| Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Antonio BOCCIA, presidente, sostituendo il
relatore, osserva che il provvedimento reca disposizioni
urgenti per il settore lattiero-caseario. La Commissione di
merito ha trasmesso un nuovo testo del disegno di legge
governativo, il quale è corredato di relazione tecnica sulla
quantificazione degli oneri.
L'articolo 2, nel nuovo testo predisposto dalla
Commissione, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro
per le politiche agricole ai fini della determinazione delle
modalità con cui attuare un programma volontario di abbandono,
totale o parziale, della produzione lattiera, con
corresponsione di una congrua indennità a ciascun produttore
per la cessione delle quote latte di cui è titolare.
L'ammontare di tale indennità sarà determinato, ai sensi del
comma 5, con delibera del CIPE, nell'ambito di disponibilità
finanziarie pari a 40 miliardi. Il relativo onere è coperto
sugli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'AIMA,
utilizzandosi, a quanto sembra, le risorse destinate ai
programmi di abbandono di cui all'articolo 1- bis del
decreto-legge n. 118 del 1997, recante disposizioni urgenti in
materia di quote latte, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 204 del 1997, dei quali viene disposta, al comma 6,
la soppressione (acquisendosi le relative disponibilità
finanziarie nel bilancio dell'AIMA).
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Al riguardo, il Servizio del bilancio ritiene necessario
che il Governo confermi che la quantificazione dell'onere
recato dalla disposizione configura, comunque, un limite
massimo alla spesa. L'entità di quest'ultima, infatti,
basandosi sull'importo medio individuato dalla relazione
tecnica, potrebbe variare in aumento tenuto conto che il
parametro di riferimento introdotto dalla Commissione è quello
della "congruità" dell'indennità. Osserva inoltre che dalla
norma non si ricava chiaramente né la decorrenza iniziale
dell'onere, né la sua durata, anche se sembra trattarsi di un
onere annuale riferito al solo 1999. Anche su tale punto,
pertanto, sembrerebbe opportuno acquisire l'avviso del
Governo.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria, osserva che
il Governo dovrebbe fornire opportuni chiarimenti in merito
all'effettiva sussistenza nel bilancio dell'AIMA delle
disponibilità necessarie: infatti, a quanto sembra di capire
dal combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'articolo 2, tali
disponibilità non sono attualmente reperibili nel bilancio
medesimo, ma dovrebbero derivare dalla soppressione degli
attuali programmi di abbandono, disposta dal comma 6, sulla
base di un meccanismo contabile per cui esse dovrebbero essere
cancellate dal bilancio dello Stato, a seguito della
soppressione della sottostante autorizzazione sostanziale di
spesa, per essere acquisite dal bilancio dell'AIMA. La
formulazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 2 sembrerebbe
comunque suscettibile di miglioramenti.
I successivi articoli del provvedimento definiscono le
linee di riforma della disciplina legislativa delle quote
latte, disponendo, tra l'altro, la regionalizzazione del
regime, mentre restano di competenza dello Stato i programmi
di abbandono, la compensazione nazionale, la riserva
nazionale, il coordinamento e la vigilanza sull'applicazione
del regime delle quote latte. Al riguardo, sembrerebbe
necessario che il Governo chiarisse quali potrebbero essere
gli effetti, dal punto di vista finanziario, di questa nuova
distribuzione delle competenze, trattandosi di una disciplina
che appare suscettibile di originare nuovi o maggiori oneri
per i bilanci regionali mantenendo nel contempo un onere anche
per il bilancio dello Stato.
Il Servizio del bilancio osserva in proposito che il
trasferimento delle funzioni di gestione delle quote latte e
di controllo nei confronti di produttori e acquirenti potrebbe
determinare nuove spese a carico delle regioni e province
autonome derivanti, in particolare, dalla tenuta e dalla
vidimazione dei certificati delle quote latte, nonché
dall'elaborazione e dalla conservazione dei dati relativi alle
quote stesse. Al riguardo, il Servizio del bilancio rileva
altresì che il trasferimento delle funzioni di cui si è detto
non sembra ricompreso nel novero delle funzioni amministrative
relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia
di quote latte e di prelievo supplementare trasferite ai sensi
dell'articolo 01 del decreto-legge n. 11 del 1997,
espressamente richiamato nella presente disposizione, la
quale, pertanto, configura una integrazione della normativa
vigente. Pertanto, oltre a porre chiaramente un tetto di spesa
all'interno del comma 5 dell'articolo 2, occorrerebbe altresì
invitare la Commissione di merito a riflettere sui meccanismi
di assegnazione delle quote latte, che attualmente avviene a
titolo gratuito, mentre si consente al soggetto titolare della
quota di cederla o di affittarla. Infine, allo scopo di
compensare i maggiori oneri che vengono posti a carico delle
regioni, trasferendo loro una serie di funzioni, si potrebbe
immaginare la possibilità di prevedere l'assegnazione delle
quote latte a titolo oneroso.
Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA concorda con il
relatore nel rilevare che l'introduzione del riferimento alla
congruità dell'indennizzo rischia di creare squilibri di
natura finanziaria: occorre, pertanto, sia modificare il comma
5 dell'articolo 2 in modo tale da chiarire che si tratta di un
"tetto" di spesa, sia esplicitare il rinvio al tale comma
contenuto nell'articolo 2, comma 1.
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Quanto ai profili concernenti i meccanismi di copertura
finanziaria, fa presente che i 40 miliardi di cui tratta
l'articolo 2 sono quelli cui faceva riferimento la delibera
CIPE del 21 marzo 1997, che li assegnava per il programma di
abbandono della produzione lattiera del quale viene ora
disposta la soppressione: si tratta di risorse esistenti
all'interno del bilancio dell'AIMA, presumibilmente collocate
nell'ambito dell'apposito fondo di riserva.
Antonio BOCCIA, presidente, relatore, propone che
il Comitato approvi la seguente proposta di parere:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 2, comma 1, il primo periodo sia modificato
aggiungendo, in fine, le seguenti parole: "e nei limiti delle
risorse ivi previste.";
ugualmente all'articolo 2, il comma 5 sia modificato
aggiungendo, in fine, le seguenti parole: "tenendo conto che
l'ammontare complessivo di tali indennità non dovrà superare
l'importo complessivo dello stanziamento disponibile nel
bilancio dell'organismo nazionale per gli interventi nel
mercato agricolo e, comunque, la somma di 40 miliardi.";
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
modificare la disciplina, contenuta nell'articolo 2, dei
criteri in base ai quali procedere alla riassegnazione delle
quote-latte, prevedendo la possibilità che esse siano
assegnate a titolo oneroso, anche in considerazione della
necessità per le regioni di sostenere gli oneri finanziari
necessari per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai
sensi del presente provvedimento.
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal
relatore.
La seduta termina alle 9.50.
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