| (Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 17
marzo 1999.
Raffaele CANANZI (PD-U), dopo aver sottolineato come il
giudizio sulla legittimità dell'articolo 7 del provvedimento
in esame debba essere complessivo, in quanto riferito alla
intera vicenda normativa che ha caratterizzato la
programmazione dei flussi per il 1998, evidenzia il carattere
straordinario e la natura strettamente transitoria della
disposizione di cui al citato articolo 7, il quale non prevede
alcuna sanatoria, dal momento che esso provvede ad esplicitare
alcuni contenuti impliciti del testo unico sull'immigrazione.
Nel ricordare come l'articolo 47 della legge n. 40 del 1998
prevedesse due distinte deleghe, la prima delle quali
riguardante l'emanazione di un testo unico di coordinamento e
la seconda riferita alla adozione di decreti legislativi
recanti disposizioni correttive della medesima legge n. 40 del
1998 per assicurare una migliore attuazione dei princìpi di
quest'ultima, osserva che l'articolo 7 dello schema di decreto
legislativo in esame è appunto finalizzato ad assicurare una
migliore attuazione dei princìpi della legge n. 40 del 1998,
provvedendo a regolarizzare la situazione di quei cittadini
extracomunitari che risultino in possesso dei requisiti
previsti dal testo unico. Sarebbe, infatti, assai singolare
espellere dall'Italia gli immigrati privi di permesso di
soggiorno ma, ciò nondimeno, in possesso dei requisiti
previsti dalla legge, per poi riammetterli successivamente nel
territorio nazionale.
Osserva, poi, che l'articolo 13, comma 15, del testo unico
dispone che le norme in materia di espulsione immediata non si
applichino agli immigrati che dimostrino di aver risieduto in
Italia anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge
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n. 40 del 1998. In tal senso, il meccanismo previsto dalla
legge è configurato in modo tale che - in assenza di una
disposizione quale quella di cui all'articolo 7 del
provvedimento in esame - si sarebbe prodotto, in conseguenza
dell'applicazione dell'articolo 14 del medesimo testo unico,
un vasto contenzioso giurisdizionale.
Quanto, infine, all'articolo 4, non ritiene che
l'inserimento di un comma 2- bis all'articolo 33 del
testo unico sollevi particolari problemi, in quanto il
rimpatrio dei minori rappresenta una attività amministrativa,
dovendo il giudice intervenire soltanto in pendenza di un
procedimento giurisdizionale instaurato nei confronti del
minore.
Franco FRATTINI (FI) ritiene che l'articolo 7 dello
schema di decreto legislativo contrasti con i parametri cui il
Governo è tenuto ad attenersi, ai sensi dell'articolo 76 della
Costituzione, in sede di adozione dei decreti legislativi.
Dopo aver ricordato che la prassi di conferire al Governo
deleghe legislative correttive fu inaugurata all'epoca del
Governo Ciampi, per far fronte a situazioni emergenti nel
corso della prima attuazione dei decreti principali in modo da
ricomprendere nella disciplina recata da questi ultimi gli
elementi sopravvenuti derivanti dalla loro stessa
applicazione, evidenzia come i canoni di legittimità dei
decreti legislativi correttivi debbano essere esattamente
definiti. Nel merito, tra i princìpi di cui il provvedimento
in esame dovrebbe assicurare una migliore attuazione figura
quello della programmazione dei flussi: a tale proposito,
occorrerebbe chiedersi, sul piano del diritto intertemporale,
quale avrebbe dovuto essere la sorte dei duecentomila
immigrati che avrebbero dovuto, secondo il criterio della
programmazione dei flussi, fare ingresso in Italia nel corso
di sei anni. Al riguardo, sottolinea che l'unico strumento
utilizzabile per perseguire il fine di cui all'articolo 7 del
provvedimento in esame non poteva che consistere nella
introduzione nell'ordinamento di una nuova disposizione
immediatamente precettiva, adottata, ad esempio, con un
decreto-legge. A ciò si aggiunga che la questione oggetto
dell'articolo 7 attiene a profili di diritto intertemporale, i
quali - essendo per loro natura transitori - avrebbero dovuto
essere disciplinati al di fuori del corpus normativo del
testo unico sull'immigrazione.
Alberto DI LUCA (FI), nell'associarsi a quanto testé
osservato dal deputato Frattini, sottolinea come al Governo
sia mancato il coraggio di adottare un decreto-legge per
disciplinare la questione oggetto dell'articolo 7 del
provvedimento in esame. Osserva, inoltre, come si stia
consolidando un metodo in virtù del quale il Governo, in
materia di immigrazione, elude il dettato costituzionale e
disattende gli stessi interessi degli immigrati regolari e dei
cittadini italiani. Ritiene, poi, che per numerosi immigrati i
contratti di lavoro dei quali essi si dichiarano titolari
siano, in realtà, fittizi. In definitiva, il risultato
dell'operazione compiuta dal Governo con l'articolo 7 dello
schema di decreto legislativo in esame è quello di gettare
nelle braccia della criminalità le persone interessate alla
sanatoria.
Antonio MACCANICO, presidente, rinvia, infine, il
seguito dell'esame a domani, mercoledì 24 marzo 1999.
La seduta termina alle 12.10.
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