| Luciano VIOLANTE, Presidente, avverte che il
presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere,
investito dell'istanza avanzata da un deputato - il quale
aveva chiesto alla Presidenza di ottenere copia integrale
degli atti inviati dalla competente procura della Repubblica
in allegato alla domanda di autorizzazione all'esecuzione di
un'ordinanza di custodia cautelare nei suoi riguardi - con
lettera dello scorso 17 marzo ha comunicato gli esiti del
dibattito svoltosi lo stesso giorno presso la medesima
Giunta.
La prassi fin qui seguita presso la Camera - in conformità
con quanto espressamente disposto dall'articolo 135, comma 4,
del regolamento del Senato, - consente ai soli membri della
Giunta per le autorizzazioni a procedere di consultare i
documenti inviati dall'autorità giudiziaria, e prevede che
tali documenti debbano essere consultati esclusivamente nella
sede della Giunta. Tale prassi è stata più volte confermata
nel corso del tempo da pronunzie del Presidente della Camera,
della Giunta per il regolamento e della Giunta per le
autorizzazioni a procedere. In particolare la Giunta per le
autorizzazioni a procedere, nelle sedute del 12, 19 e 26
novembre 1980, riconfermò la prassi già precedentemente
osservata nel senso della consultabilità limitata ai soli
membri della Giunta. Nella seduta della Giunta per il
regolamento del 7 luglio 1992 emerse un orientamento
prevalente, riassunto al termine del dibattito dal Presidente
nel senso della conferma della prassi sopra indicata. Nella
seduta del 27 giugno 1996, il presidente della Giunta per le
autorizzazioni a procedere ricapitolò la prassi costantemente
osservata, precisando che presso la Giunta si applica il
medesimo regime di segretezza degli atti stabilito dalle norme
ordinarie presso l'autorità giudiziaria; a conclusione del
successivo dibattito, nella seduta del 2 luglio 1996, ribadì
l'esclusione della possibilità di ammettere che il deputato
nei cui riguardi sia avanzata richiesta di autorizzazione, ai
sensi dell'articolo 68, commi secondo e terzo, della
Costituzione, potesse consultare i relativi atti. A tale
indirizzo fece da ultimo riferimento la Presidenza della
Camera, nella seduta dell'Assemblea del 14 gennaio 1998, in
risposta ad un deputato che chiedeva di poter estrarre copia o
prendere visione di atti, relativi ad una domanda di
autorizzazione all'arresto, depositati presso la Giunta.
La descritta prassi trova fondamento nel rispetto del
vincolo di segretezza stabilito dal codice di procedura penale
per la documentazione relativa allo svolgimento delle indagini
preliminari; nell'esigenza di evitare disparità di trattamento
fra i parlamentari e gli altri cittadini - essendo in via
generale previsto che gli atti siano conoscibili solo dopo la
notificazione o l'esecuzione della misura cautelare, quando
l'interessato può proporre impugnazione -; nella necessaria
omogeneità con la disciplina prevista per identico
procedimento nel regolamento del Senato; e, infine, nel fatto
che il procedimento parlamentare di autorizzazione non ha
carattere giurisdizionale, e non comporta quindi il rispetto
del diritto di difesa nelle forme previste per i procedimenti
giudiziari.
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Sottopone alla Giunta queste considerazioni, invitando i
suoi componenti ad esprimere il loro avviso sull'opportunità
di possibili iniziative al riguardo.
Giuseppe CALDERISI chiede che il dibattito sia rinviato
alla seduta di domani per consentire ai membri della Giunta di
riflettere sulla questione.
Luciano VIOLANTE, Presidente, accoglie la
richiesta formulata e rinvia la discussione ad altra
seduta.
Avverte che la Giunta è convocata domani, mercoledì 24
marzo 1999, alle 8.30.
La seduta termina alle 17.25.
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