| Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento rinviato da
ultimo nella seduta del 16 marzo.
Alberto LEMBO, presidente, fa presente che la
Commissione di merito ha approvato alcuni emendamenti e ha
quindi trasmesso al Comitato il testo del disegno di legge
come emendato.
Vincenzo SINISCALCHI, relatore, illustra il
seguente schema di parere che tiene conto delle modifiche
introdotte nel disegno di legge dalla Commissione di
merito:
"PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
atteso che la quasi totalità delle nuove disposizioni
integra e modifica la disciplina legislativa in materia di
produzione lattiera, recata principalmente dalla legge n. 468
del 1992 e dal decreto-legge n. 411 del 1997, siano
esplicitamente indicate, al fine di non creare sovrapposizioni
tra disposizioni normative, le norme vigenti da abrogare, in
quanto incompatibili con la nuova disciplina introdotta dal
procedimento in esame;
all'articolo 8, comma 5, che prevede l'emanazione di un
regolamento per l'attuazione della legge, richiamando tuttavia
l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che
disciplina i regolamenti di delegificazione, e non quelli di
attuazione (per i quali andrebbe fatto rinvio al comma 3 della
legge n. 400 del 1988), sia esattamente definito l'ambito di
intervento del suddetto regolamento e, eventualmente, la sua
idoneità a delegificare le
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norme vigenti sulla materia, anche in considerazione del
fatto che la stessa disposizione prevede che cessi di
applicarsi la legge n. 468 del 1992 a decorrere dall'entrata
in vigore del regolamento;
e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 7, commi 1 e 2, che individua alcune
sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni
riguardanti taluni aspetti della disciplina contenuta nel
disegno di legge in esame, andrebbero espressamente indicati
gli articoli (e i relativi commi) in cui vengono fissati i
rispettivi obblighi;
all'articolo 7, comma 5, andrebbe espressamente
richiamata la normativa applicabile alla disposizione che
autorizza regioni e province autonome ad avvalersi (per
ispezioni, verifiche e controlli) del Corpo forestale dello
Stato, dello specifico Comando carabinieri per la tutela delle
norme comunitarie e agroalimentari, nonché della Guardia di
finanza, trattandosi di corpi di polizia a carattere
statale;
all'articolo 8, comma 4, per ragioni di chiarezza del
precetto normativo, andrebbe valutata l'opportunità di
definire direttamente con disposizioni di carattere
legislativo primario le eventuali forme di garanzia
surrogatoria richieste".
Alberto LEMBO, presidente, condivide lo schema di
parere proposto dal relatore e propone di integrarlo con una
premessa in cui si rilevi che, sotto il profilo del metodo, il
provvedimento, che costituisce il terzo intervento legislativo
sottoposto all'esame del Comitato in poco più di un anno sulla
medesima materia, appare inadeguato al perseguimento
dell'obiettivo del riassetto complessivo e sistematico della
disciplina del settore lattiero-caseario, come già
esplicitamente indicato dal Comitato nelle due precedenti
occasioni in cui ha avuto modo di esprimersi in proposito; ciò
in quanto detto provvedimento, pur contenendo alcune
disposizioni espressamente finalizzate a porre una disciplina
di ordine generale del settore, sotto il profilo della tecnica
legislativa, appare, tuttavia, inidoneo rispetto all'obiettivo
della semplificazione e del riordino della legislazione
vigente, dal momento che non si interviene direttamente sul
testo della legge n. 468 del 1992 con la tecnica della
novellazione, scaturendone, così, complessi problemi di
coordinamento e di sovrapposizione normativa la cui
risoluzione resta rimessa alla via interpretativa, e che
appaiono tali da conferire alla futura disciplina della
materia un ineliminabile grado di incertezza e di
aleatorietà.
Roberto BORRONI, sottosegretario di Stato per le
politiche agricole, nel ricordare che i precedenti
provvedimenti in materia hanno dovuto contemperare l'esigenza
di disciplinare la situazione contingente, che ha presentato
caratteri di emergenza, con l'esigenza di riordino e di
riassetto del settore; ritiene che con l'approvazione del
provvedimento in esame si possa, da un lato chiudere le
situazioni pendenti e dall'altro prevedere una disciplina che
abbia caratteri di stabilità.
Giovanni DI STASI, relatore per la XIII
Commissione, riconosce l'esistenza nel testo dei problemi
indicati dal relatore, ma, con riferimento all'osservazione da
lui proposta all'articolo 4, comma 8, ritiene preferibile
lasciare al Ministro per le risorse agricole e alla conferenza
Stato-Regioni, il compito di stabilire forme di garanzia
surrogatoria. Dopo aver ricordato che il testo in esame
proviene da un lungo e faticoso lavoro, anche emendativo,
svolto dalla Commissione di merito, che può aver dato luogo ad
alcune sovrapposizioni o incertezze di formulazione a causa
dei tempi limitati a disposizione, richiama l'attenzione del
Comitato su disposizioni ulteriori rispetto a quelle citate
dal relatore: si tratta dell'articolo 2, comma 1, ove
andrebbero chiariti i criteri di riferimento ai quali le
regioni e le province autonome dovrebbero attenersi e del
medesimo articolo, comma 2, ove l'utilizzazione della parola
"immediatamente" non consente di assicurare certezza
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in ordine al termine entro il quale deve essere effettuata la
ripartizione delle quote; appare generico anche il riferimento
contenuto all'articolo 3, comma 1, effettuato a "formulazione
a livello comunitario" che lascia intravedere una competenza a
livello comunitario delle regioni; all'articolo 4, comma 2,
lettera c) si fa riferimento a criteri di incerto
contenuto, mentre all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, per
ragioni di omogeneità con analoghe previsioni contenute nel
testo sembra opportuno disciplinare il potere di iniziativa
delle associazioni dei produttori; al medesimo articolo, comma
2, suscita perplessità il sesto periodo in quanto appare di
difficile applicazione; infine, l'articolo 6, comma 4, la
formulazione della disposizione potrebbe provocare incertezza
in merito ai soggetti sottoposti al divieto ivi indicato.
Franco FRATTINI ricorda che la Corte dei conti ha
depositato la relazione sull'ultimo quinquennio di attività
dell'AIMA in cui si individua, tra le concause delle frodi
avvenute negli ultimi cinque anni, la scarsa qualità del
sistema normativo che ha regolato la materia. Sarebbe utile
per il Comitato disporre di tale relazione, per valutare se
tenerne conto ai fini del parere da esprimere.
Condivide la considerazione del relatore presso la
Commissione agricoltura in merito all'articolo 2, comma 1, la
cui formulazione normativa appare confusa sia dal punto di
vista dei soggetti che dell'oggetto.
Sarebbe opportuno riformulare la disposizione riscrivendo
l'intero comma prevedendo che le regioni e le province
autonome procedano alla riassegnazione delle quote, in base a
criteri oggettivi stabiliti in accordo con l'Unione europea e
sulla base delle politiche regionali di comparto. Inoltre,
ritiene che all'articolo 6, comma 11, il contenuto del secondo
periodo non sia assolutamente chiaro, tanto meno alla luce
della disciplina della cessione di contratto stabilita dal
codice civile, essendo ovvio che, un volta ceduto il contratto
non lo si possa cedere ulteriormente.
Roberto BORRONI, sottosegretario di Stato per le
politiche agricole, concorda con le osservazioni del
deputato Frattini, evidenziando come le scelte del disegno di
legge vadano nel senso indicato dalla relazione della Corte
dei conti.
Gian Franco ANEDDA esprime perplessità in merito alla
formulazione dell'articolo 8, comma 6, ultimo periodo:
infatti, non è chiaro se cessi di avere applicazione la legge
n. 468 del 1992 o talune sue disposizioni e se tale cessazione
di efficacia, riguardando anche le successive modificazioni ed
integrazioni, coinvolga soltanto le disposizioni che recano
tali modificazioni e integrazioni o l'intero testo in cui esse
sono contenute. Da un punto di vista più in generale ritiene
che l'intero testo lasci molto a desiderare dal punto di vista
della buona tecnica legislativa.
Vincenzo SINISCALCHI, relatore, tenendo conto
delle considerazioni emerse nel corso della seduta formula la
seguente proposta di parere, come modificata:
"Il Comitato per la legislazione,
rilevato che, sotto il profilo del metodo, il
provvedimento in titolo, che costituisce il terzo intervento
legislativo sottoposto all'esame del Comitato in poco più di
un anno sulla medesima materia, appare inadeguato al
perseguimento dell'obiettivo del riassetto complessivo e
sistematico della disciplina del settore lattiero-caseario,
come già esplicitamente indicato dal Comitato nelle due
precedenti occasioni in cui ha avuto modo di esprimersi in
proposito; ciò in quanto detto provvedimento, pur contenendo
alcune disposizioni espressamente finalizzate a porre una
disciplina di ordine generale del settore, sotto il profilo
della tecnica legislativa, appare, tuttavia, inidoneo rispetto
all'obiettivo della semplificazione e
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del riordino della legislazione vigente, dal momento che non
si interviene direttamente sul testo della legge n. 468 del
1992 con la tecnica della novellazione, scaturendone, così,
complessi problemi di coordinamento e di sovrapposizione
normativa (considerati anche dalla Corte dei conti nell'ultima
relazione sull'attività dell'Aima, ritenendoli concausa dei
fenomeni di illegalità avvenuti nel settore) la cui
risoluzione resta rimessa alla via interpretativa, e che
appaiono tali da conferire alla futura disciplina della
materia un ineliminabile grado di incertezza e di
aleatorietà,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni sotto il profilo
dell'efficacia ai fini della semplificazione e del riordino
della legislazione vigente:
1. atteso che la quasi totalità delle nuove disposizioni
integra e modifica la disciplina legislativa in materia di
produzione lattiera, recata principalmente dalla legge n. 468
del 1992 e dal decreto-legge n. 411 del 1997, siano
esplicitamente indicate, al fine di non creare sovrapposizioni
tra disposizioni normative, le norme vigenti da abrogare, in
quanto incompatibili con la nuova disciplina introdotta dal
procedimento in esame;
2. all'articolo 8, comma 5, che prevede l'emanazione di
un regolamento per l'attuazione della legge, richiamando
tuttavia l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988,
che disciplina i regolamenti di delegificazione, e non quelli
di attuazione (per i quali andrebbe fatto rinvio al comma 3
della legge n. 400 del 1988), sia esattamente definito
l'ambito di intervento del suddetto regolamento e,
eventualmente, la sua idoneità a delegificare le norme vigenti
sulla materia, anche in considerazione del fatto che la stessa
disposizione prevede - con una formulazione che presenta
margini di incertezza, facendo riferimento alle disposizioni e
non alla legge nella sua interezza - che cessi di applicarsi
la legge n. 468 del 1992 a decorrere dall'entrata in vigore
del regolamento;
e con le seguenti osservazioni sotto il profilo della
chiarezza e proprietà della formulazione del testo:
a) appare opportuno eliminare dal testo le
espressioni di carattere generico e non tassativo che
potrebbero prestarsi a valutazioni discrezionali in sede di
applicazione; ciò appare evidente, ad esempio, per espressioni
di carattere temporale, come quella di cui all'articolo 2,
comma 2, ove è utilizzata la parola "immediatamente" che è
priva di una valenza temporale giuridicamente definita, nonché
per altre formulazioni, come quelle di cui, rispettivamente
agli articoli 3, comma 1, ove è utilizzata la locuzione
"formulazione a livello comunitario" che individua una sorta
di competenza regionale al livello comunitario, 4, comma 2,
lettera c), ove appare generico il riferimento a
"criteri oggettivi" e, infine, 6, comma 11, ove, non essendo
chiara la natura giuridica dell'atto, né il soggetto
competente a porlo in essere, la disposizione non appare
coerente con la disciplina della cessione del contratto come
prevista dal codice civile;
b) all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione
l'opportunità di una razionalizzazione della formulazione
della disposizione, che appare suscettibile di ingenerare
confusione a causa del ricorso a una pluralità di parametri
non omogenei, a tal fine prevedendo la competenza delle
regioni e delle province autonome di procedere alla
riassegnazione, secondo criteri oggettivi stabiliti in accordo
con l'Unione europea e sulla base delle politiche regionali di
comparto;
c) all'articolo 5, comma 2, terzo periodo,
considerato che il testo in più disposizioni subordina la
previsione di posizioni soggettive di favore in capo alle
associazioni dei produttori ad una specifica attivazione degli
stessi, appare opportuno, al fine di evitare formulazioni tra
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loro non omogenee o contraddittorie, prevedere uno specifico
potere di iniziativa delle associazioni dei produttori;
d) all'articolo 6, comma 4, ultimo periodo, valuti
la Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione,
prevedendo, precipuamente, al fine di evitare incertezze
nell'individuazione dei soggetti sottoposti al divieto, che
non possano vendere, né affittare le quote, i soggetti di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera e);
e) all'articolo 7, commi 1 e 2, che individua
alcune sanzioni amministrative per la violazione di
disposizioni riguardanti taluni aspetti della disciplina
contenuta nel disegno di legge in esame, andrebbero
espressamente indicati gli articoli (e i relativi commi) in
cui vengono fissati i rispettivi obblighi;
f) all'articolo 7, comma 5, andrebbe espressamente
richiamata la normativa applicabile alla disposizione che
autorizza regioni e province autonome ad avvalersi (per
ispezioni, verifiche e controlli) del Corpo forestale dello
Stato, dello specifico Comando carabinieri per la tutela delle
norme comunitarie e agroalimentari, nonché della Guardia di
finanza, trattandosi di corpi di polizia a carattere
statale;
g) all'articolo 8, comma 4, per ragioni di
chiarezza del precetto normativo, andrebbe valutata
l'opportunità di definire direttamente con disposizioni di
carattere legislativo primario le eventuali forme di garanzia
surrogatoria richieste".
Il Comitato approva.
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