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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435534
SMC0475-0006
Bollettino Giunte e Commissioni n. 475 del 23 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-475)
(suddiviso in 206 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.8 dello stampato)
             ...COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
 
 
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO
C5687; C431; C1270; C1686; C2943; C3187; C3736; C3887; C4502; C4982; C5002. LAVCOMM
C5687; C431; C1270; C1686; C2943; C3187; C3736; C3887; C4502; C4982; C5002.
Disegno di legge: Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario (5687). (Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
Alberto LEMBO, presidente. Vincenzo SINISCALCHI, relatore. Roberto BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole. Giovanni DI STASI, relatore per la XIII Commissione. Franco FRATTINI. Gian Franco ANEDDA.
Martedì 23 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Alberto LEMBO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Roberto Borroni, il relatore per la XII Commissione Vasco Giannotti ed il relatore per la XIII Commissione, Giovanni Di Stasi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230399 ZZSMC990323 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC475 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC48 ZZNO ZZCO16 ZZHH ZZII
     Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento rinviato da
  ultimo nella seduta del 16 marzo.
 
     Alberto LEMBO,  presidente,  fa presente che la
  Commissione di merito ha approvato alcuni emendamenti e ha
  quindi trasmesso al Comitato il testo del disegno di legge
  come emendato.
 
     Vincenzo SINISCALCHI,  relatore,  illustra il
  seguente schema di parere che tiene conto delle modifiche
  introdotte nel disegno di legge dalla Commissione di
  merito:
                      "PARERE FAVOREVOLE
       con le seguenti condizioni:
       atteso che la quasi totalità delle nuove disposizioni
  integra e modifica la disciplina legislativa in materia di
  produzione lattiera, recata principalmente dalla legge n. 468
  del 1992 e dal decreto-legge n. 411 del 1997, siano
  esplicitamente indicate, al fine di non creare sovrapposizioni
  tra disposizioni normative, le norme vigenti da abrogare, in
  quanto incompatibili con la nuova disciplina introdotta dal
  procedimento in esame;
       all'articolo 8, comma 5, che prevede l'emanazione di un
  regolamento per l'attuazione della legge, richiamando tuttavia
  l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che
  disciplina i regolamenti di delegificazione, e non quelli di
  attuazione (per i quali andrebbe fatto rinvio al comma 3 della
  legge n. 400 del 1988), sia esattamente definito l'ambito di
  intervento del suddetto regolamento e, eventualmente, la sua
  idoneità a delegificare le
 
                               Pag. 9
 
  norme vigenti sulla materia, anche in considerazione del
  fatto che la stessa disposizione prevede che cessi di
  applicarsi la legge n. 468 del 1992 a decorrere dall'entrata
  in vigore del regolamento;
       e con le seguenti osservazioni:
       all'articolo 7, commi 1 e 2, che individua alcune
  sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni
  riguardanti taluni aspetti della disciplina contenuta nel
  disegno di legge in esame, andrebbero espressamente indicati
  gli articoli (e i relativi commi) in cui vengono fissati i
  rispettivi obblighi;
       all'articolo 7, comma 5, andrebbe espressamente
  richiamata la normativa applicabile alla disposizione che
  autorizza regioni e province autonome ad avvalersi (per
  ispezioni, verifiche e controlli) del Corpo forestale dello
  Stato, dello specifico Comando carabinieri per la tutela delle
  norme comunitarie e agroalimentari, nonché della Guardia di
  finanza, trattandosi di corpi di polizia a carattere
  statale;
       all'articolo 8, comma 4, per ragioni di chiarezza del
  precetto normativo, andrebbe valutata l'opportunità di
  definire direttamente con disposizioni di carattere
  legislativo primario le eventuali forme di garanzia
  surrogatoria richieste".
 
     Alberto LEMBO,  presidente,  condivide lo schema di
  parere proposto dal relatore e propone di integrarlo con una
  premessa in cui si rilevi che, sotto il profilo del metodo, il
  provvedimento, che costituisce il terzo intervento legislativo
  sottoposto all'esame del Comitato in poco più di un anno sulla
  medesima materia, appare inadeguato al perseguimento
  dell'obiettivo del riassetto complessivo e sistematico della
  disciplina del settore lattiero-caseario, come già
  esplicitamente indicato dal Comitato nelle due precedenti
  occasioni in cui ha avuto modo di esprimersi in proposito; ciò
  in quanto detto provvedimento, pur contenendo alcune
  disposizioni espressamente finalizzate a porre una disciplina
  di ordine generale del settore, sotto il profilo della tecnica
  legislativa, appare, tuttavia, inidoneo rispetto all'obiettivo
  della semplificazione e del riordino della legislazione
  vigente, dal momento che non si interviene direttamente sul
  testo della legge n. 468 del 1992 con la tecnica della
  novellazione, scaturendone, così, complessi problemi di
  coordinamento e di sovrapposizione normativa la cui
  risoluzione resta rimessa alla via interpretativa, e che
  appaiono tali da conferire alla futura disciplina della
  materia un ineliminabile grado di incertezza e di
  aleatorietà.
 
     Roberto BORRONI,  sottosegretario di Stato per le
  politiche agricole,  nel ricordare che i precedenti
  provvedimenti in materia hanno dovuto contemperare l'esigenza
  di disciplinare la situazione contingente, che ha presentato
  caratteri di emergenza, con l'esigenza di riordino e di
  riassetto del settore; ritiene che con l'approvazione del
  provvedimento in esame si possa, da un lato chiudere le
  situazioni pendenti e dall'altro prevedere una disciplina che
  abbia caratteri di stabilità.
 
     Giovanni DI STASI,  relatore per la XIII
  Commissione,  riconosce l'esistenza nel testo dei problemi
  indicati dal relatore, ma, con riferimento all'osservazione da
  lui proposta all'articolo 4, comma 8, ritiene preferibile
  lasciare al Ministro per le risorse agricole e alla conferenza
  Stato-Regioni, il compito di stabilire forme di garanzia
  surrogatoria.  Dopo aver ricordato che il testo in esame
  proviene da un lungo e faticoso lavoro, anche emendativo,
  svolto dalla Commissione di merito, che può aver dato luogo ad
  alcune sovrapposizioni o incertezze di formulazione a causa
  dei tempi limitati a disposizione, richiama l'attenzione del
  Comitato su disposizioni ulteriori rispetto a quelle citate
  dal relatore: si tratta dell'articolo 2, comma 1, ove
  andrebbero chiariti i criteri di riferimento ai quali le
  regioni e le province autonome dovrebbero attenersi e del
  medesimo articolo, comma 2, ove l'utilizzazione della parola
  "immediatamente" non consente di assicurare certezza
 
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  in ordine al termine entro il quale deve essere effettuata la
  ripartizione delle quote; appare generico anche il riferimento
  contenuto all'articolo 3, comma 1, effettuato a "formulazione
  a livello comunitario" che lascia intravedere una competenza a
  livello comunitario delle regioni; all'articolo 4, comma 2,
  lettera  c)  si fa riferimento a criteri di incerto
  contenuto, mentre all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, per
  ragioni di omogeneità con analoghe previsioni contenute nel
  testo sembra opportuno disciplinare il potere di iniziativa
  delle associazioni dei produttori; al medesimo articolo, comma
  2, suscita perplessità il sesto periodo in quanto appare di
  difficile applicazione; infine, l'articolo 6, comma 4, la
  formulazione della disposizione potrebbe provocare incertezza
  in merito ai soggetti sottoposti al divieto ivi indicato.
 
     Franco FRATTINI ricorda che la Corte dei conti ha
  depositato la relazione sull'ultimo quinquennio di attività
  dell'AIMA in cui si individua, tra le concause delle frodi
  avvenute negli ultimi cinque anni, la scarsa qualità del
  sistema normativo che ha regolato la materia.  Sarebbe utile
  per il Comitato disporre di tale relazione, per valutare se
  tenerne conto ai fini del parere da esprimere.
     Condivide la considerazione del relatore presso la
  Commissione agricoltura in merito all'articolo 2, comma 1, la
  cui formulazione normativa appare confusa sia dal punto di
  vista dei soggetti che dell'oggetto.
     Sarebbe opportuno riformulare la disposizione riscrivendo
  l'intero comma prevedendo che le regioni e le province
  autonome procedano alla riassegnazione delle quote, in base a
  criteri oggettivi stabiliti in accordo con l'Unione europea e
  sulla base delle politiche regionali di comparto.  Inoltre,
  ritiene che all'articolo 6, comma 11, il contenuto del secondo
  periodo non sia assolutamente chiaro, tanto meno alla luce
  della disciplina della cessione di contratto stabilita dal
  codice civile, essendo ovvio che, un volta ceduto il contratto
  non lo si possa cedere ulteriormente.
 
     Roberto BORRONI,  sottosegretario di Stato per le
  politiche agricole,  concorda con le osservazioni del
  deputato Frattini, evidenziando come le scelte del disegno di
  legge vadano nel senso indicato dalla relazione della Corte
  dei conti.
 
     Gian Franco ANEDDA esprime perplessità in merito alla
  formulazione dell'articolo 8, comma 6, ultimo periodo:
  infatti, non è chiaro se cessi di avere applicazione la legge
  n. 468 del 1992 o talune sue disposizioni e se tale cessazione
  di efficacia, riguardando anche le successive modificazioni ed
  integrazioni, coinvolga soltanto le disposizioni che recano
  tali modificazioni e integrazioni o l'intero testo in cui esse
  sono contenute.  Da un punto di vista più in generale ritiene
  che l'intero testo lasci molto a desiderare dal punto di vista
  della buona tecnica legislativa.
 
     Vincenzo SINISCALCHI,  relatore,  tenendo conto
  delle considerazioni emerse nel corso della seduta formula la
  seguente proposta di parere, come modificata:
     "Il Comitato per la legislazione,
       rilevato che, sotto il profilo del metodo, il
  provvedimento in titolo, che costituisce il terzo intervento
  legislativo sottoposto all'esame del Comitato in poco più di
  un anno sulla medesima materia, appare inadeguato al
  perseguimento dell'obiettivo del riassetto complessivo e
  sistematico della disciplina del settore lattiero-caseario,
  come già esplicitamente indicato dal Comitato nelle due
  precedenti occasioni in cui ha avuto modo di esprimersi in
  proposito; ciò in quanto detto provvedimento, pur contenendo
  alcune disposizioni espressamente finalizzate a porre una
  disciplina di ordine generale del settore, sotto il profilo
  della tecnica legislativa, appare, tuttavia, inidoneo rispetto
  all'obiettivo della semplificazione e
 
                              Pag. 11
 
  del riordino della legislazione vigente, dal momento che non
  si interviene direttamente sul testo della legge n. 468 del
  1992 con la tecnica della novellazione, scaturendone, così,
  complessi problemi di coordinamento e di sovrapposizione
  normativa (considerati anche dalla Corte dei conti nell'ultima
  relazione sull'attività dell'Aima, ritenendoli concausa dei
  fenomeni di illegalità avvenuti nel settore) la cui
  risoluzione resta rimessa alla via interpretativa, e che
  appaiono tali da conferire alla futura disciplina della
  materia un ineliminabile grado di incertezza e di
  aleatorietà,
     esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
       con le seguenti condizioni sotto il profilo
  dell'efficacia ai fini della semplificazione e del riordino
  della legislazione vigente:
       1. atteso che la quasi totalità delle nuove disposizioni
  integra e modifica la disciplina legislativa in materia di
  produzione lattiera, recata principalmente dalla legge n. 468
  del 1992 e dal decreto-legge n. 411 del 1997, siano
  esplicitamente indicate, al fine di non creare sovrapposizioni
  tra disposizioni normative, le norme vigenti da abrogare, in
  quanto incompatibili con la nuova disciplina introdotta dal
  procedimento in esame;
       2. all'articolo 8, comma 5, che prevede l'emanazione di
  un regolamento per l'attuazione della legge, richiamando
  tuttavia l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988,
  che disciplina i regolamenti di delegificazione, e non quelli
  di attuazione (per i quali andrebbe fatto rinvio al comma 3
  della legge n. 400 del 1988), sia esattamente definito
  l'ambito di intervento del suddetto regolamento e,
  eventualmente, la sua idoneità a delegificare le norme vigenti
  sulla materia, anche in considerazione del fatto che la stessa
  disposizione prevede - con una formulazione che presenta
  margini di incertezza, facendo riferimento alle disposizioni e
  non alla legge nella sua interezza - che cessi di applicarsi
  la legge n. 468 del 1992 a decorrere dall'entrata in vigore
  del regolamento;
       e con le seguenti osservazioni sotto il profilo della
  chiarezza e proprietà della formulazione del testo:
       a)  appare opportuno eliminare dal testo le
  espressioni di carattere generico e non tassativo che
  potrebbero prestarsi a valutazioni discrezionali in sede di
  applicazione; ciò appare evidente, ad esempio, per espressioni
  di carattere temporale, come quella di cui all'articolo 2,
  comma 2, ove è utilizzata la parola "immediatamente" che è
  priva di una valenza temporale giuridicamente definita, nonché
  per altre formulazioni, come quelle di cui, rispettivamente
  agli articoli 3, comma 1, ove è utilizzata la locuzione
  "formulazione a livello comunitario" che individua una sorta
  di competenza regionale al livello comunitario, 4, comma 2,
  lettera  c),  ove appare generico il riferimento a
  "criteri oggettivi" e, infine, 6, comma 11, ove, non essendo
  chiara la natura giuridica dell'atto, né il soggetto
  competente a porlo in essere, la disposizione non appare
  coerente con la disciplina della cessione del contratto come
  prevista dal codice civile;
       b)  all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione
  l'opportunità di una razionalizzazione della formulazione
  della disposizione, che appare suscettibile di ingenerare
  confusione a causa del ricorso a una pluralità di parametri
  non omogenei, a tal fine prevedendo la competenza delle
  regioni e delle province autonome di procedere alla
  riassegnazione, secondo criteri oggettivi stabiliti in accordo
  con l'Unione europea e sulla base delle politiche regionali di
  comparto;
       c)  all'articolo 5, comma 2, terzo periodo,
  considerato che il testo in più disposizioni subordina la
  previsione di posizioni soggettive di favore in capo alle
  associazioni dei produttori ad una specifica attivazione degli
  stessi, appare opportuno, al fine di evitare formulazioni tra
 
                              Pag. 12
 
  loro non omogenee o contraddittorie, prevedere uno specifico
  potere di iniziativa delle associazioni dei produttori;
       d)  all'articolo 6, comma 4, ultimo periodo, valuti
  la Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione,
  prevedendo, precipuamente, al fine di evitare incertezze
  nell'individuazione dei soggetti sottoposti al divieto, che
  non possano vendere, né affittare le quote, i soggetti di cui
  all'articolo 4, comma 2, lettera  e);
       e)  all'articolo 7, commi 1 e 2, che individua
  alcune sanzioni amministrative per la violazione di
  disposizioni riguardanti taluni aspetti della disciplina
  contenuta nel disegno di legge in esame, andrebbero
  espressamente indicati gli articoli (e i relativi commi) in
  cui vengono fissati i rispettivi obblighi;
       f)  all'articolo 7, comma 5, andrebbe espressamente
  richiamata la normativa applicabile alla disposizione che
  autorizza regioni e province autonome ad avvalersi (per
  ispezioni, verifiche e controlli) del Corpo forestale dello
  Stato, dello specifico Comando carabinieri per la tutela delle
  norme comunitarie e agroalimentari, nonché della Guardia di
  finanza, trattandosi di corpi di polizia a carattere
  statale;
       g)  all'articolo 8, comma 4, per ragioni di
  chiarezza del precetto normativo, andrebbe valutata
  l'opportunità di definire direttamente con disposizioni di
  carattere legislativo primario le eventuali forme di garanzia
  surrogatoria richieste".
     Il Comitato approva.
 
DATA=990323 FASCID=SMC13-475 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=48 SEDE=C1 NSTA=0475 TOTPAG=0178 TOTDOC=0206 NDOC=0006 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C48D CN PAGINIZ=0008 RIGINIZ=014 PAGFIN=0012 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=12 SORTRES=9903233 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00475 SORTNAV=59903230 00475 b00000 ZZSMC475 NDOC0006 TIPDOCB DOCTIT0006 NDOC0006



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