambito metropolitano della gestione e
della tutela, anche ambientale, del territorio;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
all'articolo 19, comma 1, appare opportuno precisare
maggiormente le caratteristiche della "correlazione immediata
e diretta"" richiamata dal secondo periodo, anche al fine di
evitare l'insorgere di rilevanti contenziosi che potrebbero
paralizzare l'azione amministrativa. Nello stesso secondo
periodo sarebbe poi opportuno specificare, in analogia con
quanto previsto dal primo periodo, il grado della parentela o
dell'affinità;
l'articolo 30, nell'attuale formulazione, non menziona i
presupposti sui quali deve basarsi l'occupazione d'urgenza,
che sono quelli fissati dalla legge n. 1 del 1978, e
successive modificazioni, e dalle altre disposizioni vigenti
in materia (ossia, ad esempio, l'approvazione del progetto
definitivo delle opere da parte della giunta comunale o
l'approvazione dei piani di edilizia economica e popolare);
l'articolo sembra inoltre postulare l'automatismo del ricorso
allo strumento dell'occupazione d'urgenza: valuti pertanto la
Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo
30, richiamando i predetti presupposti e confermando che il
ricorso all'occupazione d'urgenza costituisce facoltà
dell'ente procedente; ove tale facoltà sia esercitata,
l'occupazione è disposta con provvedimento del sindaco".
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