| (Assistenza sanitaria agli stranieri
extracomunitari).
1.Per l'anno 1996 i cittadini extracomunitari,
regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di
collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non
occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto
attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal
Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo
contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I soggetti di cui al comma 1, assicurati presso il
Servizio sanitario nazionale, sono iscritti alla unità
sanitaria locale del comune ove abbiano effettiva dimora.
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