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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435042
SMC0473-0111
Bollettino Giunte e Commissioni n. 473 del 18 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-473)
(suddiviso in 112 Unità Documento)
Unità Documento n.111 (che inizia a pag.87 dello stampato)
               ...COMMISSIONE PARLAMENTARE
     per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla
      legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di
  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la riforma della
     pubblica amministrazione, la semplificazione amministrativa
 
 
...SEDE PLENARIA
...SCHEMA DI DECRETO. LAVCOMM
...SCHEMA DI DECRETO.
PARERE APPROVATO
Giovedì 18 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Antonio Bargone.
ZZSMC ZZRES ZZSMC180399 ZZSMC990318 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC473 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC46 ZZNO ZZXX
      La Commissione,
       esaminato lo schema di decreto legislativo, approvato in
  via preliminare dal Consiglio dei Ministri recante
  "trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese in
  società per azioni", e trasmesso alla Presidenza della
  Commissione il 14 gennaio 1999, perché fosse espresso il
  parere richiesto dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
  n. 59;
       considerato che col predetto decreto il Governo esercita
  la delega concessa ai sensi dell'articolo 11, primo comma,
  lettera  b)  della precisata legge, riguardante il
  riordino degli Enti pubblici nazionali operanti in settori
  diversi della assistenza e previdenza;
       verificata la conformità ai principi e criteri direttivi
  riferiti all'esercizio della predetta delega da parte del
  Governo, come formulati nell'articolo 14 della stessa legge n.
  59/1997 e non recanti particolari specificità riferibili al
  soggetto in esame;
       ravvisata, in conseguenza, l'opportunità di far
  riferimento, per il concetto di "riordino" ad un insieme di
  scelte normative includenti più operazioni (societarizzazione,
  in ipotesi anche la privatizzazione, ecc.) e configuranti
  insieme, o tendenti a configurare, l'assetto finale del
  soggetto;
       preso atto della volontà del Governo - attraverso
  disposizioni del decreto e in particolare quelle dell'articolo
  2 - di non voler procedere alla semplice societarizzazione
  dell'EAAP, operazione già autorizzata e prescritta da
  molteplici e precedenti provvedimenti legislativi e da ultimo
  dall'articolo 3 della legge 18 novembre 1998, n. 398;
       constatata, pertanto, la volontà del Governo di
  procedere al riordino dell'EAAP, manifestata anche con il
  ricorso alla delega della legge n. 59/97, e ravvisato che ciò
  comporta la disciplina coordinata delle operazioni
  configuranti, o tendenti a configurare, l'assetto finale del
  soggetto, una componente essenziale del quale appare la
  progressiva regionalizzazione;
       richiamata la necessità conseguente di rispettare le
  norme della legge 5 gennaio 1994, n. 36 che, in base
  all'articolo 33 della stessa, "costituiscono principi
  fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione" e
  che in particolare:
         all'articolo 4, elenca competenze dello Stato molto
  limitate (i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei
  trasferimenti di acqua, i criteri per la gestione del servizio
  idrico integrato = SII, costituito dall'insieme dei servizi
  pubblici di captazione, i livelli minimi dei servizi che
  devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale
  ottimale);
         all'articolo 9 (disciplina della gestione del SII)
  fissa che i Comuni e le Province provvedono alla gestione del
  SII, mediante le forme della legge 8 giugno 1990, n. 142;
         all'articolo 10, relativo alle gestioni esistenti,
  fissa che esse continuano a gestire i servizi loro affidati
  fino all'organizzazione del SII;
 
                              Pag. 88
 
         all'articolo 17, relativo ad opere e interventi per il
  trasferimento "interregionale" d'acqua, fissa che sulla
  materia sono promossi accordi di programma e si prevedono
  poteri sostitutivi di organi statali solo in caso di inerzia,
  mancato accordo o mancata attuazione dell'accordo;
       considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
  112, disciplina la materia nel titolo III e, in
  particolare:
         nel Capo III, sezione III (inquinamento delle acque)
  all'articolo 80, relativo ai compiti di rilievo nazionale, non
  elenca disposizioni riferibili all'attività di uno specifico
  soggetto funzionale operante nel campo delle fognature e di
  depurazione delle acque reflue (componenti sia del SII che
  dell'attuale gestione dell'EAAP), dovendosi per esclusione far
  ricadere nella esclusiva competenza locale disposizioni di
  questa natura;
         nel Capo IV (risorse idriche e difesa del suolo),
  all'articolo 86, relativo alla gestione del demanio idrico,
  fissa che a questa provvedono le Regioni e gli Enti locali
  competenti per il territorio e che i proventi ricavati dalla
  utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla
  Regione;
         all'articolo 88, relativo ai compiti di rilievo
  nazionale, elenca i criteri e gli indirizzi per la
  programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano
  e i compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio
  1994, n. 36;
         all'articolo 89, relativo alle funzioni conferite alle
  Regioni e agli Enti locali, elenca, tra l'altro, quelle
  relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte
  le funzioni amministrative e che, nel caso di trasferimenti
  interregionali di acqua, le predette funzioni sono esercitate
  dallo Stato, d'intesa con le Regioni interessate, fino
  all'adozione di apposito accordo di programma;
       considerato il parere della Conferenza Stato-Regioni,
  espresso nella seduta del 29 dicembre 1998 e tenuto conto
  delle osservazioni scaturite nel corso delle audizioni
  informali degli Assessori ai lavori pubblici delle Regioni
  Puglia e Basilicata del 10 marzo 1999;
       considerato lo schema di accordo di programma definito
  tra le Regioni Basilicata e Puglia, predisposto ai sensi
  dell'articolo 17 della legge 36/94, al quale ha aderito lo
  stesso Ministero dei Lavori Pubblici, che ha posto una riserva
  su un singolo punto;
       ravvisata la necessità che il Governo approvi in via
  preliminare, e sottoponga al parere di questa Commissione, uno
  schema di decreto legislativo diretto alla trasformazione in
  società per azioni ed al riordino dell'Ente Irrigazione Puglia
  e Lucania, ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge n.
  59/1997, come richiesto dall'articolo 3, secondo comma del
  decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e che nel predetto
  schema si tenga conto delle comuni determinazioni fissate al
  riguardo dai tre soggetti partecipanti all'accordo di
  programma citato al precedente punto;
       preso atto delle osservazioni della VIII Commissione
  Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei
  deputati e del documento approvato dall'assemblea del
  personale dell'EAAP in data 5 febbraio 1999 e raccomandando
  che, in connessione al previsto piano di ristrutturazione e
  risanamento che il nuovo soggetto deve presentare entro il
  primo esercizio, il Governo adempia all'obbligo impostogli
  dall'articolo 14 della legge n. 59/1994 a presentare un piano
  di utilizzo del personale e tenga conto delle considerazioni
  esposte nel predetto documento;
       esprime
                      PARERE FAVOREVOLE,
  con i seguenti indirizzi:
     A)  da seguirsi nella disciplina finale della materia
  trattata dal decreto;
       a1) che il decreto venga integrato nella considerazione
  che non può riferirsi alla semplice societarizzazione
  dell'EAAP e che abbia invece per oggetto una disciplina
 
                              Pag. 89
 
  di riordino; che questa precorra, e non contraddica, il
  prevedibile assetto finale del soggetto trasformato;
       a2) che per tale disciplina siano rispettate le concordi
  disposizioni della legge n. 36/1994 e del decreto legislativo
  n. 112/1998, che regolano con carattere di sistematicità la
  materia, per non determinare violazioni delle attribuzioni
  riconosciute alle Regioni ed agli Enti locali interessati in
  materia di gestione del demanio idrico e di organizzazione,
  gestione e affidamento del Servizio Idrico Integrato; quelle
  disposizioni difatti non consentono, senza almeno una parziale
  regionalizzazione, di adottare nella forma proposta, l'intero
  articolo 2 dello schema di decreto, in particolare l'oggetto
  sociale, la durata ventennale della società e, per connessione
  con questa, la disciplina dei beni pubblici in godimento;
       a3) che si adottino, inoltre, nel decreto soluzioni
  tecnico-normative dirette ad assicurare, in tempi diversi, le
  due componenti del riordino, e cioè:
         prima, la fase di trasformazione giuridica, contabile
  ed organizzativa della struttura, fino alla determinazione
  conclusiva ed effettiva del capitale sociale;
         dopo, la piena e diretta rappresentanza, nel soggetto
  trasformato, degli interessi regionali, espressa anche da una
  adeguata quota del capitale sociale dello stesso soggetto, a
  condizione che sia intervenuta l'approvazione dell'accordo di
  programma previsto dall'articolo 17 della legge n. 36/94; a
  tal fine la Commissione propone al Governo di prevedere il
  trasferimento differito del 40% del capitale sociale alle due
  Regioni interessate ed agli enti locali delle due regioni;
       a4) che le prerogative dello Stato, nei limiti molto
  circoscritti dai provvedimenti legislativi citati (in pratica
  il trasferimento interregionale dell'acqua), vengano nel tempo
  salvaguardate anzitutto con lo strumento previsto dell'accordo
  di programma; si può prevedere, non necessariamente con
  espresse disposizioni, che in futuro si riduca ancora la quota
  dello Stato man mano che si consolida l'attuazione
  dell'accordo di programma e con esso la salvaguardia anche di
  fatto degli interessi nazionali e cresca quella delle Regioni
  interessate; un equilibramento successivo delle loro quote
  rispettive terrà conto della valorizzazione, e relativa
  localizzazione, delle risorse, dei beni e ogni altro cespite
  dell'attivo patrimoniale della società;
     B)  nel testo del decreto vengano introdotte le seguenti
  modifiche ed integrazioni:
       b1) aggiungere nel titolo, dopo la parola
  "trasformazione" le parole "e riordino" e, tra le normative
  elencate in premessa, le già citate leggi nn. 142/90 e 36/94 e
  il decreto legislativo n. 112/98;
     per quanto concerne l'articolo 1:
       b2) nel terzo comma, il testo prosegue aggiungendo le
  seguenti parole: "in relazione alle scadenze e nei limiti
  fissati dall'articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n.
  36";
       b3) nel quarto comma, il testo prosegue aggiungendo le
  seguenti parole: "da approvarsi previo parere delle Regioni
  Puglia e Basilicata";
     per quanto concerne l'articolo 2:
       b4) nel primo comma il testo è sostituito dal seguente:
  "1.  L'oggetto sociale della società, fino al 31 dicembre 2018,
  è costituito dal grande trasferimento della risorsa idrica e,
  sino alla attuazione delle disposizioni di cui al successivo
  articolo 4, anche dal servizio idrico integrato, nel rispetto
  delle competenze in materia delle Regioni e Enti locali
  interessati.";
       b5) il secondo comma è soppresso in questo articolo,
  apparendo sufficiente la disposizione attenuata dell'articolo
  8, primo comma, lettera  a);
     per quanto concerne l'articolo 3:
       b6) nel secondo comma dopo la parola "attribuite" è
  inserita la parola
 
                              Pag. 90
 
  "inizialmente"; il testo prosegue con le seguenti parole: "le
  stesse direttive prevederanno che nei tre mesi successivi al
  verificarsi del secondo dei seguenti adempimenti:
  l'approvazione dell'accordo di programma definito in base
  all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e la
  determinazione definitiva del capitale sociale, prevista dal
  successivo quarto comma, il 40% del predetto capitale sociale
  sia trasferito alle Regioni Puglia e Basilicata, e agli enti
  locali delle due regioni, in quote che saranno stabilite con
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con
  la Conferenza Unificata;
       b7) nel quarto comma sono soppresse le parole: "o
  l'amministratore unico";
     per quanto concerne l'articolo 4:
       b8) nel primo comma il testo è sostituito dal seguente:
  "1.  La società deve costituire nel rispetto dei criteri e
  delle modalità di gestione dei servizi di cui alla legge 5
  gennaio 1994, n. 36, rami di azienda che gestiscono i servizi
  idrici integrati negli ambiti territoriali ottimali di Puglia
  e Basilicata.";
     per quanto concerne l'articolo 5:
       b9) nel secondo comma, indicare che si applicano le
  disposizione dell'articolo 35, oltre che degli articoli 34 e
  35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
 
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