| Enzo CEREMIGNA (misto-SDI), relatore, illustra il
disegno di legge, il quale si propone di completare la manovra
di finanza pubblica per il 1999 e di realizzare gli obiettivi
contenuti nel patto sociale per lo sviluppo recentemente
siglato: esso appare soprattutto finalizzato a sostenere gli
investimenti produttivi e la ripresa dell'occupazione. Si
tratta di un provvedimento di vasta portata al quale il Senato
ha apportato una serie di modifiche non tutte condivisibili
sul piano della coerenza con il tessuto normativo originario.
In particolare, l'articolo 10, comma 2 riproduce il testo
dell'articolo 9 della legge n. 28 del 1999, recentemente
approvata in sede legislativa dalla Commissione; inoltre,
alcune perplessità possono esprimersi circa le modifiche
apportate dall'articolo 37, comma 1, all'articolo 8 della
legge n. 448 del 1998. Passando all'illustrazione delle norme
di maggior rilievo, particolare rilevanza assumono le
disposizioni recate dal capo I, le quali modificano le
procedure connesse alla realizzazione di investimenti
pubblici, e quelle di cui al capo II, che provvedono in
particolare a riformare la normativa sugli
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incentivi all'occupazione, gli ammortizzatori sociali ed i
lavori socialmente utili: tali disposizioni testimoniano dello
sforzo compiuto dal Governo per recepire i contenuti del patto
per lo sviluppo e l'occupazione recentemente siglato tra le
parti sociali, nell'ottica del rafforzamento competitivo del
sistema produttivo.
Per quanto riguarda gli aspetti che attengono alla
competenza della Commissione, specifico rilievo deve essere
attribuito all'articolo 38, in materia di copertura
assicurativa per i rischi derivanti da calamità naturali ed
all'articolo 67, il quale riguarda la trasformazione in
strumenti finanziari delle quote dell'accantonamento annuale
al trattamento di fine rapporto destinate a forme
pensionistiche integrative. La prima disposizione è ispirata,
da un lato all'obiettivo di ridurre l'onere per la finanza
pubblica derivante dalle esigenze di ricostruzione e
ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi,
particolarmente frequenti nel nostro paese, dall'altro
all'opportunità di garantire prospettive di sviluppo al
mercato assicurativo italiano, le cui dimensioni risultano
nettamente inferiori rispetto a quelle dei maggiori paesi
europei. In quest'ambito ritiene necessario che il Governo
chiarisca alcuni aspetti in ordine alla formulazione del
testo: non appare infatti chiaro se la delega conferita
dall'articolo 38 riguardi la disciplina organica degli
interventi connessi al recupero degli immobili distrutti o
danneggiati, ovvero coinvolga anche gli interventi di
carattere personale in favore dei soggetti danneggiati;
inoltre occorre meglio definire quali siano le misure fiscali
agevolative a cui il testo fa genericamente riferimento,
garantendo al contempo parità di trattamento nella
corresponsione dei risarcimenti.
In relazione all'articolo 67 esso costituisce parte di un
intervento più organico volto a favorire lo sviluppo dei fondi
pensione; l'esigenza di uno sviluppo della previdenza
complementare è infatti giustificata, oltre che dai problemi
che affliggono il sistema pensionistico obbligatorio, anche in
relazione alle opportunità di crescita dei mercati finanziari
che l'intervento dei fondi pensione potrebbe offrire.
Ulteriori interventi in materia sono del resto contenuti
nell'articolo 3 del disegno di legge n. 3599, attualmente
all'esame del Senato: a questo riguardo sarebbe stato forse
preferibile accorpare in un unico provvedimento le diverse
disposizioni in materia. Per quanto riguarda il contenuto
normativo della disposizione, esso individua una soluzione
sostanzialmente soddisfacente all'esigenza di attribuire
risorse al sistema dei fondi di previdenza complementare senza
tuttavia ridurre la liquidità di cui attualmente le imprese
possono disporre a seguito degli accantonamenti al TFR operate
da quest'ultime per i propri dipendenti. Occorre tuttavia
approfondire alcune questioni, relative in particolare al
rapporto fra le imprese e gli operatori finanziari cui sarebbe
demandata l'emissione dei titoli, nonché all'individuazione
delle tipologie degli stessi titoli. Sul piano più
strettamente formale, sottolinea come l'inserimento, disposto
dal comma 3, lettera c), di un articolo 6- ter nel
decreto legislativo; n. 124 del 1993, risulta sostanzialmente
pleonastico, in quanto tale disposizione riproduce il testo
dell'articolo 6, comma 4- bis dello stesso decreto
legislativo; appare inoltre necessario formulare meglio il
comma 2, eliminando il dubbio che la mancata trasmissione, nel
termine di sessanta giorni, degli schemi di decreti
legislativi alle Camere possa consentire al Governo di emanare
i decreti legislativi anche in assenza del previsto parere
parlamentare.
Esprime una valutazione complessivamente positiva sul
provvedimento, riservandosi di formulare una proposta di
parere a seguito delle precisazioni che saranno fornite dal
Governo e dei rilievi che emergeranno nel corso della
discussione.
Alessandro REPETTO (PD-U), presidente, propone di
rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.
La Commissione consente.
La seduta termina alle 13.35.
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