| La Commissione bicamerale per la riforma amministrativa
istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997,
n. 59:
esaminato lo schema di decreto legislativo, approvato in
via preliminare dal Consiglio dei ministri recante
"trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese in
società per azioni", e trasmesso alla Presidenza della
Commissione il 14 gennaio 1999, perché fosse espresso il
parere richiesto dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
considerato che col predetto decreto il Governo esercita
la delega concessa ai sensi dell'articolo 11, primo comma,
lettera b) della precisata legge, riguardante il
riordino degli Enti pubblici nazionali operanti in settori
diversi della assistenza e previdenza;
verificata la conformità ai principi e criteri direttivi
riferiti all'esercizio della predetta delega da parte del
Governo, come formulati nell'articolo 14 della stessa legge n.
59/1997 e non recanti particolari specificità riferibili al
soggetto in esame;
ravvisata, in conseguenza, l'opportunità di far
riferimento, per il concetto di "riordino" ad un insieme di
scelte normative includenti più operazioni (societarizzazione,
regionalizzazione, in ipotesi anche la privatizzazione, ecc.)
e configuranti insieme, o tendenti a configurare, l'assetto
finale del soggetto;
preso atto della volontà del Governo - attraverso
disposizioni del decreto e in particolare quelle dell'articolo
2 - di non voler procedere alla semplice societarizzazione
dell'EAAP, operazione già autorizzata e prescritta da
molteplici e precedenti provvedimenti legislativi e da ultimo
dall'articolo 3 della legge 18 novembre 1998, n. 398;
constatata, pertanto, la volontà del Governo di
procedere al riordino dell'EAAP, manifestata anche con il
ricorso alla delega della legge n. 59/97, e ravvisato che ciò
comporta la disciplina coordinata delle operazioni
configuranti, o tendenti a configurare, l'assetto finale del
soggetto, una componente essenziale del quale appare la
progressiva regionalizzazione;
richiamata la necessità conseguente di rispettare le
norme della legge 5 gennaio 1994, n. 36 che, in base
all'articolo 33 della stessa, "costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione" e
che in particolare:
all'articolo 4, elenca competenze dello Stato molto
limitate (i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei
trasferimenti di acqua, i criteri per la gestione del servizio
idrico integrato = SII, costituito dall'insieme dei servizi
pubblici di captazione, i livelli minimi dei servizi che
devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale
ottimale);
all'articolo 9 (disciplina della gestione del SII)
fissa che i Comuni e le
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Province provvedono alla gestione del SII, mediante le forme
della legge 8 giugno 1990, n. 142;
all'articolo 10, relativo alle gestioni esistenti,
fissa che esse continuano a gestire i servizi loro affidati
fino all'organizzazione del SII;
all'articolo 17, relativo ad opere e interventi per il
trasferimento "interregionale" d'acqua, fissa che sulla
materia sono promossi accordi di programma e si prevedono
poteri sostitutivi di organi statali solo in caso di inerzia,
mancato accordo o mancata attuazione dell'accordo;
considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, disciplina la materia nel titolo III e, in
particolare:
nel Capo III, sezione III, (inquinamento delle acque)
all'articolo 80, relativo ai compiti di rilievo nazionale, non
elenca disposizioni riferibili all'attività di uno specifico
soggetto funzionale operante nel campo delle fognature e di
depurazione delle acque reflue (componenti sia del SII che
dell'attuale gestione dell'EAAP), dovendosi per esclusione far
ricadere nella esclusiva competenza locale disposizioni di
questa natura;
nel Capo IV (risorse idriche e difesa del suolo),
all'articolo 86, relativo alla gestione del demanio idrico,
fissa che a questa provvedono le Regioni e gli Enti locali
competenti per il territorio e che i proventi ricavati dalla
utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla
Regione;
all'articolo 88, relativo ai compiti di rilievo
nazionale, elenca i criteri e gli indirizzi per la
programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano
e i compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio
1994, n. 36;
all'articolo 89, relativo alle funzioni conferite alle
Regioni e agli Enti locali, elenca, tra l'altro, quelle
relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte
le funzioni amministrative e che, nel caso di trasferimenti
interregionali di acqua, le predette funzioni sono esercitate
dallo Stato, d'intesa con le Regioni interessate, fino
all'adozione di apposito accordo di programma;
considerato il parere della Conferenza Stato-Regioni,
espresso nella seduta del 29 dicembre 1998 e tenuto conto
delle osservazioni scaturite nel corso delle audizioni
informali degli Assessori ai lavori pubblici delle Regioni
Puglia e Basilicata del 10 marzo 1999;
considerato lo schema di accordo di programma definito
tra le Regioni Basilicata e Puglia, predisposto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 36/94, al quale ha aderito lo
stesso Ministero dei Lavori Pubblici, che ha posto una riserva
su un singolo punto;
ravvisata la necessità che il Governo approvi in via
preliminare, e sottoponga al parere di questa Commissione, uno
schema di decreto legislativo diretto alla trasformazione in
società per azioni ed al riordino dell'Ente Irrigazione Puglia
e Lucania, ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge n.
59/1997, come richiesto dall'articolo 3, secondo comma del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e che nel predetto
schema si tenga conto delle comuni determinazioni fissate al
riguardo dai tre soggetti partecipanti all'accordo di
programma citato al precedente punto;
preso atto delle osservazioni adottate dal Comitato per
la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche, nell'adunanza del
16 dicembre 1998, nonché del documento approvato
dall'assemblea del personale dell'EAAP in data 5 febbraio 1999
e raccomandando che, in connessione al previsto piano di
ristrutturazione e risanamento che il nuovo soggetto deve
presentare entro il primo esercizio, il Governo adempia
all'obbligo impostogli dall'articolo 14 della legge n. 59/1994
a presentare un piano di utilizzo del personale e tenga conto
delle considerazioni esposte nel predetto documento;
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con i seguenti indirizzi:
A) da seguirsi nella disciplina finale della materia
trattata dal decreto;
a1) che il decreto venga integrato nella considerazione
che non può riferirsi alla semplice societarizzazione
dell'EAAP e che abbia invece per oggetto una disciplina di
riordino; che questa precorra, e non contraddica, il
prevedibile assetto finale del soggetto trasformato; esso si
caratterizzerà con la sua regionalizzazione e, quando ne
maturino i presupposti, con la sua privatizzazione, l'una e
l'altra realizzabili anche in forma parziale e progressiva;
a2) che per tale disciplina siano rispettate le concordi
disposizioni della legge n. 36/1994 e del decreto legislativo
n. 112/1998, che regolano con carattere di sistematicità la
materia, per non determinare violazioni delle attribuzioni
riconosciute alle Regioni ed agli Enti locali interessati in
materia di gestione del demanio idrico e di organizzazione,
gestione e affidamento del Servizio Idrico Integrato; quelle
disposizioni difatti non consentono, senza almeno una parziale
regionalizzazione, di adottare nella forma proposta, l'intero
articolo 2 dello schema di decreto, in particolare l'oggetto
sociale, la durata ventennale della società e, per connessione
con questa, la disciplina dei beni pubblici in godimento;
a3) che si adottino, inoltre, nel decreto soluzioni
tecnico-normative dirette ad assicurare, in tempi diversi, le
due componenti del riordino, e cioè:
prima, la fase di trasformazione giuridica, contabile
ed organizzativa della struttura, fino alla determinazione
conclusiva ed effettiva del capitale sociale;
dopo, la piena e diretta rappresentanza, nel soggetto
trasformato, delle attribuzioni e degli interessi regionali,
espressa anche da una adeguata quota del capitale sociale
dello stesso soggetto, a condizione che sia intervenuta
l'approvazione dell'accordo di programma previsto
dall'articolo 17 della legge n. 36/94; a tal fine la
Commissione propone al Governo di prevedere il trasferimento
differito del 40 per cento del capitale sociale alle due
Regioni interessate;
a4) che le prerogative dello Stato, nei limiti molto
circoscritti dai provvedimenti legislativi citati (in pratica
il trasferimento interregionale dell'acqua), vengano nel tempo
salvaguardate anzitutto con lo strumento previsto dell'accordo
di programma; si può prevedere, non necessariamente con
espresse disposizioni, che in futuro si riduca ancora la quota
dello Stato man mano che si consolida l'attuazione
dell'accordo di programma e con esso la salvaguardia anche di
fatto degli interessi nazionali e cresca quella delle Regioni
interessate; un equilibramento successivo delle loro quote
rispettive terrà conto della valorizzazione, e relativa
localizzazione, delle risorse, dei beni e ogni altro cespite
dell'attivo patrimoniale della società;
B) nel testo del decreto vengano introdotte le seguenti
modifiche ed integrazioni:
b1) aggiungere nel titolo, dopo la parola
"trasformazione" le parole "e riordino" e, tra le normative
elencate in premessa, le già citate leggi nn. 142/90 e 36/94 e
il decreto legislativo n. 112/98;
per quanto concerne l'articolo 1:
b2) nel terzo comma, il testo prosegue aggiungendo le
seguenti parole: "in relazione alle scadenze e nei limiti
fissati dall'articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n.
36";
b3) nel quarto comma, il testo prosegue aggiungendo le
seguenti parole: "da approvarsi previo parere delle Regioni
Puglia e Basilicata";
per quanto concerne l'articolo 2:
b4) nel primo comma il testo è sostituito dal seguente:
"1. L'oggetto sociale della società, fino al 31 dicembre 2018,
è costituito dal grande trasferimento
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della risorsa idrica e, sino alla attuazione delle
disposizioni di cui al successivo articolo 4, anche dal
servizio idrico integrato, nel rispetto delle competenze in
materia delle Regioni e Enti locali interessati.";
b5) il secondo comma è soppresso in questo articolo,
apparendo sufficiente la disposizione attenuata dell'articolo
8, primo comma, lettera a);
per quanto concerne l'articolo 3:
b6) nel secondo comma dopo la parola "attribuite" è
inserita la parola "inizialmente"; il testo prosegue con le
seguenti parole: "le stesse direttive prevederanno che nei tre
mesi successivi al verificarsi del secondo dei seguenti
adempimenti: l'approvazione dell'accordo di programma definito
in base all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e
la determinazione definitiva del capitale sociale, prevista
dal successivo quarto comma, il 40% del predetto capitale
sociale sia trasferito alle Regioni Puglia e Basilicata, in
quote uguali salvo che sia intervenuta diversa intesa in
materia.";
b7) nel quarto comma sono soppresse le parole: "o
l'amministratore unico";
per quanto concerne l'articolo 4:
b8) nel primo comma il testo è sostituito dal seguente:
"1. La società deve costituire nel rispetto dei criteri e
delle modalità di gestione dei servizi di cui alla legge 5
gennaio 1994, n. 36, rami di azienda che gestiscono i servizi
idrici integrati negli ambiti territoriali ottimali di Puglia
e Basilicata.".
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