Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435580
SMC0475-0052
Bollettino Giunte e Commissioni n. 475 del 23 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-475)
(suddiviso in 206 Unità Documento)
Unità Documento n.52 (che inizia a pag.55 dello stampato)
              ...VI COMMISSIONE PERMANENTE
                          (Finanze)
 
 
...INTERROGAZIONI
...5 - 03412; 5 - 05904; 5 - 06016. LAVCOMM
...5 - 03412; 5 - 05904; 5 - 06016.
Pag. 55 TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE GIOVANNI PACE N. 5-06016
Martedì 23 marzo 1999. - Presidenza del Vicepresidente Alessandro REPETTO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Ferdinando De Franciscis.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230399 ZZSMC990323 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC475 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC6 ZZNO ZZXX
     Con l'interrogazione al nostro esame l'interrogante chiede
  chiarimenti in merito alla possibilità di rivalutare, secondo
  il coefficiente inflattivo al 30 giugno 1998, il valore di
  stima delle partecipazioni qualificate e non qualificate in
  società non quotate, già possedute al 28 gennaio 1991.
     Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha chiarito,
  con circolare n. 165/E del 26 giugno 1998, che il valore
  assunto al 28 gennaio 1991 per la valorizzazione delle
  partecipazioni qualificate e non qualificate in società non
  quotate non può essere aggiornato mediante l'applicazione del
  cosiddetto "correttivo per l'inflazione".
     Ciò in quanto per le partecipazioni possedute alla data
  del 28 gennaio 1991, in base all'articolo 14, comma 8, del
  decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non può
  applicarsi il coefficiente di adeguamento per l'inflazione
  qualora si assuma il valore delle stesse al 28 gennaio
  1991.
     Infatti tale disposizione è diretta a consentire al
  contribuente di assumere il valore di acquisto della
  partecipazione con riferimento alla data di entrata in vigore
  del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, che per la prima
  volta ha disciplinato in maniera sistematica l'imposizione
  delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
  sociali.
     Pertanto, posto che le plusvalenze realizzate prima
  dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge (28 gennaio
  1991, n. 27) non erano fiscalmente rilevanti (ad eccezione di
  quelle realizzate con intento speculativo) e che funzione del
  correttivo è quella di depurare della componente di carattere
  inflattivo le plusvalenze maturate a partire dal 28 gennaio
  1991, la semplice assunzione del valore alla predetta data non
  consente l'applicazione del correttivo in questione.
     In buona sostanza, il valore assunto dalla partecipazione
  alla data del 28 gennaio 1991 è valore iniziale di riferimento
  per la disciplina sulla imposizione sistematica delle
  plusvalenze.
     Tale valore non necessita di alcun correttivo proprio
  perché iniziale e non comporta il pagamento di alcuna imposta,
  così come previsto dall'articolo 6 del predetto decreto-legge
  n. 27 del 1991.
 
DATA=990323 FASCID=SMC13-475 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=06 SEDE=XX NSTA=0475 TOTPAG=0178 TOTDOC=0206 NDOC=0052 TIPDOC=P DOCTIT=0050 COMM=C6 D TX PAGINIZ=0055 RIGINIZ=001 PAGFIN=0055 RIGFIN=043 UPAG=NO PAGEIN=55 PAGEFIN=55 SORTRES=9903233 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00475 SORTNAV=59903230 00475 b00000 ZZSMC475 NDOC0052 TIPDOCP DOCTIT0050 NDOC0050



Ritorna al menu della banca dati