| Si ricorda preliminarmente che il predetto decreto
(articolo 1, comma 1) attribuisce alle autorità di bacino di
rilievo nazionale e interregionale, ed alle regioni per i
restanti bacini la competenza per l'adozione entro il 30
giugno 1999 dei piani stralcio di bacino per l'assetto
idrogeologico redatti ai sensi del comma 6- ter
dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Tali
piani, in particolare, devono contenere l'individuazione e la
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Entro la
stessa data devono comunque essere adottate le necessarie
misure di salvaguardia. Il decreto-legge ha inoltre stabilito
che entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comitato dei
ministri per la difesa del suolo, d'intesa con la Conferenza
permanente Stato-regioni, fosse adottato un atto di indirizzo
e coordinamento, che individui i criteri relativi al predetto
adempimento. Il Governo e le regioni hanno dedicato grande
attenzione alla sollecita attuazione del decreto-legge. La
prima riunione tra i rappresentanti delle amministrazioni
centrali e delle regioni finalizzata alla sua attuazione si è
svolta infatti il giorno 29 luglio 1998, cioè addirittura
prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
legge di conversione del 3 agosto 1998. Grazie al lavoro
congiunto delle amministrazioni centrali e delle regioni,
svolto durante i mesi di agosto e di settembre, è stato
possibile predisporre e concordare il testo dell'atto di
indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri
relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,
del decreto-legge, ed in particolare alla individuazione e
perimetrazione delle aree a rischio.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome ha approvato tale atto in data
24 settembre 1998. In data 29 settembre 1998 è stato
predisposto il relativo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri che, trasmesso alla Corte dei conti, è stato
registrato in data 17 dicembre 1998 e successivamente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 5 gennaio
1999. Nelle more della registrazione e pubblicazione del
predetto atto amministrazioni centrali, le regioni e le
autorità di bacino, hanno comunque lavorato per dare
attuazione a quanto previsto da tale atto.
Si ricorda inoltre che, per le attività di individuazione
e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico,
l'articolo 8 del decreto-legge n. 180 ha stanziato 80 miliardi
di lire da destinare allo svolgimento delle funzioni di
indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio
idrogeologico.
E' stato necessario un tempo più lungo per definire la
ripartizione di tali risorse. Solo in data 29 dicembre 1998 è
stato possibile ottenere dalla Conferenza Stato- regioni
l'intesa sui criteri di ripartizione. Il relativo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri è stato predisposto in
data 12 gennaio 1999 ed è stato registrato la Corte dei conti
il 16 febbraio 1999 per essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999. Il trasferimento dei
fondi, di competenza del ministero del tesoro, non è ancora
materialmente avvenuto, anche se sono stati già emessi i
provvedimenti di impegno delle risorse. Le regioni,
nell'ambito di un proprio documento sull'attuazione del
decreto-legge, predisposto il 3 dicembre
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1998, avevano evidenziato il ritardo nel trasferimento delle
risorse finanziarie necessarie per avviare le attività
propedeutiche alle richieste perimetrazioni delle aree a
rischio, indicando le conseguenti inevitabili ripercussioni
negative sulla possibilità di adempiere, entro il giugno del
1999, alla individuazione delle aree a rischio.
Peraltro le stesse regioni hanno più volte ribadito la
loro posizione rispetto alla individuazione delle aree a
rischio, richiedendo di limitare tale individuazione alle aree
a maggior rischio. Il 5 febbraio scorso, il presidente della
regione Toscana, a nome di tutte le regioni, ha proposto
specifici emendamenti all'attuale norma, che sono rivolti alla
eliminazione dell'obbligo di predisposizione del piano
stralcio per l'assetto idrogeologico, stabilito dal
decreto-legge n. 180, ed alla limitazione della individuazione
delle aree a rischio solo ai casi di pericolo immanente per le
aree a maggior rischio idrogeologico. A tale riguardo possono
ritenersi comprensibili le difficoltà delle regioni e delle
autorità di bacino nel rispettare il termine del 30 giugno
1999 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del
1998 per la perimetrazione di "tutte" le aree a rischio
secondo le tipologie definite dall'atto di indirizzo e
coordinamento del 29 settembre 1998 predisposto d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni.
Nonostante i ritardi nella assegnazione delle risorse
finanziarie, si ritiene invece possibile, sotto il profilo
tecnico procedurale, il rispetto del termine del 30 giugno
1999 relativamente alla individuazione delle aree a elevato
rischio idrogeologico, nelle quali sono possibili problemi per
l'incolumità delle persone, e delle aree a rischio molto
elevato, per le quali sono possibili la perdita di vite umane
o lesioni gravi alle persone. Si tratta infatti di aree ormai
ben note, nelle quali si sono già verificati, nel passato,
eventi calamitosi o si sono manifestati sintomi di instabilità
che possono preludere a nuovi e più gravi eventi. Il lavoro
svolto dalle autorità di bacino, dal dipartimento della
protezione civile, dai servizi tecnici nazionali, dal gruppo
nazionale per la difesa dalle catastrofi e, ultimamente, dallo
stesso Ministero dell'ambiente, dimostra chiaramente che sono
ben noti i comuni italiani dove i problemi di rischio
idrogeologico sono gravi e manifesti. Per tali comuni si
tratta semplicemente di definire in maniera puntuale i
territori da includere nella perimetrazione, tenendo presente
principalmente il problema della incolumità delle persone.
L'atto di indirizzo e coordinamento predisposto d'intesa con
le regioni costituisce peraltro una valida indicazione per
l'espletamento delle procedure di individuazione delle aree a
rischio sulla base delle informazioni già disponibili. Altre
considerazioni debbono essere invece essere fatte
relativamente alla individuazione di "tutte" le aree a
rischio, comprendendo in queste sia quelle a rischio basso e
diffuso sia quelle dove la previsione di un evento calamitoso
può essere effettuata solo con approfondimenti puntuali e non
semplici delle informazioni già oggi disponibili. In relazione
a tale considerazione è stata già espressa alle regioni una
disponibilità ad accogliere una parziale modifica delle
previsioni normative, che tengano conto in maniera obiettiva e
realistica della differenza di urgenza e delle diverse
difficoltà tecniche in relazione al grado di rischio cui sono
soggette le diverse aree del paese. Non va però dimenticato a
tale riguardo l'assoluta necessità di evitare che si proceda
alla realizzazione di nuovi insediamenti in aree che oggi non
sono classificate come aree a rischio, ma che sono soggette,
nella realtà, al possibile e probabile verificarsi di eventi
alluvionali o franosi. In risposta alle proposte formulate
dalle regioni, è stata evidenziata la possibilità di
accogliere la proposta di piani stralcio diretti a rimuovere
le situazioni a rischio elevato da approvarsi in deroga alle
procedure della legge n. 183 del 1989, redatti anche sulla
base delle proposte degli enti locali. Risulta invece
inaccettabile l'idea di sopprimere del tutto il riferimento ai
"piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico"
riducendone la portata unicamente a "piani stralcio di
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bacino diretti a rimuovere le situazioni di pericolo
immanente", né risulta accettabile l'idea di far riferimento,
per il predetto piano, in maniera generica alle aree "a
maggior rischio idrogeologico". E' stata pertanto proposta
alle regioni una nuova formulazione dell'articolo 1 del
decreto-legge n. 180 del 1998 che tenesse conto delle proposte
delle regioni, dell'atto di indirizzo e coordinamento, ma,
soprattutto, dell'obiettivo irrinunciabile di garantire ai
cittadini adeguate condizioni di sicurezza per loro e per i
loro beni nonché per il patrimonio ambientale in genere. Tale
formulazione fissa al 30 giugno 2002 il termine per la
approvazione dei piani stralcio di bacino per l'assetto
idrogeologico, prevede altresì l'approvazione entro il 30
giugno 1999, in deroga alla legge n. 183 del 1989 di "piani
stralcio di bacino diretti a rimuovere le situazioni a rischio
elevato, redatti anche sulla base delle proposte degli enti
locali, che contengano in particolare l'individuazione e la
perimetrazione delle aree a elevato rischio idrogeologico
nelle quali sono possibili problemi per l'incolumità delle
persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture
con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di
funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti
al patrimonio ambientale, nonché delle aree a rischio molto
elevato per le quali sono possibili le perdite di vite umane e
lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle
infrastrutture e al patrimonio ambientale ovvero la
distruzione di attività socio economiche". Si conferma la data
del 30 giugno 1999 dell'adozione delle misure di salvaguardia
per le aree a elevato rischio idrogeologico.
Per quanto attiene l'altro aspetto qualificante del
decreto-legge n. 180, colgo l'occasione per ricordare che è
stato definito, d'intesa con la Conferenza Stato- regioni, il
primo programma di interventi urgenti per la riduzione del
rischio nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del
territorio si lega a pericoli per le persone, le cose ed il
patrimonio ambientale. Sono stati così definiti 87 interventi,
per un importo di 10 miliardi di lire, il cui trasferimento
alle regioni è in corso, a seguito della pubblicazione
avvenuta il 5 marzo scorso del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, con il quale è stato approvato tale
programma. In considerazione delle difficoltà procedurali
incontrate nella definizione del primo programma, è stata
concordata con le regioni una procedura più speditiva che
consenta alle regioni stesse ed alle autorità di bacino di
avere certezza di finanziamento e tempi molto più brevi per la
approvazione dei propri programmi di interventi.
Particolarmente significativa è stata l'intesa di programma
con la regione Toscana, nell'ambito della quale sono stati già
definiti sia i finanziamenti sia la loro destinazione, tanto
per l'anno in corso quanto per l'anno 2000.
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