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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435028
SMC0473-0097
Bollettino Giunte e Commissioni n. 473 del 18 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-473)
(suddiviso in 112 Unità Documento)
Unità Documento n.97 (che inizia a pag.70 dello stampato)
               ...COMMISSIONE PARLAMENTARE
                  per le questioni regionali
 
 
...PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9^ COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO
Disegni di legge: Sen. Manara - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (S. 430). Sen. Pardini ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (S. 1178).
Giovedì 18 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Mario PEPE.
ZZSMC ZZRES ZZSMC180399 ZZSMC990318 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC473 ZZ13 ZZD ZZC23 ZZNO ZZXX ZZFF
  (Parere alla 12^ Commissione del Senato).
  (Esame e conclusione - Parere favorevole).
     La Commissione inizia l'esame del testo unificato dei
  disegni di legge in titolo.
 
                              Pag. 71
 
     Il deputato Mario VALDUCCI,  relatore,  svolge
  preliminarmente un'analitica disamina della complessa vicenda
  normativa che ha riguardato gli istituti zooprofilattici
  sperimentali, a partire dalla legge n. 503 del 1970, che ne
  operò la trasformazione in enti di diritto pubblico.  Con
  l'avvio dell'esperienza regionale, la legge n. 745 del 1975
  attuò una regionalizzazione degli istituti zooprofilattici,
  che conseguentemente adottarono nuovi statuti e nuove
  strutture organizzative in base all'assetto giuridico
  conseguente al trasferimento delle relative funzioni dallo
  Stato alle regioni.  Dopo la legge n. 97 del 1985, che inserì
  il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali nel
  comparto sanitario, una nuova vicenda legislativa si apre con
  la legge-delega n. 421 del 1992, la quale, nell'intento di
  razionalizzare e rivedere la disciplina della sanità per
  contenere la spesa pubblica senza privare i cittadini del
  libero accesso alle cure e della gratuità del servizio, delegò
  al Governo l'emanazione di decreti legislativi, prevedendo tra
  l'altro, il riordino degli istituti sulla base del solo
  principio dell'assenza di oneri a carico della finanza
  statale.  Il relatore rileva che il decreto legislativo n. 270
  del 1993, tradendo le finalità della legge-delega, di fatto
  operò una "ristatalizzazione" degli istituti, demandando al
  ministro della sanità una serie di compiti che vanno ben al di
  là di quelli di mero indirizzo e coordinamento.  Anche a
  seguito della sentenza n. 124 del 1994, che peraltro
  sostanzialmente riconosceva la legittimità della normativa
  delegata, ad eccezione del profilo attinente alla funzione di
  indirizzo e coordinamento attribuita al ministro della sanità,
  si è reso necessario ripristinare un quadro normativo nel
  quale gli istituti zooprofilattici sperimentali siano
  riconoscibili su scala nazionale per gli scopi che perseguono,
  ma operino su base territoriale secondo moduli organizzativi
  ed aziendali imposti dall'esperienza, così come conviene ad
  enti nati spontaneamente dal basso per fronteggiare calamità
  sanitarie e per assicurare agli operatori agricoli una
  costante assistenza veterinaria.  Si tratta per ciò stesso di
  moduli differenti da istituto ad istituto e da regione a
  regione, in questo modo riconoscendosi il valore delle
  autonomie locali.
     Il relatore passa quindi all'esame del testo unificato,
  che intende valorizzare i compiti di ricerca
  scientifico-veterinaria e di igiene pubblica degli istituti
  zooprofilattici, confermando da un lato la loro autonomia e
  dall'altro il loro inserimento in una rete tecnico-scientifica
  di qualità nazionale e internazionale.
     L'articolo 1 definisce gli istituti zooprofilattici
  sperimentali come aziende sanitarie di diritto pubblico dotate
  di ampia autonomia, nonché come strumenti tecnico-scientifici
  dei livelli di governo centrale e regionali, elencandone nel
  contempo le funzioni nonché le modalità di svolgimento delle
  prestazioni svolte a titolo gratuito.
     L'articolo 2 definisce le competenze dello Stato in
  materia di promozione e sviluppo della lotta contro le
  malattie infettive e diffusive degli animali, secondo
  obiettivi e indirizzi fissati nell'ambito del Piano sanitario
  nazionale.  Viene quindi istituita la conferenza permanente per
  la sanità pubblica veterinaria, di cui fanno parte
  rappresentanti del Governo, delle regioni e degli istituti
  zooprofilattici, alla quale è affidato il compito di
  assicurare l'omogeneità e l'integrazione delle attività svolte
  dagli istituti medesimi.
     L'articolo 3 disciplina invece i compiti delle regioni in
  materia di sanità pubblica veterinaria e i loro poteri di
  vigilanza e controllo sulla gestione degli istituti.
     L'articolo 4 disciplina l'organizzazione degli istituti,
  attribuendo compiti di indirizzo, coordinamento e verifica
  gestionale al consiglio di amministrazione, su proposta del
  direttore generale.  Quest'ultimo, le cui competenze sono
  definite nei commi da 5 a 10, è coadiuvato da un direttore
  sanitario e da un direttore amministrativo.  Il comma 12, che
  detta la disciplina del collegio dei revisori, appare poi di
  particolare importanza in quanto tiene conto delle indicazioni
  espresse dalla Corte costituzionale nella citata declaratoria
  di illegittimità.
 
                              Pag. 72
 
     Gli articoli seguenti disciplinano poi rispettivamente
  l'approvazione degli statuti degli istituti (articolo 5), le
  modalità di erogazione delle prestazioni a titolo oneroso
  fornite dagli istituti stessi (articolo 6), le tipologie di
  finanziamento (articolo 7), l'ordinamento del personale
  (articolo 8) e la gestione economico-finanziaria (articolo 9),
  il relatore sottolinea l'importanza delle norme transitorie,
  recate sempre dall'articolo 9, che hanno lo scopo di non
  creare soluzioni di continuità nel momento del passaggio dalla
  precedente alla nuova normativa.
     Il relatore, in conclusione, propone di esprimere un
  parere favorevole sul testo unificato, in quanto esso appare
  in linea con le competenze spettanti alle regioni.
     Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE
  pone in votazione la proposta di parere favorevole del
  relatore, che viene approvata all'unanimità.
 
     La seduta termina alle 14.05.
 
DATA=990318 FASCID=SMC13-473 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=23 SEDE=XX NSTA=0473 TOTPAG=0095 TOTDOC=0112 NDOC=0097 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C23D PAGINIZ=0070 RIGINIZ=043 PAGFIN=0072 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=70 PAGEFIN=72 SORTRES=9903183 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00473 SORTNAV=59903180 00473 b00000 ZZSMC473 NDOC0097 TIPDOCB DOCTIT0097 NDOC0097



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