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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435597
SMC0475-0069
Bollettino Giunte e Commissioni n. 475 del 23 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-475)
(suddiviso in 206 Unità Documento)
Unità Documento n.69 (che inizia a pag.67 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
Pag. 67 SEDE CONSULTIVA
C5809. LAVCOMM
C5809.
Collegato ordinamentale su investimenti e occupazione. C. 5809 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e XI).
(Esame e rinvio).
Uberto SIOLA. Primo GALDELLI. Sauro TURRONI. Maria Rita LORENZETTI, presidente.
Martedì 23 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Antonio Bargone e Mauro Fabris.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230399 ZZSMC990323 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC475 ZZ13 ZZD ZZC8 ZZCO ZZHH ZZII
     La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.
 
     Uberto SIOLA (DS-U),  relatore,  ricorda che l'VIII
  Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul
  disegno di legge C. 5809, già approvato dal Senato.  Si tratta
  del cosiddetto "collegato ordinamentale" che si configura come
  un provvedimento complesso; esso si inquadra nell'avvio di una
  nuova fase della politica economica del Governo che vada oltre
  il risanamento della finanza pubblica, per cogliere
  l'obiettivo della crescita nella stabilità.
     Il provvedimento appare composito, nel senso che affronta
  questioni che attengono alla creazione di nuovi posti di
  lavoro, all'individuazione di opere da realizzare, allo
  snellimento delle procedure, oltre che allo sblocco di alcune
  questioni che da anni attendono soluzione.  In tal senso, è
  possibile individuare quattro ordini di questioni in cui
  raggruppare i vari articoli, o parti di essi, da sottoporre
  all'attenzione di questa Commissione.
     Il primo ordine di questioni riguarda la progettazione o,
  comunque, l'accelerazione delle procedure ai fini della
  realizzazione di opere pubbliche.  Tale ambito riguarda, in
  particolare, gli articoli 1, 3, 11 e 12 e verte
  sull'introduzione di nuovi ed importanti strumenti di
  programmazione, che vengano incontro alle esigenze delle
  pubbliche amministrazioni, oltre che degli enti locali e delle
  regioni, per progettare e spendere con rapidità.  Un secondo
  ordine di questioni riguarda il  project financing,
  affrontato dagli articoli 5 e 6, dove si tende a introdurre
  norme più chiare per questa procedura che dovrebbe convogliare
  risorse private nel processo di innovazione infrastrutturale
  nelle regioni dove più è avvertita l'esigenza di una
  modernizzazione territoriale.  Il terzo ordine di questioni
  riguarda interventi vari, grandi opere pubbliche soprattutto,
  che possono sbloccare investimenti per ingenti risorse ai fini
  della realizzazione di determinate opere; esso riguarda gli
  articoli 8, 9, 14, 16, commi 5 e 7, e 39 e soprattutto
  l'annosa questione, posta all'articolo 41, della gestione
  degli alloggi realizzati secondo il programma di interventi
  previsti dal Titolo VIII della legge n. 219 del 1981.  L'ultimo
  ordine di questioni riguarda disposizioni che si ricollegano
  alla legge n. 448 del 1998, collegata alla legge finanziaria
  per il 1999 e che riguardano l'articolo 37, comma 2, e
  l'articolo 38.
     Svolge quindi un'illustrazione del contenuto delle norme
  richiamate, evidenziandone gli aspetti essenziali di
  competenza della Commissione.
     Auspica infine che il provvedimento possa pervenire ad una
  rapida approvazione, sottolineando che esso reca contenuti
  importanti della manovra economica predisposta dal Governo.
 
     Primo GALDELLI (comunista) intende svolgere puntuali
  considerazioni in merito ad alcuni articoli contenuti nel
  disegno di legge.  Dichiara in primo luogo che il suo gruppo è
  contrario all'articolo 8 e si riserva di presentare, presso le
  competenti Commissioni, un emendamento soppressivo di tale
  norma, tenuto conto che la realizzazione dell'autostrada
  Salerno-Reggio Calabria è già in gran parte finan-ziata e che
  il suo completamento potrà essere conseguito con residue
  risorse, da attivare anche mediante finanziamenti comunitari.
  Non comprende quindi le ragioni del ricorso allo strumento
  della concessione.  Fa presente inoltre che autorevoli studi
  condotti in sede universitaria hanno dimostrato come non sia
  possibile né economicamente conveniente prevedere
  l'applicazione del pedaggio sulla tratta autostradale in
  questione: ciò farebbe
 
                              Pag. 68
 
  peraltro venir meno il fondamento stesso dell'affidamento in
  concessione della tratta.  L'autostrada inoltre non andrà ad
  affiancarsi ad un ordinario sistema di viabilità, che non
  esiste nell'area in questione, ma costituirà l'unica vera
  arteria di collegamento.  Per tali ragioni ribadisce la netta
  contrarietà all'articolo, già manifestata in altre sedi allo
  stesso ministro dei lavori pubblici.  In merito all'articolo 9,
  ricorda come si fosse raggiunto un accordo per finanziare la
  realizzazione dell'autostrada pedemontana veneta, escludendo
  tuttavia la individuazione di un nuovo tracciato.  Nel predetto
  articolo non si fa peraltro riferimento alle disposizioni di
  recente introdotte nella legge n. 448 del 1998, collegata alla
  finanziaria per il 1999, ma si richiama l'accordo quadro del
  1997 tra il Governo e la regione Veneto, che prevedeva proprio
  la realizzazione della tratta autostradale su un nuovo
  tracciato.  Permangono quindi elementi che possono dar luogo ad
  equivoci su una questione che giudica di rilievo prioritario.
  In merito all'articolo 11, nella parte riguardante gli
  incentivi per la progettazione, reputa che non sia congruo far
  riferimento all'1 per cento del costo preventivato dell'opera
  ovvero al 50 per cento della tariffa professionale relativa ad
  un atto di pianificazione.  Riterrebbe infatti più appropriato
  stabilire una quota, ad esempio del 25 per cento, da
  rapportare comunque alla tariffa professionale, che può
  variare a seconda del tipo di prestazione.  Tale percentuale
  sarebbe destinata al personale impegnato nella progettazione,
  mentre sarebbe possibile stabilire che un'ulteriore quota del
  20 per cento da destinare alla pubblica amministrazione.
     Infine, in merito all'articolo 38, osserva come esso
  conferisca una delega legislativa di oggetto molto ampio, tale
  da configurare la predisposizione, con provvedimento
  legislativo delegato, di una vera e propria normativa quadro
  sulle calamità naturali; ritiene quindi indispensabile
  acquisire gli opportuni chiarimenti in proposito da parte del
  Governo e, in particolare, della Protezione civile.
 
     Sauro TURRONI (misto-verdi-U) rileva che il disegno di
  legge in esame appare come un mosaico di norme - che
  interessano sotto diversi aspetti la Commissione Ambiente -
  molte delle quali presentano peraltro profili problematici.  In
  tal senso, osserva che l'articolo 3 pone alcuni problemi di
  coordinamento con la disciplina sulla valutazione di impatto
  ambientale, attualmente all'esame di questa Commissione.  Gli
  articoli 5 e 6 inoltre incidono sulla disciplina introdotta
  con la legge n. 415 del 1998, di modifica della legge n. 109
  del 1994, con particolare riferimento alla disciplina del
  project financing.  Per quanto attiene, in particolare,
  all'articolo 5, osserva come possa determinarsi il rischio che
  soggetti detentori di quote anche largamente minoritarie del
  capitale delle società che partecipano alla finanza di
  progetto possano eseguire direttamente i lavori senza esperire
  alcuna gara.  Si tratta di un meccanismo che non assicura la
  massima trasparenza.
     Ricorda che gli articoli 8 e 9, sull'affidamento in
  concessione della costruzione e gestione, rispettivamente,
  dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e Pedemontana Veneta,
  interessano materie già all'esame di questa commissione, sulle
  quali si sono definite posizioni che non vorrebbe ora
  venissero messe da parte.  Ritiene inoltre che l'articolo 11,
  al comma 4, che modifica talune disposizioni della legge n.
  109 del 1994, possa dar luogo ad ambiguità interpretative, nel
  senso di limitare la concessione degli incentivi al solo
  personale che partecipa direttamente alla progettazione;
  ricorda che nell'attuale formulazione della legge n. 109 tale
  beneficio è riconosciuto a tutto il personale degli uffici
  tecnici, secondo un meccanismo che ha prodotto risultati
  soddisfacenti e che va quindi salvaguardato.  Manifesta
  perplessità anche sull'articolo 12, nella parte in cui,
  modificando la legge n. 135 del 1997, di conversione del
  decreto legge n. 67 del 1997, affida, in deroga alle
  disposizioni dell'articolo 17 della legge Merloni, lo
  svolgimento di attività di progettazione anche a liberi
  professionisti, singoli, associati o raggruppati
 
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  temporaneamente, oltre che a dipartimenti universitari o ad
  istituti delle facoltà di ingegneria, ovvero a società di
  ingegneria di fiducia del commissario straordinario, per
  assicurare la pronta ripresa dell'esecuzione di opere
  commissariate.
     Sarebbe opportuno inoltre che, sull'articolo 30, la
  Commissione Ambiente definisse, insieme alla Commissione
  Trasporti ed al Governo, gli strumenti e le modalità per
  un'efficace attuazione del piano nazionale della sicurezza
  stradale, soprattutto in riferimento agli aspetti di
  adeguamento infrastrutturale di competenza di questa
  Commissione.  Esprime quindi alcune perplessità in riferimento
  all'articolo 36, concernente anche la tutela della
  biodiversità, che coinvolge materie di competenza della
  Commissione Ambiente, sulle quali è opportuno soffermarsi in
  sede di espressione del parere, ricordando in proposito come i
  recenti provvedimenti di riforma del ministero del le
  politiche agricole abbiano salvaguardato le competenze statali
  nel settore della tutela della biodiversità, affidando i
  relativi compiti al Corpo forestale dello Stato.  Si dichiara
  altresì insoddisfatto dell'articolo 38, relativo
  all'assicurazione e all'intervento statale per le calamità
  naturali, poiché appare necessario precisare con maggiore
  puntualità quali siano i soggetti tenuti a coprire questi
  rischi, ritenendo inoltre non condivisibile la lettera
  g)  del comma 1 dell'articolo, relativa alla fissazione
  di limiti massimi di rimborso assicurativo.  Non condivide
  infine la previsione dell'articolo 39, nella parte in cui
  prevede l'autorizzazione dell'esecuzione dei lotti di
  completamento ad imprese esecutrici di lotti precedenti,
  poiché ritiene che l'attribuzione di lavori pubblici debba
  essere fatta con apposite gare d'appalto.
 
     Maria Rita LORENZETTI,  presidente,  rileva come
  dal dibattito svolto nella seduta odierna sia emerso che il
  provvedimento incide sotto diversi e rilevanti profili sulle
  materie di competenza di questa Commissione.  Propone pertanto
  di richiedere una competenza consultiva rinforzata sul
  provvedimento in esame, affinché il parere della Commissione
  Ambiente sia dotato dei peculiari effetti previsti
  dall'articolo 73, comma 1- bis,  del regolamento.
     La Commissione delibera quindi di richiedere al Presidente
  della Camera il riconoscimento di una competenza consultiva
  rinforzata sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo
  73, comma 1- bis,  del regolamento.
 
DATA=990323 FASCID=SMC13-475 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=CO NSTA=0475 TOTPAG=0178 TOTDOC=0206 NDOC=0069 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C8 D PAGINIZ=0067 RIGINIZ=001 PAGFIN=0069 RIGFIN=045 UPAG=NO PAGEIN=67 PAGEFIN=69 SORTRES=9903233 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00475 SORTNAV=59903230 00475 b00000 ZZSMC475 NDOC0069 TIPDOCB DOCTIT0069 NDOC0069



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