| ...COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla
legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la riforma della
pubblica amministrazione, la semplificazione amministrativa
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| Nelle PREMESSE, aggiungere il richiamo alle
Osservazioni deliberate sull'argomento dalla VIII Commissione
della Camera.
1. Pistelli.
EMENDAMENTO AGGIUNTIVO
DEL PUNTO A1)
Negli INDIRIZZI: Alla lettera A), punto a 1),
aggiungere dopo la parola regionalizzazione le parole
seguenti nel senso di prevedere una società per ciascuna
regione interessata.
2. Pistelli.
EMENDAMENTO AGGIUNTIVO
Negli INDIRIZZI: Alla lettera B), dopo il sottotitolo
per quanto concerne l'articolo 1, aggiungere la lettera
b1-bis): nel primo comma, il primo periodo è così
sostituito: L'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese, di
seguito "Ente", è trasformato in due Società per azioni, di
seguito "Società", con la rispettiva denominazione di
"Acquedotto pugliese SpA" per la Puglia e di "Acquedotto
lucano SpA" per la Basilicata.
3. Pistelli.
EMENDAMENTO SOSTITUTIVO
DEL PUNTO B3)
All'articolo 1, quarto comma, la Commissione ritiene
opportuno sostituire le parole previo parere con le
parole d'intesa.
4. Bonatesta, Magnalbò.
EMENDAMENTO AGGIUNTIVO
DEL PUNTO B3)
All'articolo 1, comma 4, la Commissione ritiene
opportuno inserire espressamente all'interno dell'organo di
amministrazione della istituenda società la rappresentanza
degli Enti locali interessati, che hanno finanziato con fondi
propri opere di acqua e di fognature oggi gestite dall'Ente e
cui va attribuita una quota del pacchetto azionario.
5. Bonatesta, Magnalbò.
EMENDAMENTO SOSTITUTIVO
DEL PUNTO B4)
Negli INDIRIZZI: Alla lettera B), la lettera b4) è cosi
sostituita: nel primo comma il testo è sostituito dal
seguente: L'oggetto sociale delle società, fino al 31 dicembre
2018, è costituito dal grande trasferimento della risorsa
idrica e, in deroga alla normativa concorsuale prevista, dalla
gestione dei servizi idrici integrati negli ambiti
territoriali ottimali delle
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rispettive regioni Puglia e Basilicata ad esse affidata nel
rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali
interessati.
Conseguentemente la lettera b8) è soppressa.
6. Pistelli.
EMENDAMENTO SOSTITUTIVO
DEL PUNTO B6)
All'articolo 3, secondo comma, la Commissione ritiene
opportuno sostituire le parole in quote uguali con le
parole in quote proporzionali alla rispettiva estensione
territoriale.
7. Bonatesta, Magnalbò.
EMENDAMENTO AGGIUNTIVO
AL PARERE
All'articolo 5, secondo comma, indicare che si
applicano le disposizioni dell'articolo 35, oltre che degli
articoli 34 e 35- bis del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
8. D'Alessandro Prisco.
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