| (Pubblicità degli interventi).
1. Gli elenchi nominativi delle imprese danneggiate di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché gli atti
contenenti la valutazione dei danni e i contributi concessi ai
sensi del medesimo articolo sono accessibili ai cittadini ed
esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni
interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
| |