| La I Commissione,
esaminato lo schema di regolamento concernente
l'organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali
generali dell'Amministrazione centrale del Ministero degli
affari esteri;
rilevato che lo schema di regolamento razionalizza in
modo rilevante l'organizzazione del Ministero degli affari
esteri, riarticolando le competenze delle Direzioni generali
secondo criteri di maggiore omogeneità e perseguendo un
maggior equilibrio tra criterio geografico e criterio
tematico, attraverso l'istituzione di cinque Direzioni
territoriali - cui è affidata la trattazione integrata di
tutti gli aspetti dei rapporti bilaterali dell'Italia e
l'elaborazione di politiche regionali coerenti - e il
mantenimento di Direzioni generali tematiche nei settori per i
quali si rende necessaria una impostazione unitaria;
sottolineata altresì l'importanza delle disposizioni
concernenti l'esercizio delle funzioni di coordinamento
politico e amministrativo-gestionale - il primo esercitato
dagli organi politici, il secondo affidato alla responsabilità
della Segreteria generale -, nonché delle attività di
coordinamento in itinere, attraverso la previsione di
procedure di lavoro atte ad assicurare un coordinamento
permanente e completo tra gli uffici interessati;
rilevata la necessità di mantenere le funzioni di
direttore politico, sebbene lo schema di regolamento non
preveda una specifica figura dirigenziale al riguardo, al fine
di assicurare una maggiore incisività alla funzione di
rappresentanza esterna, attraverso una congrua ripartizione
dei compiti fra il direttore per le organizzazioni
internazionali e i diritti umani per gli ambiti di carattere
generale, e i direttori geografici per le aree di rispettiva
competenza;
ritenuto che la nuova Direzione generale per
l'integrazione europea rappresenti una innovazione di rilievo,
comportando essa l'applicazione sul piano comunitario della
metodologia di approccio integrato propria delle Direzioni
geografiche, con una rinnovata capacità di coordinamento
triangolare tra l'amministrazione centrale del Ministero degli
affari esteri, la rappresentanza italiana presso l'Unione
europea e le altre Amministrazioni statali competenti per
specifiche materie;
ritenuta, peraltro, la necessità di procedere ad una
attenta valutazione delle implicazioni di natura istituzionale
derivanti dalla istituzione di una Direzione generale per
l'integrazione europea, sotto il profilo di un più preciso
inquadramento dei rapporti con le funzioni in materia affidate
alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
1. all'articolo 6, comma 3, sarebbe necessario specificare
le modalità del raccordo tra la Direzione generale per
l'integrazione europea e l'apposito Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al fine di assicurare una impostazione
unitaria all'elaborazione delle politiche europee, che potrà
essere successivamente completata in sede di adozione del
decreto legislativo di razionalizzazione dell'ordinamento
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della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
PARERE APPROVATO
La I Commissione,
esaminato lo schema di regolamento concernente
l'organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali
generali dell'Amministrazione centrale del Ministero degli
affari esteri;
rilevato che lo schema di regolamento razionalizza in
modo rilevante l'organizzazione del Ministero degli affari
esteri, riarticolando le competenze delle Direzioni generali
secondo criteri di maggiore omogeneità e perseguendo un
maggior equilibrio tra criterio geografico e criterio
tematico, attraverso l'istituzione di cinque Direzioni
territoriali - cui è affidata la trattazione integrata di
tutti gli aspetti dei rapporti bilaterali dell'Italia e
l'elaborazione di politiche regionali coerenti - e il
mantenimento di Direzioni generali tematiche nei settori per i
quali si rende necessaria una impostazione unitaria;
sottolineata altresì l'importanza delle disposizioni
concernenti l'esercizio delle funzioni di coordinamento
politico e amministrativo-gestionale - il primo esercitato
dagli organi politici, il secondo affidato alla responsabilità
della Segreteria generale -, nonché delle attività di
coordinamento in itinere, attraverso la previsione di
procedure di lavoro atte ad assicurare un coordinamento
permanente e completo tra gli uffici interessati;
rilevata la necessità di mantenere le funzioni di
direttore politico, sebbene lo schema di regolamento non
preveda una specifica figura dirigenziale al riguardo, al fine
di assicurare una maggiore incisività alla funzione di
rappresentanza esterna, attraverso una congrua ripartizione
dei compiti fra il direttore per le organizzazioni
internazionali e i diritti umani per gli ambiti di carattere
generale, e i direttori geografici per le aree di rispettiva
competenza;
ritenuto che la nuova Direzione generale per
l'integrazione europea rappresenti una innovazione di rilievo,
comportando essa l'applicazione sul piano comunitario della
metodologia di approccio integrato propria delle Direzioni
geografiche, con una rinnovata capacità di coordinamento
triangolare tra l'amministrazione centrale del Ministero degli
affari esteri, la rappresentanza italiana presso l'Unione
europea e le altre Amministrazioni statali competenti per
specifiche materie;
ritenuta, peraltro, la necessità di procedere ad una
attenta valutazione delle implicazioni di natura istituzionale
derivanti dalla istituzione di una Direzione generale per
l'integrazione europea, sotto il profilo di un più preciso
inquadramento dei rapporti con le funzioni in materia affidate
alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
considerato, infine, che lo schema di regolamento in
esame interviene in un contesto che sarà successivamente
aggiornato alla luce del decreto legislativo di riforma
dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e
dei Ministeri, previsto dall'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
1. all'articolo 6, comma 3, sarebbe necessario specificare
le modalità del raccordo tra la Direzione generale per
l'integrazione europea e l'apposito Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al fine di assicurare una impostazione
unitaria all'elaborazione delle politiche europee, che potrà
essere successivamente completata in sede di adozione del
decreto legislativo di razionalizzazione dell'ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
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