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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435408
STA0508-0063
Somm. e Sten. d'Aula n. 508 del 19 marzo 1999 (STA13-508)
(suddiviso in 65 Unità Documento)
Unità Documento n.63 (che inizia a pag.17 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.50)
DISCUSSIONE: C5729. ...(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 5729) LAVASS
...DISCUSSIONE: C5729. ...(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 5729)
ADRIANA VIGNERI, Sottosegretario di Stato per l'interno. ZZGOV GOVERNO
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI PETRINI
ZZSTA ZZRES ZZSTA190399 ZZSTA990319 ZZSTA000399 ZZSTA000099 ZZSTA508 ZZ13 ZZDI ZZLL
    ADRIANA VIGNERI,  Sottosegretario di Stato per
  l'interno.  Mi scuso, la mia frequentazione del Parlamento
  non è più così intensa.
     Inizio dalla coda, cioè dall'articolo 3- bis  inserito
  dal Senato.  Per la verità, tale articolo, che ovviamente non è
  stato proposto dal Governo, non rappresenta una proroga per
  legge degli attuali contratti di riscossione dell'imposta.
  Esso contiene soltanto una norma che consente ai comuni che
  abbiano utilizzato la trasformazione dalla tassa alla tariffa,
  di mantenere il loro titolare della riscossione, cioè "di
  affidare la riscossione e l'accertamento del canone ai
  concessionari titolari dei contratti" per l'anno 1999.  E' una
  norma che consente - non prescrive, non impone e, tanto meno,
  proroga i contratti per legge - ai comuni di non dover
  affrontare immediatamente per l'anno 1999 il problema della
  gara per la scelta di un nuovo concessionario.
     La norma si giustifica, ad avviso del Governo, soltanto
  perché è limitata ad una gestione già in corso per il 1999 e
  consente, quindi, di superare un problema di carattere
  pratico; se non fosse limitata al 1999, sarebbe una violazione
  del principio di scelta dei concessionari attraverso
  un'apposita gara.
     Per quanto riguarda le osservazioni precedenti, mi limito
  a rilevare che proprio perché quella che è stata introdotta
  con la legge Bassanini nello stato giuridico dei segretari
  comunali è una riforma vera e consistente, che ha modificato
  in modo corposo lo stato giuridico precedente dei segretari
  comunali, tale riforma stenta ad essere capita in tutti i suoi
  aspetti.  Di ciò il Governo si rende conto ed è per questa
  ragione che ha ritenuto di dover chiarire ancor meglio la sua
  portata e, quindi, il significato che si intendeva attribuire
  ai commi 70 ed 81 dell'articolo 17 della legge n. 127 del
  1997.  Naturalmente, con ciò non si è inteso interferire con
  l'attività giurisdizionale dei giudici amministrativi che si
  stanno occupando della materia, ma si è ritenuto di avere un
  debito di chiarezza nei confronti dei sindaci e dei presidenti
  di provincia che, altrimenti, diventerebbero le principali
  vittime di un orientamento interpretativo che finisce con
  l'azzerare, almeno per la fase transitoria, la portata della
  riforma.
     Per queste ragioni il Governo si è deciso ad intervenire
  non soltanto sulla proroga dei termini per l'approvazione dei
  bilanci, ma anche in materia di disciplina dello stato
  giuridico dei segretari comunali.
     Può darsi benissimo - il Governo non ha difficoltà a
  riconoscerlo - che quando si è fissato in sede di
  provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1999 il
  termine del 28 febbraio si sia sottovalutato un problema.  Ogni
  tanto si sbaglia ed anche il Governo può sbagliare, così come
  ha fatto il Senato quando ha approvato quel termine.  Questa
  non è una ragione, collega, per non rimediare, se è possibile
  farlo.
 
DATA=990319 FASCID=STA13-508 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0508 TOTPAG=0023 TOTDOC=0065 NDOC=0063 TIPDOC=O DOCTIT=0050 COMM= DI PAGINIZ=0022 RIGINIZ=005 PAGFIN=0022 RIGFIN=056 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=17 SORTRES=9903193 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00508 SORTNAV=59903192 00508 200000 ZZSTA508 NDOC0063 TIPDOCO DOCTIT0050 NDOC0050



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