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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435535
SMC0475-0007
Bollettino Giunte e Commissioni n. 475 del 23 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-475)
(suddiviso in 206 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.12 dello stampato)
             ...COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
 
 
...ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO
C71. LAVCOMM
C71.
Proposte di legge: Disciplina delle attività trasfusionali. (Testo unificato 71 e abb.). (Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
Alberto LEMBO, presidente. Carmelo CARRARA, relatore. Gian Franco ANEDDA. Vincenzo SINISCALCHI. Vasco GIANNOTTI, relatore per la XII Commissione.
Martedì 23 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Alberto LEMBO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Roberto Borroni, il relatore per la XII Commissione Vasco Giannotti ed il relatore per la XIII Commissione, Giovanni Di Stasi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230399 ZZSMC990323 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC475 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC48 ZZNO ZZCO16 ZZHH ZZII ZZFF
     Alberto LEMBO,  presidente,  sottolinea che la
  richiesta di parere è stata formulata espressamente su
  richiesta del relatore.
 
     Carmelo CARRARA,  relatore,  illustrando il
  contenuto del provvedimento, ne sottolinea la valenza di
  provvedimento finalizzato a disciplinare integralmente le
  attività trasfusionali e la produzione di emoderivati in
  sostituzione della vigente legge n. 107 del 1990.  A tal
  proposito rileva l'esigenza di chiarire in primo luogo, se le
  numerose disposizioni attuative della legge n. 107/90 siano da
  ritenersi abrogate a seguito dell'abrogazione delle legge
  medesima e quale debba essere conseguentemente il regime
  giuridico vigente nelle more dell'adozione delle nuove
  disposizioni attuative della proposta di legge.  Si pone,
  inoltre la questione dei termini previsti per l'adozione di
  tali atti, che potrebbero non risultare congruenti con quelli
  necessari per l'istituzione della Commissione nazionale per il
  servizio trasfusionale, chiamata ad esprimere il parere sugli
  atti medesimi.
     Sempre sotto l'aspetto generale del coordinamento
  normativo, occorre verificare il rispetto del riparto di
  competenze previsto dal complesso delle disposizioni delle
  proposta di legge - e, in particolare, di quelle del Capo III
  che innovano rispetto alla legge n. 107/90 - con il quadro
  definito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché
  la coerenza tra l'istituzione di un apposito sistema
  informativo dei servizi trasfusionali disposta dal testo in
  esame ed il sistema informativo della sanità già istituito in
  base alla normativa vigente.
     Rileva, inoltre, che la previsione, contenuta
  nell'articolo 8, comma 3, dell'articolazione in dipartimenti
  delle strutture della rete trasfusionale sembrerebbe
  presentare profili di sovrapposizione con l'autonomia
  organizzativa delle regioni, senza operare, peraltro, alcuna
  distinzione tra regioni a statuto ordinario e regioni a
  statuto speciale.  All'articolo 19, comma 2, si pone la
  questione della compatibilità del regime di favore previsto
  per la produzione degli emoderivati nazionali nei confronti
  dei principi e della normativa
 
                              Pag. 13
 
  dell'Unione europea: ciò sia in relazione all'obbligo di
  stabilimento in Italia, sia all'obbligo di utilizzo del plasma
  italiano, sia infine all'obbligo di rispetto da parte degli
  Stati membri degli stessi requisiti di sicurezza previsti
  dalla proposta di legge; all'articolo 26, andrebbe, infine,
  valutata la coerenza delle disposizioni ivi previste con la
  disciplina generale in materia fiscale e tributaria.
     Sotto il profilo della chiarezza osserva che appaiono
  dubbie alcune espressioni utilizzate in maniera non coerente
  ed omogenea nel corpo del provvedimento, quale ad esempio la
  dizione "sangue e suoi derivati" di cui all'articolo 1, comma
  1, l'espressione "cellule staminali emopoietiche cordonali" di
  cui all'articolo 2, comma 1, lett.  a);  così come non
  appare chiaramente definita la nozione di "tariffe massime" di
  cui all'articolo 4 comma 2 relative ai costi di produzione
  degli emoderivati, in relazione a quella che stabilisce invece
  la fissazione di un "prezzo unitario" per la cessione di unità
  di sangue e dei suoi componenti (articolo 4, comma 6), e a
  quella che impone la definizione di "tariffe di rimborso"
  delle attività delle associazioni dei donatori di sangue
  (articolo 6, comma 3) e, infine, quella che demanda allo
  schema di convenzione la determinazione dei meccanismi per
  l'aggiornamento dei prezzi (articolo 19, comma 4, lettera
  o).
     Sempre con riferimento al profilo della chiarezza,
  all'articolo 4 comma 3 si prevede la gratuità per i pazienti
  di tutte le spese sostenute per l'approvvigionamento del
  sangue, mentre al contrario, l'articolo 10, comma 3,
  stabilisce, per i pazienti ricoverati nelle strutture
  sanitarie private, la possibilità di vedersi addebitare le
  spese sostenute dalla struttura sanitaria medesima per
  l'erogazione della terapia trasfusionale, ferma restando la
  possibilità di richiedere il rimborso successivo alla
  regione.
     Ravvisa, inoltre, l'esistenza di un contrasto tra
  l'articolo 12, comma 1, lettera  e),  che attribuisce al
  centro regionale di coordinamento e compensazione la funzione
  di definire "disposizioni" per l'invio del plasma alle aziende
  produttrici di emoderivati nonché per la cessione di sangue e
  di emocomponenti alle aziende produttrici di emodiagnostici e
  l'articolo 18, comma 1, lettera  g),  che affida alle
  regioni il compito di emanare direttive per l'invio di plasma
  alle aziende produttrici di emoderivati e per il controllo
  della distribuzione degli emoderivati ottenuti; altrettanto
  appare dubbia la disposizione di cui all'articolo 9, comma 2,
  lettera  b),  numero 6), che rinvia, ai fini della
  promozione del buon uso del sangue, alle linee guida definite
  dal comitato previsto dall'articolo 14, mentre al contrario,
  tali linee guida risulterebbero in realtà predisposte dal
  Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 15, comma 2,
  lettera  e).
     Più in generale osserva come appaia particolarmente
  rafforzato il ruolo del Ministero della sanità, come si può
  desumere anche dall'articolo 15, comma 2, lettera  c),
  che attribuisce al Ministro della sanità il compito di
  definire i criteri di finanziamento e di compensazione degli
  scambi interregionali di sangue e di emoderivati e la cui
  disposizione dovrebbe essere coordinata con quanto previsto
  dall'articolo 4, comma 5, che rimette tale funzione ad un atto
  di intesa tra lo Stato e le regioni.
     All'articolo 19, comma 2, sembra opportuno chiarire se gli
  emoderivati prodotti al di fuori del territorio nazionale, e
  le cellule staminali emopoietiche per uso di trapianto
  importate in Italia, possano essere posti a carico del fondo
  sanitario nazionale così come è previsto per quelli nazionali
  ai sensi dell'articolo 4, comma 4, secondo periodo Rileva,
  inoltre, come sempre al medesimo articolo 19, comma 2, lettera
  b),  sia contenuto un rinvio ad una metodologia di
  controllo che, essendo attualmente contenuta in atti non
  legislativi, viene, in questo modo, sostanzialmente
  legificata.
     Osserva, infine, che la Commissione dovrebbe valutare
  all'articolo 22, l'opportunità di differenziare le diverse
  fattispecie sanzionabili, dal punto di vista dell'allarme
  sociale, sia con riferimento all'attività
 
                              Pag. 14
 
  materiale concretamente svolta, sia con riguardo all'assenza
  delle prescritte autorizzazioni.
 
     Alberto LEMBO,  presidente,  rileva come la
  formulazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera
  b),  possa suscitare perplessità, in quanto sembrerebbe
  indicare il metodo PCR test come unico metodo diagnostico
  accettato per i fini previsti dalla norma stessa.
 
     Gian Franco ANEDDA, manifestando perplessità sulle
  caratteristiche che devono connotare la donazione di sangue,
  ai sensi dell'articolo 1, comma 2, solleva forti riserve sul
  numero di regolamenti di attuazione previsti dal testo in
  esame, ritenendo che a tale inconveniente si potrebbe ovviare
  con la previsione di un testo unico regolamentare, nel quale
  potrebbero essere accorpate tutte le norme di attuazione.
     Rileva, inoltre, che la genericità di alcune espressioni
  utilizzate, quale quelle di cui all'articolo 19, comma 2, è
  tale da lasciare ampi margini di discrezionalità in sede di
  applicazione delle norme.
 
     Vincenzo SINISCALCHI concorda con le osservazioni del
  collega Anedda, in particolare con riferimento alla necessità
  di accorpare in un unico testo regolamentare le norme
  secondarie e alla necessità di individuare puntualmente gli
  spazi riservati alla disciplina di secondo grado da attuarsi
  in particolare con decreti del Ministero della sanità, al fine
  di evitare la formulazione di norme in bianco, tantopiù
  pericolose quando si riferiscano comunque ad attività che
  possono avere rilevanza penale.
 
     Vasco GIANNOTTI,  relatore per la XII Commissione,
  fa presente che, avendo scelto la Commissione di merito la via
  della riscrittura dell'intera disciplina della materia,
  anziché delle modifiche puntuali alla legge n. 107, si è reso
  necessario ricorrere al rinvio allo strumento regolamentare.
  Inoltre, la Commissione di merito ha ritenuto opportuno
  costituire, come corpo unitario presso il Ministero della
  sanità, il servizio per l'autosufficienza del sangue, anziché
  un'apposita agenzia, in quanto un simile soggetto avrebbe
  creato diversi problemi.  Quanto alla questione delle sanzioni
  è vero che nel nostro ordinamento vige il principio della
  libertà e gratuità della donazione, ma è anche vero che in
  altri Paesi è prevista la possibilità di retribuire la
  donazione; si tratta di una possibilità che presenta margini
  di rischio nella sicurezza, ma non esclude comunque il
  carattere di donazione nel senso di scelta volontaria.
     Con riferimento al rilievo del Presidente in merito al
  richiamo esplicito contenuto nell'articolo 19, comma 2,
  lettera  b),  al PCR test, condivide le perplessità
  esposte e fa presente che tale richiamo è stato inserito solo
  al fine di indicare una metodologia che allo stato costituisce
  la migliore disponibile.
     In ogni caso, invita il Comitato a formulare tutte le
  osservazioni che ritenga opportune sulle questioni in
  discussione, in quanto potranno fornire utili indicazioni alla
  Commissione di merito ai fini di un miglioramento del
  testo.
 
     Alberto LEMBO,  presidente,  considerati i
  concomitanti impegni dei membri del Comitato presso le
  Commissioni di merito, sospende la seduta.
 
     La seduta, sospesa alle 12, riprende alle 14,50.
 
     Carmelo CARRARA,  relatore,  alla luce del
  dibattito testé svolto, formula la seguente proposta di
  parere:
     "Il Comitato per la legislazione,
       esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
       con le seguenti condizioni sotto il profilo
  dell'efficacia per il riordino e la semplificazione della
  legislazione vigente:
       1. considerando che il provvedimento in esame
  sostituisce integralmente la legge
 
                              Pag. 15
 
  n. 107 del 1990, siano opportunamente definiti i necessari
  profili di coordinamento e riordino della legislazione, con
  particolare riguardo ai seguenti aspetti: sia in primo luogo
  chiarito se anche le disposizioni attuative della citata legge
  n. 107 debbano ritenersi abrogate a seguito dell'abrogazione
  della legge medesima; sia inoltre definito il regime giuridico
  vigente nelle more dell'adozione delle nuove disposizioni
  attuative; siano infine definiti i termini previsti per
  l'adozione di tali atti, che potrebbero non essere congruenti
  con quelli necessari per l'istituzione della Commissione
  nazionale per il servizio trasfusionale, chiamata ad esprimere
  il parere sugli atti medesimi.
       2. sia garantito il rispetto del riparto di competenze
  previsto dal complesso delle disposizioni delle proposta di
  legge - in particolare, di quelle del Capo III che innovano
  rispetto alla legge n. 107/90 - con il quadro definito dal
  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale
  all'articolo 112, comma 3, lettera  f),  prevede che resti
  invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni
  stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le
  funzioni concernenti il sangue umano e i suoi componenti
  nonché per la produzione di plasmaderivati.  Occorre altresì
  valutare il rispetto delle competenze regionali in relazione
  all'ampia e dettagliata disciplina del Centro di coordinamento
  e compensazione che rappresenta, per esplicita previsione
  dell'articolo 12, comma 1, una "struttura
  tecnico-amministrativa" della regione;
       e con le seguenti osservazioni sotto il profilo del
  coordinamento con la legislazione vigente:
       a)  andrebbe valutata l'opportunità di prevedere
  adeguate forme di semplificazione della disciplina di rango
  secondario, prevedendo in tal senso la possibilità di adozione
  di un unico corpo normativo che unifichi tutte le disposizioni
  regolamentari ed attuative previste dal provvedimento;
       b)  all'articolo 5, consideri la Commissione
  l'opportunità di garantire la coerenza tra l'istituzione di un
  apposito sistema informativo dei servizi trasfusionali ed il
  sistema informativo della sanità già istituito in base alla
  normativa vigente;
       c)  sembra opportuno evitare che si creino
  sovrapposizioni con l'autonomia organizzativa delle regioni in
  relazione alla previsione, contenuta nell'articolo 8 comma 3,
  dell'articolazione in dipartimenti delle strutture della rete
  trasfusionale;
       d)  l'articolo 15, comma 1, che prevede la
  creazione di un'apposita struttura nell'ambito del Ministero
  della sanità per assicurare l'autosufficienza nazionale del
  sangue, dotata di idonee risorse di personale, finanziarie ed
  organizzative, andrebbe valutato anche alla luce delle
  disposizioni che prevedono il riordino complessivo del
  Ministero della sanità (legge n. 59/97 e legge n. 419/98);
       e)  all'articolo 19, comma 2, appare opportuno
  valutare la compatibilità del regime di favore previsto per la
  produzione degli emoderivati nazionali nei confronti dei
  principi e della normativa dell'Unione europea: ciò sia in
  relazione all'obbligo di stabilimento in Italia, sia
  all'obbligo di utilizzo del plasma italiano, sia infine
  all'obbligo di rispetto da parte degli Stati membri degli
  stessi requisiti di sicurezza previsti dalla proposta di
  legge;
       f)  all'articolo 26, andrebbe valutata la coerenza
  delle disposizioni ivi previste con la disciplina generale in
  materia fiscale e tributaria;
       g) sotto il profilo della chiarezza e proprietà di
  formulazione del testo:
       h)  in linea generale, appare opportuno eliminare
  tutte le espressioni ed i termini, frequentemente ricorrenti
  nel testo, che hanno carattere generico e non tassativo e che
  possono implicare una valutazione discrezionale in sede
  applicativa, con particolare riferimento agli ampi poteri
  attribuiti al Ministro della sanità, soprattutto in un settore
  nel quale sono
 
                              Pag. 16
 
  previste nuove fattispecie di reato la cui individuazione
  andrebbe rimessa al legislatore ordinario.  Andrebbe in
  particolare precisata la locuzione "adeguate dimensioni" di
  cui all'articolo 19, comma 2, necessaria ad individuare i
  soggetti destinatari della disposizione in esame;
       i)  all'articolo 1, comma 1, la dizione "sangue e
  suoi derivati", in assenza di ulteriori specificazioni,
  potrebbe presentare difficoltà di applicazione in connessione
  alle diverse definizioni contenute nel testo come, ad esempio,
  nell'articolo 2, comma 1, ovvero nell'articolo 4, comma 3, o
  nell'articolo 18, comma 1, lettera  h);
       j)  all'articolo 2, comma 1, lettera  a)  la
  Commissione di merito dovrebbe valutare se l'utilizzo
  dell'espressione "cellule staminali emopoietiche cordonali",
  alla luce delle locuzioni utilizzate negli articoli
  successivi, possa provocare dubbi interpretativi ai fini
  dell'esegesi normativa;
       k)  all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione
  l'opportunità di chiarire la disposizione che prevede la
  definizione di "tariffe massime" relative ai costi di
  produzione degli emoderivati: tale disposizione non appare
  chiaramente definita, in relazione a quella che stabilisce
  invece la fissazione di un "prezzo unitario" per la cessione
  di unità di sangue e dei suoi componenti (articolo 4, comma
  6), con l'altra che impone la definizione di "tariffe di
  rimborso" delle attività delle associazioni dei donatori di
  sangue (articolo 6, comma 3) o, infine, con quella che demanda
  allo schema di convenzione la determinazione dei meccanismi
  per l'aggiornamento dei prezzi (articolo 19, comma 4, lettera
  o);
       l)  appare opportuno coordinare l'articolo 4, comma
  3, che prevede la gratuità per i pazienti di tutte le spese
  sostenute per l'approvvigionamento del sangue; con l'articolo
  10, comma 3, che stabilisce, per i pazienti ricoverati nelle
  strutture sanitarie private, la possibilità di vedersi
  addebitare le spese sostenute dalla struttura sanitaria
  medesima per l'erogazione della terapia trasfusionale, ferma
  restando la possibilità di richiedere il rimborso
  successivamente alla regione;
       m)  valuti la Commissione l'opportunità di chiarire
  la formulazione dell'articolo 12, comma 1, lettera  e),
  che introduce la previsione di prodotti "emodiagnostici" la
  cui definizione non è ricompresa in quelle di cui all'articolo
  2;
       n)  appare opportuno coordinare l'articolo 12,
  comma 1, lettera  e),  che attribuisce al centro regionale
  di coordinamento e compensazione la funzione di definire
  "disposizioni" per l'invio del plasma alle aziende produttrici
  di emoderivati nonché per la cessione di sangue e di
  emocomponenti alle aziende produttrici di emodiagnostici, con
  l'articolo 18, comma 1, lettera  g),  il quale affida alle
  regioni il compito di emanare direttive per l'invio di plasma
  alle aziende produttrici di emoderivati e per il controllo
  della distribuzione degli emoderivati ottenuti;
       o)  sembra opportuno valutare la portata normativa
  dell'articolo 9, comma 2, lettera  b),  numero 6), che
  rinvia, ai fini della promozione del buon uso del sangue, alle
  linee guida definite dal comitato previsto dall'articolo 14:
  al contrario, tali linee guida risulterebbero in realtà
  predisposte dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo
  15, comma 2, lettera  e);
       p)  valuti la Commissione l'opportunità di
  coordinare l'articolo 15, comma 2, lettera  c),  che
  attribuisce al Ministro della sanità il compito di definire i
  criteri di finanziamento e di compensazione degli scambi
  interregionali di sangue e di emoderivati; con quanto previsto
  dall'articolo 4, comma 5, che rimette tale funzione ad un atto
  di intesa tra lo Stato e le regioni;
       q)  appare opportuno riconsiderare l'articolo 16,
  comma 3, che prevede la rilevazione dei dati periodici
  relativi al settore trasfusionale mediante il registro del
  sangue, strumento quest'ultimo non disciplinato in altra parte
  della proposta di legge, anche in relazione all'istituzione
 
                              Pag. 17
 
  di uno specifico sistema informativo dei servizi
  trasfusionali previsto dall'articolo 5;
       r)  all'articolo 19, comma 2, sembra opportuno
  chiarire se gli emoderivati prodotti al di fuori del
  territorio nazionale, e le cellule staminali emopoietiche per
  uso di trapianto importate in Italia, possano essere posti a
  carico del fondo sanitario nazionale così come è previsto per
  quelli nazionali ai sensi dell'articolo 4, comma 4, secondo
  periodo;
       s)  all'articolo 19, comma 2, lettera  b),
  valuti la Commissione l'opportunità di chiarire la portata del
  riferimento alla raccomandazione ivi citata, nel senso di
  prevedere la possibilità di utilizzo di metodi analoghi al PCR
  test, che sembra costituire allo stato la migliore metodologia
  utilizzabile;
       t)  all'articolo 22 valuti la Commissione
  l'opportunità di differenziare le diverse fattispecie
  sanzionabili, dal punto di vista dell'allarme sociale, sia con
  riferimento all'attività materiale concretamente svolta, sia
  con riguardo all'assenza delle prescritte autorizzazioni.
     Il Comitato approva.
 
     La seduta termina alle 15.10.
 
DATA=990323 FASCID=SMC13-475 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=48 SEDE=C1 NSTA=0475 TOTPAG=0178 TOTDOC=0206 NDOC=0007 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C48D FCN PAGINIZ=0012 RIGINIZ=030 PAGFIN=0017 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=17 SORTRES=9903233 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00475 SORTNAV=59903230 00475 b00000 ZZSMC475 NDOC0007 TIPDOCB DOCTIT0007 NDOC0007



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