| GIOVANNI CREMA, Relatore. Signor Presidente, il
disegno di legge n. 5729 del Governo, prevede la conversione
in legge del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8.
Il testo originario del decreto recava disposizioni
transitorie urgenti per la funzionalità degli enti pubblici in
materia di bilanci di enti locali di interpretazione autentica
di una norma riguardante i segretari comunali e provinciali,
di cui alla legge n. 127 del 1997, sulla durata in carica
degli organi degli enti di previdenza.
Il Senato ha poi modificato il testo, integrandolo con
ulteriori due commi all'articolo 2 e con l'aggiunta di un
intero articolo 3- bis riguardante la TOSAP.
Le ragioni su cui si basa l'intervento urgente del Governo
trovano la loro validità in due articoli. Il primo, l'articolo
1, rappresenta una richiesta ineludibile degli stessi enti
locali. Si tratta di prorogare il termine per l'approvazione
dei bilanci di previsione per l'anno 1999 al 31 marzo dello
stesso anno. Ciò perché gli elementi modificativi introdotti
dalla legge finanziaria, che hanno riflessi sulla finanza
locale, non hanno consentito ai comuni di ottemperare alla
normativa. Ricordo infatti che, ai sensi della vigente legge
(articolo 55 della legge n. 142 del 1990), ordinariamente il
termine di approvazione dei bilanci scadrebbe il 31 ottobre di
ciascun anno, mentre la legge finanziaria ha poi spostato il
termine, più opportunamente, al 31 dicembre. Per queste
ragioni il provvedimento ne trascina altri con sé, contenuti
nello stesso articolo 1, che non ha subito modificazioni al
Senato. Si tratta di prorogare al 31 marzo il termine per
deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi e
per i servizi locali, il termine previsto per la deliberazione
dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, i termini
per l'approvazione dei regolamenti, la cui scadenza è
stabilita contestualmente alla data di approvazione del
bilancio.
La norma prevede, di conseguenza, l'autorizzazione
automatica dell'esercizio provvisorio per i comuni e le
province sino al 30 aprile 1999. Al fine di evitare problemi
interpretativi, la norma stabilisce che i suddetti termini,
pure se deliberati entro il 31 marzo 1999, hanno comunque
effetto dal 1^ gennaio 1999.
Poiché le norme della legge finanziaria incidono anche
sulla TARSU - la tassa sui rifiuti solidi urbani -, il comma 3
dell'articolo 1 estende anche all'anno 1999 la facoltà dei
comuni di assoggettare a tassazione anche le aree scoperte
adibite a verde, per la parte eccedente i 200 metri quadrati,
da computare entro il limite del 25 per cento.
Per quanto attiene alla seconda questione indifferibile,
la stessa è contenuta nell'articolo 2 del testo originario del
Governo. Infatti, la norma prevista dalla legge n. 127 del
1997 - detta "Bassanini due" - prevedeva un nuovo status
dei segretari comunali e provinciali, in particolare
stabilendo la facoltà del sindaco di scegliere i segretari
nell'ambito di un apposito albo. La norma prevedeva che il
sindaco neo-eletto potesse procedere a incaricare un nuovo
segretario qualora non intendesse confermare quello in carica.
E' questo un principio importante del processo di riforma, su
cui la I Commissione si è a lungo confrontata. In sede
interpretativa, però, la norma ha fatto sorgere numerosissimi
contenziosi, nel senso che i segretari non confermati
intendevano stabilire il principio che quella mancata conferma
equivalesse ad una revoca.
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E' noto però a tutti i colleghi che hanno partecipato ai
lavori della cosiddetta legge "Bassanini-due" che il
legislatore ha voluto stabilire due diverse fattispecie per la
non conferma e la revoca di un segretario nominato dallo
stesso sindaco. Nel secondo caso occorre una motivazione,
poiché si tratta di una rottura del rapporto fiduciario tra
sindaco e segretario, mentre nel primo caso si tratta di dare
al sindaco la facoltà di scelta. Il comma 1 dell'articolo 2
reca perciò una interpretazione autentica dell'articolo 17,
comma 70, disponendo che tale norma vada intesa nel senso di
prevedere la cessazione automatica dell'incarico del
segretario comunale alla cessazione del mandato del sindaco o
del presidente della provincia, e la continuità dell'esercizio
delle funzioni fino alla nomina del nuovo segretario. Ritengo
che, probabilmente, da un'attenta lettura del testo
dell'articolo 17 non potesse scaturire un'interpretazione
diversa. Tuttavia, in considerazione del contenzioso che si
stava aggravando, questa precisazione risolve in modo netto la
questione. Da qui l'urgenza del provvedimento.
Il comma 2 è stato riformulato dal Senato e interviene
sulla disciplina di prima attuazione, introducendo una norma
interpretativa del comma 81 dello stesso articolo 17. Si
tratta di interpretare la norma nel senso che i segretari in
servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 si intendono
confermati, se non sia stato attivato il procedimento di
nomina nei termini indicati dallo stesso decreto di attuazione
della legge n. 127, e che l'attivazione del procedimento di
nomina non comporta l'emanazione di un provvedimento di revoca
o di non conferma del segretario in carica, il quale continua
ad esercitare le funzioni sino alla nomina del successore.
Tale interpretazione conferma il principio generale
dell'ordinamento in base al quale devono evitarsi soluzioni di
continuità nelle more dei procedimenti di nomina.
Il Senato ha poi introdotto altri due commi. Il comma
2- bis contiene una disposizione relativa all'articolo 6,
comma 8, della legge n. 127 del 1997 in tema di contratti di
lavoro conclusi dagli enti locali. La norma citata ha previsto
la facoltà per i comuni e le province di costituire uffici
posti alle dipendenze dei vertici politici degli enti con
l'utilizzo di personale esterno da assumere a tempo
determinato; il comma 2- bis prevede appunto
l'anticipazione della decorrenza di tale norma alla data delle
prime elezioni svoltesi in ciascun comune o provincia ai sensi
della legge n. 81 del 1993, riconducendo in tal modo al quadro
normativo dettato dall'articolo 6 della legge n. 127 anche i
rapporti di lavoro instaurati prima della sua entrata in
vigore. Se la questione si limitasse a ciò, dovrei sollevare
una contestazione rispetto alla retroattività di una simile
norma. Debbo però precisare che già prima della norma predetta
era consentito agli enti locali di stipulare contratti con
personale esterno all'ente. La ratio della norma
introdotta dal Senato tende esclusivamente a far valere anche
per detto personale che risulti dipendente da altri enti
locali di essere collocato in aspettativa, e va quindi nella
direzione di interpretare logicamente quelle particolari
situazioni.
Per quanto riguarda il comma 2- ter introdotto dal
Senato, si tratta del classico deprecabile "vagoncino" che si
usa attaccare al primo treno che passa. Si tratta di una norma
di interpretazione relativa ad una tassa locale sui marmi,
recentemente modificata dalla legge n. 449 del 1997, che si
applica ai marmi e ai loro derivati e che, ai sensi della
predetta interpretazione, si determina in base alle esigenze
della spesa comunale concernente le attività del settore
marmifero.
L'articolo 3, nel testo originario predisposto dal Governo
e non modificato dal Senato, ha lo scopo di affermare il
principio secondo cui la durata in carica degli organi degli
enti previdenziali decorre dalla data di effettivo
insediamento, incidendo così sui termini eventuali di
prorogatio. E' poi stato introdotto dal Senato
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un ulteriore articolo (3- bis) che interviene in tema di
applicazione della TOSAP, cioè la tassa per l'occupazione di
spazi e aree pubbliche. Per comprendere la norma occorre
ricordare che, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 448
del 1998, è venuta meno la disposizione in base alla quale, a
decorrere dal 1^ gennaio 1999, doveva essere abolita la TOSAP,
consentendo a comuni e province di adottare alternativamente,
con proprio regolamento, o l'applicazione nel proprio
territorio della TOSAP per l'anno 1999 ovvero il pagamento di
un canone determinato in base a tariffa, in sostituzione della
TOSAP stessa. L'articolo inserito dal Senato colma una lacuna
della norma, consentendo ai comuni, che intendano sostituire
la TOSAP con il canone previsto dalla legge, di affidare,
ovviamente solo per l'anno 1999, la riscossione e
l'accertamento dello stesso canone ai concessionari già
titolari dei contratti relativi alla gestione della TOSAP,
evitando così interpretazioni che potrebbero creare problemi
a posteriori agli enti locali.
Veniamo ai pareri espressi dalle Commissioni. La
Commissione bilancio e la Commissione lavoro hanno espresso
parere favorevole con una osservazione; la Commissione finanze
ha espresso parere favorevole; la Commissione parlamentare per
le questioni regionali ha espresso nulla osta. Il Comitato per
la legislazione ha espresso parere favorevole con condizioni e
osservazioni che non sono state recepite dalla Commissione,
essendo state ritenute prevalenti le ragioni di urgenza del
provvedimento, sia per quanto attiene alla prima condizione,
concernente il profilo della specificità ed omogeneità del
testo, sia per quanto riguarda la seconda condizione,
concernente il profilo del coordinamento con la legislazione
vigente (anche perché si è fatto riferimento in parte al
provvedimento nel testo approvato dal Senato e non alla
stesura tecnica del Governo).
Il mancato adeguamento del testo alla condizione relativa
al comma 2- bis dell'articolo 2 è motivato dal fatto che
anche in passato era possibile assumere personale a contratto,
sebbene sarebbe stato più opportuno che il testo del comma
2- bis riportasse anche gli altri riferimenti normativi,
come ad esempio quello del decreto legislativo n. 29 del
1993.
Auspico, in conclusione, una rapida approvazione del
provvedimento.
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