| SILVIO LIOTTA. Presidente, colleghi, anch'io ringrazio i
relatori perché hanno voluto rappresentare il percorso che ha
seguito la Giunta per il regolamento sul tema dell'esame della
normativa relativa ai gruppi parlamentari.
Ringrazio altresì l'onorevole Paissan per la sua lucida
esposizione dei problemi gestionali relativi al gruppo
misto.
Gli onorevoli Signorino e Calderisi, ovviamente, non hanno
potuto riferire nella relazione scritta anche dei principi
emendativi presentati, in quanto hanno illustrato la posizione
per la Giunta per il regolamento, che aveva ritenuto, data la
difficoltà di raggiungere una scelta univoca, di predisporre
per l'Assemblea una norma, che abbiamo definito tecnica, che
consentisse di introdurre il dibattito.
Ritengo occorra ripartire, Presidente, dalle motivazioni
che hanno portato all'introduzione, oltre che del comma 1
dell'articolo 14, del comma 2. Credo infatti che sia
sull'impostazione sbagliata del problema della valutazione del
comma 2 dell'articolo 14 del regolamento che i lavori della
Giunta si siano "impantanati" in questi anni.
Le norme dei commi 1 e 2 vanno considerate direttamente in
rapporto all'articolo 49 della Costituzione, che prefigura per
i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti,
ed alla disposizione contenuta nell'articolo 64 del
regolamento, che riconosce alla Camera il potere di
autoregolamentarsi. Il Parlamento italiano, come tutti gli
organi parlamentari dell'Europa, ha ritenuto allora di dare al
proprio regolamento concretezza di norma speciale. Si
consideri, infatti, che mentre la legge viene approvata da una
maggioranza semplice, la norma del nostro regolamento viene
approvata da una
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maggioranza qualificata, che è rappresentata dalla
maggioranza assoluta dei deputati.
Cosa si è voluto prevedere allora? Che i gruppi
parlamentari sono la proiezione istituzionale dei partiti
politici. Come viene rappresentato un partito all'interno del
Parlamento? Attraverso i gruppi parlamentari. Collegando
questa enunciazione alla legge elettorale di allora, vennero
introdotte due ipotesi: la prima era che un partito ottenesse
venti seggi per poter così costituire un gruppo parlamentare;
l'altra ipotesi era quella di partiti o movimenti che non
conseguissero il numero di venti seggi, ma uno inferiore, e
tuttavia avessero una serie di condizioni oggettive previste
dalla legge elettorale per poter chiedere il riconoscimento di
gruppo parlamentare. Ciò pur senza raggiungere, come dicevo,
il numero di venti deputati. Si faceva però riferimento
unicamente al momento della costituzione dei gruppi stessi.
In questi anni alcune formazioni diverse, che non fanno
riferimento, Presidente, a gruppi regolarmente costituiti
all'inizio della legislatura, hanno chiesto di poter
utilizzare quella deroga. A questo riguardo, mi permetto di
dire, che bene ha fatto l'Ufficio di Presidenza a respingere
per una parte quelle richieste, mentre per altra parte no. Vi
sono stati infatti dei casi in cui il gruppo che
originariamente si era costituito sulla base del comma 1
dell'articolo 14 non aveva più il quorum dei venti
deputati a seguito di scissioni intervenute nel corso della
legislatura. Tutto ciò è certamente collegato - lo ricordava
l'onorevole Calderisi, ma vi hanno fatto riferimento anche gli
altri colleghi - ad una transizione incompiuta dal vecchio
Parlamento, eletto con una legge elettorale diversa, al nuovo,
che ha fatto seguito alla riforma del 1993.
Ebbene, quello sul quale oggi vorrei richiamare
l'attenzione dei componenti della Giunta e dell'Assemblea, ed
anche di chi leggerà gli atti dei nostri lavori, è un tema
completamente diverso. Come dicevo, siamo di fronte ad una
transizione non compiuta; c'è un percorso del sistema politico
italiano verso il bipolarismo che è in progress giorno
dopo giorno. Nelle riforme istituzionali per il nostro paese
vi è stato un momento di arresto. Tutto questo non deve
portare alla frammentarietà del quadro politico,
frammentarietà che non deriva dalla costituzione, in più o in
meno, di questo o quel gruppo parlamentare, ma è in re
ipsa rispetto a un periodo di transizione che produce una
crisi di identità del sistema politico stesso.
Se veramente vogliamo che i gruppi parlamentari siano la
proiezione, la rappresentazione istituzionale dei partiti e,
al tempo stesso, se vogliamo contrastare la frammentazione del
quadro istituzionale interno della Camera, e quindi evitare
che tale frammentazione si rifletta all'interno degli
organismi della Camera stessa, non va proposta una norma che
aumenti le prerogative delle componenti del gruppo misto, ma
una disposizione che preveda, per i gruppi che si
costituiscano nel corso della legislatura e che non abbiano
alle spalle un partito politico presentatosi alle elezioni con
un proprio simbolo, un numero di deputati non uguale a quello
previsto dal comma 1 dell'articolo 14, ma doppio.
Nel caso di scissione di deputati che non facciano
riferimento a partiti esistenti al momento delle elezioni, per
aver titolo a costituire un gruppo deve essere previsto un
numero maggiore di componenti. Infatti, il gruppo che ha
subito la scissione rappresenterebbe ancora un partito che,
con il proprio simbolo, si è presentato alle elezioni ed ha
ottenuto voti; al riguardo, non è corretto affermare che quei
voti sarebbero stati ottenuti perché il partito era inserito
in uno schieramento, in quanto, se parliamo sulla base di ciò
che si è verificato, il partito stesso si era presentato anche
per la quota proporzionale.
Se vogliamo davvero andare verso il bipolarismo e,
contestualmente, contrastare la frammentazione del quadro
istituzionale e politico, dobbiamo prevedere un numero
maggiore di deputati per poter costituire un gruppo
parlamentare all'inizio della legislatura, nonché una
disposizione
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che raddoppi il suddetto numero per i gruppi frutto di una
scissione, che non abbiano più riferimenti sul territorio e
che non possano rifarsi ai dati delle ultime consultazioni
elettorali. Al tempo stesso, prendendo atto della realtà così
efficacemente descritta dall'onorevole Paissan, è necessario
inserire una norma transitoria limitata alla presente
legislatura; infatti, non possiamo non prendere atto che
l'articolo 14 del regolamento faceva riferimento a requisiti
originari diversi per la costituzione dei gruppi. Dobbiamo
allora prevedere una disposizione che garantisca al gruppo che
ha subito una scissione, che era presente all'inizio della
legislatura e che non è sceso al di sotto della metà del
numero dei deputati necessari per la costituzione di un
gruppo, il diritto politico di esistere in questo ramo del
Parlamento.
Invito l'Assemblea e i componenti della Giunta a superare
la questione che è stata prospettata, perché non si tratta di
essere favorevoli o contrari al secondo comma; il problema è
contrastare la frammentazione prevedendo a regime una norma
che stabilisca il numero di trenta deputati quale requisito
per la costituzione di un gruppo, numero che dovrebbe essere
superiore per i gruppi che si costituiscano nel corso della
legislatura e che non rappresentino più un partito
presentatosi alle elezioni; al tempo stesso, è necessario
inserire una norma transitoria, valida per la presente
legislatura, che consenta ai gruppi costituitisi all'inizio
della legislatura stessa e che abbiano mantenuto un numero di
deputati non inferiore al 50 per cento di quello originario di
continuare ad esistere.
Parlo della presente legislatura perché mi auguro che,
entro la sua conclusione, la modifica della legge elettorale
ed un auspicabile cambiamento dell'assetto istituzionale
possano consentire la conclusione di ciò che si è verificato
nella fase di transizione rappresentata dall'attuale sistema
politico e condurci verso un sistema bipolare compiuto
(Applausi).
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