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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435000
SMC0473-0069
Bollettino Giunte e Commissioni n. 473 del 18 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-473)
(suddiviso in 112 Unità Documento)
Unità Documento n.69 (che inizia a pag.55 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
...5 - 05991; 5 - 05992. LAVCOMM
...5 - 05991; 5 - 05992.
TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA
Giovedì 18 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC180399 ZZSMC990318 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC473 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZNO ZZXX
     Si ricorda preliminarmente che il predetto decreto
  (articolo 1, comma 1) attribuisce alle autorità di bacino di
  rilievo nazionale e interregionale, ed alle regioni per i
  restanti bacini la competenza per l'adozione entro il 30
  giugno 1999 dei piani stralcio di bacino per l'assetto
  idrogeologico redatti ai sensi del comma 6- ter
  dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.  Tali
  piani, in particolare, devono contenere l'individuazione e la
  perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.  Entro la
  stessa data devono comunque essere adottate le necessarie
  misure di salvaguardia.  Il decreto-legge ha inoltre stabilito
  che entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comitato dei
  ministri per la difesa del suolo, d'intesa con la Conferenza
  permanente Stato-regioni, fosse adottato un atto di indirizzo
  e coordinamento, che individui i criteri relativi al predetto
  adempimento.  Il Governo e le regioni hanno dedicato grande
  attenzione alla sollecita attuazione del decreto-legge.  La
  prima riunione tra i rappresentanti delle amministrazioni
  centrali e delle regioni finalizzata alla sua attuazione si è
  svolta infatti il giorno 29 luglio 1998, cioè addirittura
  prima della pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale  della
  legge di conversione del 3 agosto 1998.  Grazie al lavoro
  congiunto delle amministrazioni centrali e delle regioni,
  svolto durante i mesi di agosto e di settembre, è stato
  possibile predisporre e concordare il testo dell'atto di
  indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri
  relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,
  del decreto-legge, ed in particolare alla individuazione e
  perimetrazione delle aree a rischio.
     La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
  regioni e le province autonome ha approvato tale atto in data
  24 settembre 1998.  In data 29 settembre 1998 è stato
  predisposto il relativo decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri che, trasmesso alla Corte dei conti, è stato
  registrato in data 17 dicembre 1998 e successivamente
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  in data 5 gennaio
  1999.  Nelle more della registrazione e pubblicazione del
  predetto atto amministrazioni centrali, le regioni e le
  autorità di bacino, hanno comunque lavorato per dare
  attuazione a quanto previsto da tale atto.
     Si ricorda inoltre che, per le attività di individuazione
  e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico,
  l'articolo 8 del decreto-legge n. 180 ha stanziato 80 miliardi
  di lire da destinare allo svolgimento delle funzioni di
  indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio
  idrogeologico.
     E' stato necessario un tempo più lungo per definire la
  ripartizione di tali risorse.  Solo in data 29 dicembre 1998 è
  stato possibile ottenere dalla Conferenza Stato- regioni
  l'intesa sui criteri di ripartizione.  Il relativo decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri è stato predisposto in
  data 12 gennaio 1999 ed è stato registrato la Corte dei conti
  il 16 febbraio 1999 per essere pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 53 del 5 marzo 1999.  Il trasferimento dei
  fondi, di competenza del ministero del tesoro, non è ancora
  materialmente avvenuto, anche se sono stati già emessi i
  provvedimenti di impegno delle risorse.  Le regioni,
  nell'ambito di un proprio documento sull'attuazione del
  decreto-legge, predisposto il 3 dicembre
 
                              Pag. 56
 
  1998, avevano evidenziato il ritardo nel trasferimento delle
  risorse finanziarie necessarie per avviare le attività
  propedeutiche alle richieste perimetrazioni delle aree a
  rischio, indicando le conseguenti inevitabili ripercussioni
  negative sulla possibilità di adempiere, entro il giugno del
  1999, alla individuazione delle aree a rischio.
     Peraltro le stesse regioni hanno più volte ribadito la
  loro posizione rispetto alla individuazione delle aree a
  rischio, richiedendo di limitare tale individuazione alle aree
  a maggior rischio.  Il 5 febbraio scorso, il presidente della
  regione Toscana, a nome di tutte le regioni, ha proposto
  specifici emendamenti all'attuale norma, che sono rivolti alla
  eliminazione dell'obbligo di predisposizione del piano
  stralcio per l'assetto idrogeologico, stabilito dal
  decreto-legge n. 180, ed alla limitazione della individuazione
  delle aree a rischio solo ai casi di pericolo immanente per le
  aree a maggior rischio idrogeologico.  A tale riguardo possono
  ritenersi comprensibili le difficoltà delle regioni e delle
  autorità di bacino nel rispettare il termine del 30 giugno
  1999 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del
  1998 per la perimetrazione di "tutte" le aree a rischio
  secondo le tipologie definite dall'atto di indirizzo e
  coordinamento del 29 settembre 1998 predisposto d'intesa con
  la Conferenza Stato-regioni.
     Nonostante i ritardi nella assegnazione delle risorse
  finanziarie, si ritiene invece possibile, sotto il profilo
  tecnico procedurale, il rispetto del termine del 30 giugno
  1999 relativamente alla individuazione delle aree a elevato
  rischio idrogeologico, nelle quali sono possibili problemi per
  l'incolumità delle persone, e delle aree a rischio molto
  elevato, per le quali sono possibili la perdita di vite umane
  o lesioni gravi alle persone.  Si tratta infatti di aree ormai
  ben note, nelle quali si sono già verificati, nel passato,
  eventi calamitosi o si sono manifestati sintomi di instabilità
  che possono preludere a nuovi e più gravi eventi.  Il lavoro
  svolto dalle autorità di bacino, dal dipartimento della
  protezione civile, dai servizi tecnici nazionali, dal gruppo
  nazionale per la difesa dalle catastrofi e, ultimamente, dallo
  stesso Ministero dell'ambiente, dimostra chiaramente che sono
  ben noti i comuni italiani dove i problemi di rischio
  idrogeologico sono gravi e manifesti.  Per tali comuni si
  tratta semplicemente di definire in maniera puntuale i
  territori da includere nella perimetrazione, tenendo presente
  principalmente il problema della incolumità delle persone.
  L'atto di indirizzo e coordinamento predisposto d'intesa con
  le regioni costituisce peraltro una valida indicazione per
  l'espletamento delle procedure di individuazione delle aree a
  rischio sulla base delle informazioni già disponibili.  Altre
  considerazioni debbono essere invece essere fatte
  relativamente alla individuazione di "tutte" le aree a
  rischio, comprendendo in queste sia quelle a rischio basso e
  diffuso sia quelle dove la previsione di un evento calamitoso
  può essere effettuata solo con approfondimenti puntuali e non
  semplici delle informazioni già oggi disponibili.  In relazione
  a tale considerazione è stata già espressa alle regioni una
  disponibilità ad accogliere una parziale modifica delle
  previsioni normative, che tengano conto in maniera obiettiva e
  realistica della differenza di urgenza e delle diverse
  difficoltà tecniche in relazione al grado di rischio cui sono
  soggette le diverse aree del paese.  Non va però dimenticato a
  tale riguardo l'assoluta necessità di evitare che si proceda
  alla realizzazione di nuovi insediamenti in aree che oggi non
  sono classificate come aree a rischio, ma che sono soggette,
  nella realtà, al possibile e probabile verificarsi di eventi
  alluvionali o franosi.  In risposta alle proposte formulate
  dalle regioni, è stata evidenziata la possibilità di
  accogliere la proposta di piani stralcio diretti a rimuovere
  le situazioni a rischio elevato da approvarsi in deroga alle
  procedure della legge n. 183 del 1989, redatti anche sulla
  base delle proposte degli enti locali.  Risulta invece
  inaccettabile l'idea di sopprimere del tutto il riferimento ai
  "piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico"
  riducendone la portata unicamente a "piani stralcio di
 
                              Pag. 57
 
  bacino diretti a rimuovere le situazioni di pericolo
  immanente", né risulta accettabile l'idea di far riferimento,
  per il predetto piano, in maniera generica alle aree "a
  maggior rischio idrogeologico".  E' stata pertanto proposta
  alle regioni una nuova formulazione dell'articolo 1 del
  decreto-legge n. 180 del 1998 che tenesse conto delle proposte
  delle regioni, dell'atto di indirizzo e coordinamento, ma,
  soprattutto, dell'obiettivo irrinunciabile di garantire ai
  cittadini adeguate condizioni di sicurezza per loro e per i
  loro beni nonché per il patrimonio ambientale in genere.  Tale
  formulazione fissa al 30 giugno 2002 il termine per la
  approvazione dei piani stralcio di bacino per l'assetto
  idrogeologico, prevede altresì l'approvazione entro il 30
  giugno 1999, in deroga alla legge n. 183 del 1989 di "piani
  stralcio di bacino diretti a rimuovere le situazioni a rischio
  elevato, redatti anche sulla base delle proposte degli enti
  locali, che contengano in particolare l'individuazione e la
  perimetrazione delle aree a elevato rischio idrogeologico
  nelle quali sono possibili problemi per l'incolumità delle
  persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture
  con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di
  funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti
  al patrimonio ambientale, nonché delle aree a rischio molto
  elevato per le quali sono possibili le perdite di vite umane e
  lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle
  infrastrutture e al patrimonio ambientale ovvero la
  distruzione di attività socio economiche".  Si conferma la data
  del 30 giugno 1999 dell'adozione delle misure di salvaguardia
  per le aree a elevato rischio idrogeologico.
     Per quanto attiene l'altro aspetto qualificante del
  decreto-legge n. 180, colgo l'occasione per ricordare che è
  stato definito, d'intesa con la Conferenza Stato- regioni, il
  primo programma di interventi urgenti per la riduzione del
  rischio nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del
  territorio si lega a pericoli per le persone, le cose ed il
  patrimonio ambientale.  Sono stati così definiti 87 interventi,
  per un importo di 10 miliardi di lire, il cui trasferimento
  alle regioni è in corso, a seguito della pubblicazione
  avvenuta il 5 marzo scorso del decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri, con il quale è stato approvato tale
  programma.  In considerazione delle difficoltà procedurali
  incontrate nella definizione del primo programma, è stata
  concordata con le regioni una procedura più speditiva che
  consenta alle regioni stesse ed alle autorità di bacino di
  avere certezza di finanziamento e tempi molto più brevi per la
  approvazione dei propri programmi di interventi.
  Particolarmente significativa è stata l'intesa di programma
  con la regione Toscana, nell'ambito della quale sono stati già
  definiti sia i finanziamenti sia la loro destinazione, tanto
  per l'anno in corso quanto per l'anno 2000.
 
DATA=990318 FASCID=SMC13-473 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=XX NSTA=0473 TOTPAG=0095 TOTDOC=0112 NDOC=0069 TIPDOC=P DOCTIT=0068 COMM=C8 D FTX PAGINIZ=0055 RIGINIZ=006 PAGFIN=0057 RIGFIN=051 UPAG=NO PAGEIN=55 PAGEFIN=57 SORTRES=9903183 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00473 SORTNAV=59903180 00473 b00000 ZZSMC473 NDOC0069 TIPDOCP DOCTIT0068 NDOC0068



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