| PRESIDENTE. Comunico che in data odierna la V Commissione
(Bilancio) ha adottato la seguente decisione:
Preso atto che il Governo si è impegnato a precisare in
Assemblea che la prenotazione sull'accantonamento del Fondo
speciale di parte corrente relativo al Ministero di grazia e
giustizia derivante dall'articolo 12 del provvedimento in
esame risulta prioritaria rispetto a quelle relative ad altri
progetti di legge concernenti le competenze penali del giudice
di pace (A.S. 3160) e il giudice unico di primo grado (A.C.
411), approvati da un ramo del Parlamento e coperti a carico
del medesimo accantonamento, per cui gli importi delle norme
di copertura finanziaria relative a tali progetti di legge
dovranno essere corrispondentemente ridotti nel prosieguo del
loro iter parlamentare; confermati i pareri precedentemente
resi sui fascicoli di emendamenti nn. 1, 2, 3 e 4 e ribadita
la necessità di dare seguito al parere espresso sul testo del
provvedimento nella seduta del 3 marzo 1999, laddove, con
apposita condizione, richiede l'inserimento, all'inizio del
disegno di legge, di un nuovo articolo volto a chiarire il
rapporto tra le disposizioni contenute nel provvedimento che
prevedono incrementi delle piante organiche di personale
pubblico derivanti dalla riforma delle relative
amministrazioni e dall'attribuzione ad esse di nuove funzioni
e il meccanismo di programmazione delle assunzioni nelle
amministrazioni pubbliche disciplinato dall'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato
dall'articolo 23 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, comma
1:
PARERE FAVOREVOLE
sul subemendamento 0.12.04.71 della Commissione, a condizione
che, al secondo periodo, le parole "primo comma" siano
sostituite dalle seguenti "primo periodo" e le parole "è
reinserito nei ruoli di provenienza" siano sostituite dalle
seguenti "è restituito alle amministrazioni di provenienza e
reinserito nel rispettivo ruolo" e sul subemendamento
0.12.04.81 della Commissione, a condizione che le parole
"comma 2- bis " siano sostituite dalle seguenti "comma
1- bis ", nonché all'ulteriore condizione che in caso di
approvazione di tali subemendamenti, modificati nel senso
testé richiesto, e del subemendamento 0.12.04.80 della
Commissione, sia soppressa la lettera f) del comma 1
dell'articolo aggiuntivo 12.04 (Nuova formulazione) del
Governo;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5 e non
ricompresi nel fascicolo n. 4, nonché sull'emendamento 12.60
della Commissione e sull'articolo aggiuntivo 16.02
(Ulteriore nuova formulazione) del Governo.
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