| Gabriella PISTONE (comunista), relatore, illustra
il provvedimento, il quale è finalizzato a sostenere la
maternità, la paternità e la cura dei soggetti portatori di
handicap, a favorire la flessibilità dell'orario di
lavoro ed a coordinare gli orari degli esercizi commerciali,
dei servizi e degli uffici pubblici, nonché a promuovere l'uso
del tempo per fini di solidarietà sociale. In particolare,
viene modificata la normativa sulle assenze dal lavoro per
l'assistenza ai figli, introducendosi altresì l'istituto del
congedo per gravi motivi familiari e per la formazione e
prevedendosi una serie di disposizioni in materia di
astensione dal lavoro per la nascita di figli. Le disposizioni
del capo VII attribuiscono alle regioni ed ai comuni il
compito di favorire il coordinamento degli orari nelle città:
in quest'ambito si situano le norme, recate dagli articoli 27
e 28, rientranti nella competenza della Commissione;
l'articolo 27, comma 4, prevede che alle banche dei tempi (con
tale locuzione si indicano i centri di servizio che raccolgono
le disponibilità di tempo offerte dagli associati per attività
sociali e di solidarietà) costituite da cittadini o da
associazioni si applichino le agevolazioni fiscali attribuite
alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal
decreto legislativo n. 460 del 1997, mentre l'articolo 28
istituisce, per l'erogazione di finanziamenti in favore delle
stesse banche, il Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle
città, con una dotazione annua di 50 miliardi, derivanti dal
maggior gettito recato dalla rimodulazione del prelievo sugli
oli minerali, sul gas combustibile e sul carbone stabilita
dall'articolo 8 della legge n. 448 del 1998. Pur esprimendo
una valutazione positiva sul provvedimento nel suo complesso,
il quale riprende il contenuto di una proposta di legge
elaborata in occasione della manifestazione "Ragazzi in aula",
sottolinea come la norma dell'articolo 27 risulti
sostanzialmente ridondante, in quanto il decreto legislativo
n. 460 del 1997 ha già provveduto a definire i requisiti in
base ai quali attribuire la qualifica di organizzazione non
lucrativa di utilità sociale; per quanto riguarda invece le
norme dell'articolo 28, le modalità di alimentazione del Fondo
per l'armonizzazione dei tempi delle città rischiano di
diminuire le risorse finanziarie disponibili per le finalità
previste dall'articolo 8, comma 10, della citata legge n. 448,
tra le quali la riduzione degli oneri sociali gravanti sul
costo del lavoro.
Il sottosegretario Ferdinando DE FRANCISCIS, concorda
con le osservazioni del relatore, sottolineando in particolare
come il comma 4 dell'articolo 27 risulti sostanzialmente
inutile se confermativo dell'attuale regime agevolato per i
soggetti che possiedono i requisiti delle ONLUS; qualora
invece tale disposizione intendesse applicare il suddetto
regime anche a soggetti privi dei requisiti si tratterebbe di
disposizione non condivisibile. Esprime parere contrario anche
sulla disposizione di cui all'articolo 28 relativa al
finanziamento del Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle
città.
Manlio CONTENTO (AN) esprime la valutazione negativa
del gruppo di Alleanza nazionale sul complesso del
provvedimento, il quale rischia di imporre
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gravosi oneri per le imprese; in particolare, considera
singolare la pretesa di regolamentare in via pubblicistica i
tempi di vita dei cittadini. Concorda con le osservazioni del
relatore, sottolineando come un ulteriore svantaggio per il
mondo produttivo deriverà dalla destinazione a favore del
Fondo previsto dall'articolo 28 di parte delle risorse
finalizzate dall'articolo 8, comma 10, della legge n. 448 alla
riduzione del costo del lavoro.
Alessandro REPETTO, presidente, ricorda che la
Commissione è chiamata, in questa sede, ad esprimere il
proprio parere sulle norme rientranti nella propria
competenza; suggerisce altresì al relatore di inserire nella
propria proposta una condizione circa la soppressione del
comma 4 dell'articolo 27. Per quanto riguarda le modalità di
finanziamento del Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle
città istituito dal comma 1 dell'articolo 28, sottolinea come
si tratti di una questione rientrante nella competenza
primaria della Commissione bilancio e suggerisce pertanto al
relatore di farne oggetto di una osservazione.
Gabriella PISTONE (comunista), relatore, formula
la proposta di parere riportata in allegato (vedi allegato
n. 2).
Manlio CONTENTO (AN), dichiara il voto di astensione
del proprio gruppo sulla proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere.
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