| La VI Commissione finanze,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
259 ed abbinate, come modificato dagli emendamenti approvati
dalla XI Commissione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
sia soppresso il comma 4 dell'articolo 27, in
considerazione del fatto che i criteri sul riconoscimento
della qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità
sociale sono dettati in via generale dal decreto legislativo
460 del 1997: non appare infatti opportuno dettare per le
banche dei tempi una disciplina specifica, la quale
risulterebbe ripetitiva della normativa generale ovvero
disorganica rispetto a quest'ultima;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito, con riferimento
all'articolo 28, l'opportunità di individuare diverse forme di
finanziamento del Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle
città istituito dal comma 1 dello stesso articolo 28, al fine
di evitare la diminuzione delle risorse disponibili per la
riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro
prevista tra le finalizzazioni del maggior gettito derivante
dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica di cui
all'articolo 8 della legge n. 448 del 1998.
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