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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435545
SMC0475-0017
Bollettino Giunte e Commissioni n. 475 del 23 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-475)
(suddiviso in 206 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.29 dello stampato)
               ...I COMMISSIONE PERMANENTE
  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
 
 
...PARERE SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Raffaele CANANZI. Franco FRATTINI. Alberto DI LUCA. Antonio MACCANICO, presidente.
Martedì 23 marzo 1999 - Presidenza del Presidente Antonio MACCANICO - Interviene il Sottosegretario di Stato per gli esteri Umberto Ranieri.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230399 ZZSMC990323 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC475 ZZ13 ZZD ZZC1 ZZNO ZZXX ZZFF
  (Seguito dell'esame e rinvio).
 
     La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 17
  marzo 1999.
 
     Raffaele CANANZI (PD-U), dopo aver sottolineato come il
  giudizio sulla legittimità dell'articolo 7 del provvedimento
  in esame debba essere complessivo, in quanto riferito alla
  intera vicenda normativa che ha caratterizzato la
  programmazione dei flussi per il 1998, evidenzia il carattere
  straordinario e la natura strettamente transitoria della
  disposizione di cui al citato articolo 7, il quale non prevede
  alcuna sanatoria, dal momento che esso provvede ad esplicitare
  alcuni contenuti impliciti del testo unico sull'immigrazione.
  Nel ricordare come l'articolo 47 della legge n. 40 del 1998
  prevedesse due distinte deleghe, la prima delle quali
  riguardante l'emanazione di un testo unico di coordinamento e
  la seconda riferita alla adozione di decreti legislativi
  recanti disposizioni correttive della medesima legge n. 40 del
  1998 per assicurare una migliore attuazione dei princìpi di
  quest'ultima, osserva che l'articolo 7 dello schema di decreto
  legislativo in esame è appunto finalizzato ad assicurare una
  migliore attuazione dei princìpi della legge n. 40 del 1998,
  provvedendo a regolarizzare la situazione di quei cittadini
  extracomunitari che risultino in possesso dei requisiti
  previsti dal testo unico.  Sarebbe, infatti, assai singolare
  espellere dall'Italia gli immigrati privi di permesso di
  soggiorno ma, ciò nondimeno, in possesso dei requisiti
  previsti dalla legge, per poi riammetterli successivamente nel
  territorio nazionale.
     Osserva, poi, che l'articolo 13, comma 15, del testo unico
  dispone che le norme in materia di espulsione immediata non si
  applichino agli immigrati che dimostrino di aver risieduto in
  Italia anteriormente alla data di entrata in vigore della
  legge
 
                              Pag. 30
 
  n. 40 del 1998.  In tal senso, il meccanismo previsto dalla
  legge è configurato in modo tale che - in assenza di una
  disposizione quale quella di cui all'articolo 7 del
  provvedimento in esame - si sarebbe prodotto, in conseguenza
  dell'applicazione dell'articolo 14 del medesimo testo unico,
  un vasto contenzioso giurisdizionale.
     Quanto, infine, all'articolo 4, non ritiene che
  l'inserimento di un comma 2- bis  all'articolo 33 del
  testo unico sollevi particolari problemi, in quanto il
  rimpatrio dei minori rappresenta una attività amministrativa,
  dovendo il giudice intervenire soltanto in pendenza di un
  procedimento giurisdizionale instaurato nei confronti del
  minore.
 
     Franco FRATTINI (FI) ritiene che l'articolo 7 dello
  schema di decreto legislativo contrasti con i parametri cui il
  Governo è tenuto ad attenersi, ai sensi dell'articolo 76 della
  Costituzione, in sede di adozione dei decreti legislativi.
  Dopo aver ricordato che la prassi di conferire al Governo
  deleghe legislative correttive fu inaugurata all'epoca del
  Governo Ciampi, per far fronte a situazioni emergenti nel
  corso della prima attuazione dei decreti principali in modo da
  ricomprendere nella disciplina recata da questi ultimi gli
  elementi sopravvenuti derivanti dalla loro stessa
  applicazione, evidenzia come i canoni di legittimità dei
  decreti legislativi correttivi debbano essere esattamente
  definiti.  Nel merito, tra i princìpi di cui il provvedimento
  in esame dovrebbe assicurare una migliore attuazione figura
  quello della programmazione dei flussi: a tale proposito,
  occorrerebbe chiedersi, sul piano del diritto intertemporale,
  quale avrebbe dovuto essere la sorte dei duecentomila
  immigrati che avrebbero dovuto, secondo il criterio della
  programmazione dei flussi, fare ingresso in Italia nel corso
  di sei anni.  Al riguardo, sottolinea che l'unico strumento
  utilizzabile per perseguire il fine di cui all'articolo 7 del
  provvedimento in esame non poteva che consistere nella
  introduzione nell'ordinamento di una nuova disposizione
  immediatamente precettiva, adottata, ad esempio, con un
  decreto-legge.  A ciò si aggiunga che la questione oggetto
  dell'articolo 7 attiene a profili di diritto intertemporale, i
  quali - essendo per loro natura transitori - avrebbero dovuto
  essere disciplinati al di fuori del  corpus  normativo del
  testo unico sull'immigrazione.
 
     Alberto DI LUCA (FI), nell'associarsi a quanto testé
  osservato dal deputato Frattini, sottolinea come al Governo
  sia mancato il coraggio di adottare un decreto-legge per
  disciplinare la questione oggetto dell'articolo 7 del
  provvedimento in esame.  Osserva, inoltre, come si stia
  consolidando un metodo in virtù del quale il Governo, in
  materia di immigrazione, elude il dettato costituzionale e
  disattende gli stessi interessi degli immigrati regolari e dei
  cittadini italiani.  Ritiene, poi, che per numerosi immigrati i
  contratti di lavoro dei quali essi si dichiarano titolari
  siano, in realtà, fittizi.  In definitiva, il risultato
  dell'operazione compiuta dal Governo con l'articolo 7 dello
  schema di decreto legislativo in esame è quello di gettare
  nelle braccia della criminalità le persone interessate alla
  sanatoria.
 
     Antonio MACCANICO,  presidente,  rinvia, infine, il
  seguito dell'esame a domani, mercoledì 24 marzo 1999.
 
     La seduta termina alle 12.10.
 
DATA=990323 FASCID=SMC13-475 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=01 SEDE=XX NSTA=0475 TOTPAG=0178 TOTDOC=0206 NDOC=0017 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C1 D PAGINIZ=0029 RIGINIZ=034 PAGFIN=0030 RIGFIN=061 UPAG=NO PAGEIN=29 PAGEFIN=30 SORTRES=9903233 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00475 SORTNAV=59903230 00475 b00000 ZZSMC475 NDOC0017 TIPDOCB DOCTIT0017 NDOC0017



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