| Con l'interrogazione al nostro esame l'interrogante chiede
chiarimenti in merito alla possibilità di rivalutare, secondo
il coefficiente inflattivo al 30 giugno 1998, il valore di
stima delle partecipazioni qualificate e non qualificate in
società non quotate, già possedute al 28 gennaio 1991.
Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha chiarito,
con circolare n. 165/E del 26 giugno 1998, che il valore
assunto al 28 gennaio 1991 per la valorizzazione delle
partecipazioni qualificate e non qualificate in società non
quotate non può essere aggiornato mediante l'applicazione del
cosiddetto "correttivo per l'inflazione".
Ciò in quanto per le partecipazioni possedute alla data
del 28 gennaio 1991, in base all'articolo 14, comma 8, del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non può
applicarsi il coefficiente di adeguamento per l'inflazione
qualora si assuma il valore delle stesse al 28 gennaio
1991.
Infatti tale disposizione è diretta a consentire al
contribuente di assumere il valore di acquisto della
partecipazione con riferimento alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, che per la prima
volta ha disciplinato in maniera sistematica l'imposizione
delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
sociali.
Pertanto, posto che le plusvalenze realizzate prima
dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge (28 gennaio
1991, n. 27) non erano fiscalmente rilevanti (ad eccezione di
quelle realizzate con intento speculativo) e che funzione del
correttivo è quella di depurare della componente di carattere
inflattivo le plusvalenze maturate a partire dal 28 gennaio
1991, la semplice assunzione del valore alla predetta data non
consente l'applicazione del correttivo in questione.
In buona sostanza, il valore assunto dalla partecipazione
alla data del 28 gennaio 1991 è valore iniziale di riferimento
per la disciplina sulla imposizione sistematica delle
plusvalenze.
Tale valore non necessita di alcun correttivo proprio
perché iniziale e non comporta il pagamento di alcuna imposta,
così come previsto dall'articolo 6 del predetto decreto-legge
n. 27 del 1991.
| |