| (Parere alla 12^ Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del testo unificato dei
disegni di legge in titolo.
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Il deputato Mario VALDUCCI, relatore, svolge
preliminarmente un'analitica disamina della complessa vicenda
normativa che ha riguardato gli istituti zooprofilattici
sperimentali, a partire dalla legge n. 503 del 1970, che ne
operò la trasformazione in enti di diritto pubblico. Con
l'avvio dell'esperienza regionale, la legge n. 745 del 1975
attuò una regionalizzazione degli istituti zooprofilattici,
che conseguentemente adottarono nuovi statuti e nuove
strutture organizzative in base all'assetto giuridico
conseguente al trasferimento delle relative funzioni dallo
Stato alle regioni. Dopo la legge n. 97 del 1985, che inserì
il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali nel
comparto sanitario, una nuova vicenda legislativa si apre con
la legge-delega n. 421 del 1992, la quale, nell'intento di
razionalizzare e rivedere la disciplina della sanità per
contenere la spesa pubblica senza privare i cittadini del
libero accesso alle cure e della gratuità del servizio, delegò
al Governo l'emanazione di decreti legislativi, prevedendo tra
l'altro, il riordino degli istituti sulla base del solo
principio dell'assenza di oneri a carico della finanza
statale. Il relatore rileva che il decreto legislativo n. 270
del 1993, tradendo le finalità della legge-delega, di fatto
operò una "ristatalizzazione" degli istituti, demandando al
ministro della sanità una serie di compiti che vanno ben al di
là di quelli di mero indirizzo e coordinamento. Anche a
seguito della sentenza n. 124 del 1994, che peraltro
sostanzialmente riconosceva la legittimità della normativa
delegata, ad eccezione del profilo attinente alla funzione di
indirizzo e coordinamento attribuita al ministro della sanità,
si è reso necessario ripristinare un quadro normativo nel
quale gli istituti zooprofilattici sperimentali siano
riconoscibili su scala nazionale per gli scopi che perseguono,
ma operino su base territoriale secondo moduli organizzativi
ed aziendali imposti dall'esperienza, così come conviene ad
enti nati spontaneamente dal basso per fronteggiare calamità
sanitarie e per assicurare agli operatori agricoli una
costante assistenza veterinaria. Si tratta per ciò stesso di
moduli differenti da istituto ad istituto e da regione a
regione, in questo modo riconoscendosi il valore delle
autonomie locali.
Il relatore passa quindi all'esame del testo unificato,
che intende valorizzare i compiti di ricerca
scientifico-veterinaria e di igiene pubblica degli istituti
zooprofilattici, confermando da un lato la loro autonomia e
dall'altro il loro inserimento in una rete tecnico-scientifica
di qualità nazionale e internazionale.
L'articolo 1 definisce gli istituti zooprofilattici
sperimentali come aziende sanitarie di diritto pubblico dotate
di ampia autonomia, nonché come strumenti tecnico-scientifici
dei livelli di governo centrale e regionali, elencandone nel
contempo le funzioni nonché le modalità di svolgimento delle
prestazioni svolte a titolo gratuito.
L'articolo 2 definisce le competenze dello Stato in
materia di promozione e sviluppo della lotta contro le
malattie infettive e diffusive degli animali, secondo
obiettivi e indirizzi fissati nell'ambito del Piano sanitario
nazionale. Viene quindi istituita la conferenza permanente per
la sanità pubblica veterinaria, di cui fanno parte
rappresentanti del Governo, delle regioni e degli istituti
zooprofilattici, alla quale è affidato il compito di
assicurare l'omogeneità e l'integrazione delle attività svolte
dagli istituti medesimi.
L'articolo 3 disciplina invece i compiti delle regioni in
materia di sanità pubblica veterinaria e i loro poteri di
vigilanza e controllo sulla gestione degli istituti.
L'articolo 4 disciplina l'organizzazione degli istituti,
attribuendo compiti di indirizzo, coordinamento e verifica
gestionale al consiglio di amministrazione, su proposta del
direttore generale. Quest'ultimo, le cui competenze sono
definite nei commi da 5 a 10, è coadiuvato da un direttore
sanitario e da un direttore amministrativo. Il comma 12, che
detta la disciplina del collegio dei revisori, appare poi di
particolare importanza in quanto tiene conto delle indicazioni
espresse dalla Corte costituzionale nella citata declaratoria
di illegittimità.
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Gli articoli seguenti disciplinano poi rispettivamente
l'approvazione degli statuti degli istituti (articolo 5), le
modalità di erogazione delle prestazioni a titolo oneroso
fornite dagli istituti stessi (articolo 6), le tipologie di
finanziamento (articolo 7), l'ordinamento del personale
(articolo 8) e la gestione economico-finanziaria (articolo 9),
il relatore sottolinea l'importanza delle norme transitorie,
recate sempre dall'articolo 9, che hanno lo scopo di non
creare soluzioni di continuità nel momento del passaggio dalla
precedente alla nuova normativa.
Il relatore, in conclusione, propone di esprimere un
parere favorevole sul testo unificato, in quanto esso appare
in linea con le competenze spettanti alle regioni.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE
pone in votazione la proposta di parere favorevole del
relatore, che viene approvata all'unanimità.
La seduta termina alle 14.05.
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