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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435397
STA0508-0052
Somm. e Sten. d'Aula n. 508 del 19 marzo 1999 (STA13-508)
(suddiviso in 65 Unità Documento)
Unità Documento n.52 (che inizia a pag.13 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.50)
DISCUSSIONE: C5729. ...(Discussione sulle linee generali - A.C. 5729) LAVASS
...DISCUSSIONE: C5729. ...(Discussione sulle linee generali - A.C. 5729)
GIOVANNI CREMA, Relatore.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI PETRINI
ZZSTA ZZRES ZZSTA190399 ZZSTA990319 ZZSTA000399 ZZSTA000099 ZZSTA508 ZZ13 ZZDI ZZLL
    GIOVANNI CREMA,  Relatore.  Signor Presidente, il
  disegno di legge n. 5729 del Governo, prevede la conversione
  in legge del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8.
     Il testo originario del decreto recava disposizioni
  transitorie urgenti per la funzionalità degli enti pubblici in
  materia di bilanci di enti locali di interpretazione autentica
  di una norma riguardante i segretari comunali e provinciali,
  di cui alla legge n. 127 del 1997, sulla durata in carica
  degli organi degli enti di previdenza.
     Il Senato ha poi modificato il testo, integrandolo con
  ulteriori due commi all'articolo 2 e con l'aggiunta di un
  intero articolo 3- bis  riguardante la TOSAP.
     Le ragioni su cui si basa l'intervento urgente del Governo
  trovano la loro validità in due articoli.  Il primo, l'articolo
  1, rappresenta una richiesta ineludibile degli stessi enti
  locali.  Si tratta di prorogare il termine per l'approvazione
  dei bilanci di previsione per l'anno 1999 al 31 marzo dello
  stesso anno.  Ciò perché gli elementi modificativi introdotti
  dalla legge finanziaria, che hanno riflessi sulla finanza
  locale, non hanno consentito ai comuni di ottemperare alla
  normativa.  Ricordo infatti che, ai sensi della vigente legge
  (articolo 55 della legge n. 142 del 1990), ordinariamente il
  termine di approvazione dei bilanci scadrebbe il 31 ottobre di
  ciascun anno, mentre la legge finanziaria ha poi spostato il
  termine, più opportunamente, al 31 dicembre.  Per queste
  ragioni il provvedimento ne trascina altri con sé, contenuti
  nello stesso articolo 1, che non ha subito modificazioni al
  Senato.  Si tratta di prorogare al 31 marzo il termine per
  deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi e
  per i servizi locali, il termine previsto per la deliberazione
  dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, i termini
  per l'approvazione dei regolamenti, la cui scadenza è
  stabilita contestualmente alla data di approvazione del
  bilancio.
     La norma prevede, di conseguenza, l'autorizzazione
  automatica dell'esercizio provvisorio per i comuni e le
  province sino al 30 aprile 1999.  Al fine di evitare problemi
  interpretativi, la norma stabilisce che i suddetti termini,
  pure se deliberati entro il 31 marzo 1999, hanno comunque
  effetto dal 1^ gennaio 1999.
     Poiché le norme della legge finanziaria incidono anche
  sulla TARSU - la tassa sui rifiuti solidi urbani -, il comma 3
  dell'articolo 1 estende anche all'anno 1999 la facoltà dei
  comuni di assoggettare a tassazione anche le aree scoperte
  adibite a verde, per la parte eccedente i 200 metri quadrati,
  da computare entro il limite del 25 per cento.
     Per quanto attiene alla seconda questione indifferibile,
  la stessa è contenuta nell'articolo 2 del testo originario del
  Governo.  Infatti, la norma prevista dalla legge n. 127 del
  1997 - detta "Bassanini due" - prevedeva un nuovo  status
  dei segretari comunali e provinciali, in particolare
  stabilendo la facoltà del sindaco di scegliere i segretari
  nell'ambito di un apposito albo.  La norma prevedeva che il
  sindaco neo-eletto potesse procedere a incaricare un nuovo
  segretario qualora non intendesse confermare quello in carica.
  E' questo un principio importante del processo di riforma, su
  cui la I Commissione si è a lungo confrontata.  In sede
  interpretativa, però, la norma ha fatto sorgere numerosissimi
  contenziosi, nel senso che i segretari non confermati
  intendevano stabilire il principio che quella mancata conferma
  equivalesse ad una revoca.
 
                              Pag. 14
 
     E' noto però a tutti i colleghi che hanno partecipato ai
  lavori della cosiddetta legge "Bassanini-due" che il
  legislatore ha voluto stabilire due diverse fattispecie per la
  non conferma e la revoca di un segretario nominato dallo
  stesso sindaco.  Nel secondo caso occorre una motivazione,
  poiché si tratta di una rottura del rapporto fiduciario tra
  sindaco e segretario, mentre nel primo caso si tratta di dare
  al sindaco la facoltà di scelta.  Il comma 1 dell'articolo 2
  reca perciò una interpretazione autentica dell'articolo 17,
  comma 70, disponendo che tale norma vada intesa nel senso di
  prevedere la cessazione automatica dell'incarico del
  segretario comunale alla cessazione del mandato del sindaco o
  del presidente della provincia, e la continuità dell'esercizio
  delle funzioni fino alla nomina del nuovo segretario.  Ritengo
  che, probabilmente, da un'attenta lettura del testo
  dell'articolo 17 non potesse scaturire un'interpretazione
  diversa.  Tuttavia, in considerazione del contenzioso che si
  stava aggravando, questa precisazione risolve in modo netto la
  questione.  Da qui l'urgenza del provvedimento.
     Il comma 2 è stato riformulato dal Senato e interviene
  sulla disciplina di prima attuazione, introducendo una norma
  interpretativa del comma 81 dello stesso articolo 17.  Si
  tratta di interpretare la norma nel senso che i segretari in
  servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 si intendono
  confermati, se non sia stato attivato il procedimento di
  nomina nei termini indicati dallo stesso decreto di attuazione
  della legge n. 127, e che l'attivazione del procedimento di
  nomina non comporta l'emanazione di un provvedimento di revoca
  o di non conferma del segretario in carica, il quale continua
  ad esercitare le funzioni sino alla nomina del successore.
     Tale interpretazione conferma il principio generale
  dell'ordinamento in base al quale devono evitarsi soluzioni di
  continuità nelle more dei procedimenti di nomina.
     Il Senato ha poi introdotto altri due commi.  Il comma
  2- bis  contiene una disposizione relativa all'articolo 6,
  comma 8, della legge n. 127 del 1997 in tema di contratti di
  lavoro conclusi dagli enti locali.  La norma citata ha previsto
  la facoltà per i comuni e le province di costituire uffici
  posti alle dipendenze dei vertici politici degli enti con
  l'utilizzo di personale esterno da assumere a tempo
  determinato; il comma 2- bis  prevede appunto
  l'anticipazione della decorrenza di tale norma alla data delle
  prime elezioni svoltesi in ciascun comune o provincia ai sensi
  della legge n. 81 del 1993, riconducendo in tal modo al quadro
  normativo dettato dall'articolo 6 della legge n. 127 anche i
  rapporti di lavoro instaurati prima della sua entrata in
  vigore.  Se la questione si limitasse a ciò, dovrei sollevare
  una contestazione rispetto alla retroattività di una simile
  norma.  Debbo però precisare che già prima della norma predetta
  era consentito agli enti locali di stipulare contratti con
  personale esterno all'ente.  La  ratio  della norma
  introdotta dal Senato tende esclusivamente a far valere anche
  per detto personale che risulti dipendente da altri enti
  locali di essere collocato in aspettativa, e va quindi nella
  direzione di interpretare logicamente quelle particolari
  situazioni.
     Per quanto riguarda il comma 2- ter  introdotto dal
  Senato, si tratta del classico deprecabile "vagoncino" che si
  usa attaccare al primo treno che passa.  Si tratta di una norma
  di interpretazione relativa ad una tassa locale sui marmi,
  recentemente modificata dalla legge n. 449 del 1997, che si
  applica ai marmi e ai loro derivati e che, ai sensi della
  predetta interpretazione, si determina in base alle esigenze
  della spesa comunale concernente le attività del settore
  marmifero.
     L'articolo 3, nel testo originario predisposto dal Governo
  e non modificato dal Senato, ha lo scopo di affermare il
  principio secondo cui la durata in carica degli organi degli
  enti previdenziali decorre dalla data di effettivo
  insediamento, incidendo così sui termini eventuali di
  prorogatio.  E' poi stato introdotto dal Senato
 
                              Pag. 15
 
  un ulteriore articolo (3- bis)  che interviene in tema di
  applicazione della TOSAP, cioè la tassa per l'occupazione di
  spazi e aree pubbliche.  Per comprendere la norma occorre
  ricordare che, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 448
  del 1998, è venuta meno la disposizione in base alla quale, a
  decorrere dal 1^ gennaio 1999, doveva essere abolita la TOSAP,
  consentendo a comuni e province di adottare alternativamente,
  con proprio regolamento, o l'applicazione nel proprio
  territorio della TOSAP per l'anno 1999 ovvero il pagamento di
  un canone determinato in base a tariffa, in sostituzione della
  TOSAP stessa.  L'articolo inserito dal Senato colma una lacuna
  della norma, consentendo ai comuni, che intendano sostituire
  la TOSAP con il canone previsto dalla legge, di affidare,
  ovviamente solo per l'anno 1999, la riscossione e
  l'accertamento dello stesso canone ai concessionari già
  titolari dei contratti relativi alla gestione della TOSAP,
  evitando così interpretazioni che potrebbero creare problemi
  a posteriori  agli enti locali.
     Veniamo ai pareri espressi dalle Commissioni.  La
  Commissione bilancio e la Commissione lavoro hanno espresso
  parere favorevole con una osservazione; la Commissione finanze
  ha espresso parere favorevole; la Commissione parlamentare per
  le questioni regionali ha espresso nulla osta.  Il Comitato per
  la legislazione ha espresso parere favorevole con condizioni e
  osservazioni che non sono state recepite dalla Commissione,
  essendo state ritenute prevalenti le ragioni di urgenza del
  provvedimento, sia per quanto attiene alla prima condizione,
  concernente il profilo della specificità ed omogeneità del
  testo, sia per quanto riguarda la seconda condizione,
  concernente il profilo del coordinamento con la legislazione
  vigente (anche perché si è fatto riferimento in parte al
  provvedimento nel testo approvato dal Senato e non alla
  stesura tecnica del Governo).
     Il mancato adeguamento del testo alla condizione relativa
  al comma 2- bis  dell'articolo 2 è motivato dal fatto che
  anche in passato era possibile assumere personale a contratto,
  sebbene sarebbe stato più opportuno che il testo del comma
  2- bis  riportasse anche gli altri riferimenti normativi,
  come ad esempio quello del decreto legislativo n. 29 del
  1993.
     Auspico, in conclusione, una rapida approvazione del
  provvedimento.
 
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