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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435481
STA0509-0052
Somm. e Sten. d'Aula n. 509 del 22 marzo 1999 (STA13-509)
(suddiviso in 86 Unità Documento)
Unità Documento n.52 (che inizia a pag.34 dello stampato)
...(Discussione sulle linee generali - Doc. II, n. 36)
...(Discussione sulle linee generali - Doc. II, n. 36)
...Proposta di modificazione degli articoli 5, 13, 14, 118-bis, 119, 135-bis, 153-ter del regolamento (modificazioni alla disciplina relativa alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza e alla costituzione dei gruppi ...
SILVIO LIOTTA.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI PETRINI
ZZSTA ZZRES ZZSTA220399 ZZSTA990322 ZZSTA000399 ZZSTA000099 ZZSTA509 ZZ13
    SILVIO LIOTTA.  Presidente, colleghi, anch'io ringrazio i
  relatori perché hanno voluto rappresentare il percorso che ha
  seguito la Giunta per il regolamento sul tema dell'esame della
  normativa relativa ai gruppi parlamentari.
     Ringrazio altresì l'onorevole Paissan per la sua lucida
  esposizione dei problemi gestionali relativi al gruppo
  misto.
     Gli onorevoli Signorino e Calderisi, ovviamente, non hanno
  potuto riferire nella relazione scritta anche dei principi
  emendativi presentati, in quanto hanno illustrato la posizione
  per la Giunta per il regolamento, che aveva ritenuto, data la
  difficoltà di raggiungere una scelta univoca, di predisporre
  per l'Assemblea una norma, che abbiamo definito tecnica, che
  consentisse di introdurre il dibattito.
     Ritengo occorra ripartire, Presidente, dalle motivazioni
  che hanno portato all'introduzione, oltre che del comma 1
  dell'articolo 14, del comma 2.  Credo infatti che sia
  sull'impostazione sbagliata del problema della valutazione del
  comma 2 dell'articolo 14 del regolamento che i lavori della
  Giunta si siano "impantanati" in questi anni.
     Le norme dei commi 1 e 2 vanno considerate direttamente in
  rapporto all'articolo 49 della Costituzione, che prefigura per
  i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti,
  ed alla disposizione contenuta nell'articolo 64 del
  regolamento, che riconosce alla Camera il potere di
  autoregolamentarsi.  Il Parlamento italiano, come tutti gli
  organi parlamentari dell'Europa, ha ritenuto allora di dare al
  proprio regolamento concretezza di norma speciale.  Si
  consideri, infatti, che mentre la legge viene approvata da una
  maggioranza semplice, la norma del nostro regolamento viene
  approvata da una
 
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  maggioranza qualificata, che è rappresentata dalla
  maggioranza assoluta dei deputati.
     Cosa si è voluto prevedere allora?  Che i gruppi
  parlamentari sono la proiezione istituzionale dei partiti
  politici.  Come viene rappresentato un partito all'interno del
  Parlamento?  Attraverso i gruppi parlamentari.  Collegando
  questa enunciazione alla legge elettorale di allora, vennero
  introdotte due ipotesi: la prima era che un partito ottenesse
  venti seggi per poter così costituire un gruppo parlamentare;
  l'altra ipotesi era quella di partiti o movimenti che non
  conseguissero il numero di venti seggi, ma uno inferiore, e
  tuttavia avessero una serie di condizioni oggettive previste
  dalla legge elettorale per poter chiedere il riconoscimento di
  gruppo parlamentare.  Ciò pur senza raggiungere, come dicevo,
  il numero di venti deputati.  Si faceva però riferimento
  unicamente al momento della costituzione dei gruppi stessi.
     In questi anni alcune formazioni diverse, che non fanno
  riferimento, Presidente, a gruppi regolarmente costituiti
  all'inizio della legislatura, hanno chiesto di poter
  utilizzare quella deroga.  A questo riguardo, mi permetto di
  dire, che bene ha fatto l'Ufficio di Presidenza a respingere
  per una parte quelle richieste, mentre per altra parte no.  Vi
  sono stati infatti dei casi in cui il gruppo che
  originariamente si era costituito sulla base del comma 1
  dell'articolo 14 non aveva più il  quorum  dei venti
  deputati a seguito di scissioni intervenute nel corso della
  legislatura.  Tutto ciò è certamente collegato - lo ricordava
  l'onorevole Calderisi, ma vi hanno fatto riferimento anche gli
  altri colleghi - ad una transizione incompiuta dal vecchio
  Parlamento, eletto con una legge elettorale diversa, al nuovo,
  che ha fatto seguito alla riforma del 1993.
     Ebbene, quello sul quale oggi vorrei richiamare
  l'attenzione dei componenti della Giunta e dell'Assemblea, ed
  anche di chi leggerà gli atti dei nostri lavori, è un tema
  completamente diverso.  Come dicevo, siamo di fronte ad una
  transizione non compiuta; c'è un percorso del sistema politico
  italiano verso il bipolarismo che è  in progress  giorno
  dopo giorno.  Nelle riforme istituzionali per il nostro paese
  vi è stato un momento di arresto.  Tutto questo non deve
  portare alla frammentarietà del quadro politico,
  frammentarietà che non deriva dalla costituzione, in più o in
  meno, di questo o quel gruppo parlamentare, ma è in  re
  ipsa  rispetto a un periodo di transizione che produce una
  crisi di identità del sistema politico stesso.
     Se veramente vogliamo che i gruppi parlamentari siano la
  proiezione, la rappresentazione istituzionale dei partiti e,
  al tempo stesso, se vogliamo contrastare la frammentazione del
  quadro istituzionale interno della Camera, e quindi evitare
  che tale frammentazione si rifletta all'interno degli
  organismi della Camera stessa, non va proposta una norma che
  aumenti le prerogative delle componenti del gruppo misto, ma
  una disposizione che preveda, per i gruppi che si
  costituiscano nel corso della legislatura e che non abbiano
  alle spalle un partito politico presentatosi alle elezioni con
  un proprio simbolo, un numero di deputati non uguale a quello
  previsto dal comma 1 dell'articolo 14, ma doppio.
     Nel caso di scissione di deputati che non facciano
  riferimento a partiti esistenti al momento delle elezioni, per
  aver titolo a costituire un gruppo deve essere previsto un
  numero maggiore di componenti.  Infatti, il gruppo che ha
  subito la scissione rappresenterebbe ancora un partito che,
  con il proprio simbolo, si è presentato alle elezioni ed ha
  ottenuto voti; al riguardo, non è corretto affermare che quei
  voti sarebbero stati ottenuti perché il partito era inserito
  in uno schieramento, in quanto, se parliamo sulla base di ciò
  che si è verificato, il partito stesso si era presentato anche
  per la quota proporzionale.
     Se vogliamo davvero andare verso il bipolarismo e,
  contestualmente, contrastare la frammentazione del quadro
  istituzionale e politico, dobbiamo prevedere un numero
  maggiore di deputati per poter costituire un gruppo
  parlamentare all'inizio della legislatura, nonché una
  disposizione
 
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  che raddoppi il suddetto numero per i gruppi frutto di una
  scissione, che non abbiano più riferimenti sul territorio e
  che non possano rifarsi ai dati delle ultime consultazioni
  elettorali.  Al tempo stesso, prendendo atto della realtà così
  efficacemente descritta dall'onorevole Paissan, è necessario
  inserire una norma transitoria limitata alla presente
  legislatura; infatti, non possiamo non prendere atto che
  l'articolo 14 del regolamento faceva riferimento a requisiti
  originari diversi per la costituzione dei gruppi.  Dobbiamo
  allora prevedere una disposizione che garantisca al gruppo che
  ha subito una scissione, che era presente all'inizio della
  legislatura e che non è sceso al di sotto della metà del
  numero dei deputati necessari per la costituzione di un
  gruppo, il diritto politico di esistere in questo ramo del
  Parlamento.
     Invito l'Assemblea e i componenti della Giunta a superare
  la questione che è stata prospettata, perché non si tratta di
  essere favorevoli o contrari al secondo comma; il problema è
  contrastare la frammentazione prevedendo a regime una norma
  che stabilisca il numero di trenta deputati quale requisito
  per la costituzione di un gruppo, numero che dovrebbe essere
  superiore per i gruppi che si costituiscano nel corso della
  legislatura e che non rappresentino più un partito
  presentatosi alle elezioni; al tempo stesso, è necessario
  inserire una norma transitoria, valida per la presente
  legislatura, che consenta ai gruppi costituitisi all'inizio
  della legislatura stessa e che abbiano mantenuto un numero di
  deputati non inferiore al 50 per cento di quello originario di
  continuare ad esistere.
     Parlo della presente legislatura perché mi auguro che,
  entro la sua conclusione, la modifica della legge elettorale
  ed un auspicabile cambiamento dell'assetto istituzionale
  possano consentire la conclusione di ciò che si è verificato
  nella fase di transizione rappresentata dall'attuale sistema
  politico e condurci verso un sistema bipolare compiuto
  (Applausi).
 
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