| La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.
Uberto SIOLA (DS-U), relatore, ricorda che l'VIII
Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul
disegno di legge C. 5809, già approvato dal Senato. Si tratta
del cosiddetto "collegato ordinamentale" che si configura come
un provvedimento complesso; esso si inquadra nell'avvio di una
nuova fase della politica economica del Governo che vada oltre
il risanamento della finanza pubblica, per cogliere
l'obiettivo della crescita nella stabilità.
Il provvedimento appare composito, nel senso che affronta
questioni che attengono alla creazione di nuovi posti di
lavoro, all'individuazione di opere da realizzare, allo
snellimento delle procedure, oltre che allo sblocco di alcune
questioni che da anni attendono soluzione. In tal senso, è
possibile individuare quattro ordini di questioni in cui
raggruppare i vari articoli, o parti di essi, da sottoporre
all'attenzione di questa Commissione.
Il primo ordine di questioni riguarda la progettazione o,
comunque, l'accelerazione delle procedure ai fini della
realizzazione di opere pubbliche. Tale ambito riguarda, in
particolare, gli articoli 1, 3, 11 e 12 e verte
sull'introduzione di nuovi ed importanti strumenti di
programmazione, che vengano incontro alle esigenze delle
pubbliche amministrazioni, oltre che degli enti locali e delle
regioni, per progettare e spendere con rapidità. Un secondo
ordine di questioni riguarda il project financing,
affrontato dagli articoli 5 e 6, dove si tende a introdurre
norme più chiare per questa procedura che dovrebbe convogliare
risorse private nel processo di innovazione infrastrutturale
nelle regioni dove più è avvertita l'esigenza di una
modernizzazione territoriale. Il terzo ordine di questioni
riguarda interventi vari, grandi opere pubbliche soprattutto,
che possono sbloccare investimenti per ingenti risorse ai fini
della realizzazione di determinate opere; esso riguarda gli
articoli 8, 9, 14, 16, commi 5 e 7, e 39 e soprattutto
l'annosa questione, posta all'articolo 41, della gestione
degli alloggi realizzati secondo il programma di interventi
previsti dal Titolo VIII della legge n. 219 del 1981. L'ultimo
ordine di questioni riguarda disposizioni che si ricollegano
alla legge n. 448 del 1998, collegata alla legge finanziaria
per il 1999 e che riguardano l'articolo 37, comma 2, e
l'articolo 38.
Svolge quindi un'illustrazione del contenuto delle norme
richiamate, evidenziandone gli aspetti essenziali di
competenza della Commissione.
Auspica infine che il provvedimento possa pervenire ad una
rapida approvazione, sottolineando che esso reca contenuti
importanti della manovra economica predisposta dal Governo.
Primo GALDELLI (comunista) intende svolgere puntuali
considerazioni in merito ad alcuni articoli contenuti nel
disegno di legge. Dichiara in primo luogo che il suo gruppo è
contrario all'articolo 8 e si riserva di presentare, presso le
competenti Commissioni, un emendamento soppressivo di tale
norma, tenuto conto che la realizzazione dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria è già in gran parte finan-ziata e che
il suo completamento potrà essere conseguito con residue
risorse, da attivare anche mediante finanziamenti comunitari.
Non comprende quindi le ragioni del ricorso allo strumento
della concessione. Fa presente inoltre che autorevoli studi
condotti in sede universitaria hanno dimostrato come non sia
possibile né economicamente conveniente prevedere
l'applicazione del pedaggio sulla tratta autostradale in
questione: ciò farebbe
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peraltro venir meno il fondamento stesso dell'affidamento in
concessione della tratta. L'autostrada inoltre non andrà ad
affiancarsi ad un ordinario sistema di viabilità, che non
esiste nell'area in questione, ma costituirà l'unica vera
arteria di collegamento. Per tali ragioni ribadisce la netta
contrarietà all'articolo, già manifestata in altre sedi allo
stesso ministro dei lavori pubblici. In merito all'articolo 9,
ricorda come si fosse raggiunto un accordo per finanziare la
realizzazione dell'autostrada pedemontana veneta, escludendo
tuttavia la individuazione di un nuovo tracciato. Nel predetto
articolo non si fa peraltro riferimento alle disposizioni di
recente introdotte nella legge n. 448 del 1998, collegata alla
finanziaria per il 1999, ma si richiama l'accordo quadro del
1997 tra il Governo e la regione Veneto, che prevedeva proprio
la realizzazione della tratta autostradale su un nuovo
tracciato. Permangono quindi elementi che possono dar luogo ad
equivoci su una questione che giudica di rilievo prioritario.
In merito all'articolo 11, nella parte riguardante gli
incentivi per la progettazione, reputa che non sia congruo far
riferimento all'1 per cento del costo preventivato dell'opera
ovvero al 50 per cento della tariffa professionale relativa ad
un atto di pianificazione. Riterrebbe infatti più appropriato
stabilire una quota, ad esempio del 25 per cento, da
rapportare comunque alla tariffa professionale, che può
variare a seconda del tipo di prestazione. Tale percentuale
sarebbe destinata al personale impegnato nella progettazione,
mentre sarebbe possibile stabilire che un'ulteriore quota del
20 per cento da destinare alla pubblica amministrazione.
Infine, in merito all'articolo 38, osserva come esso
conferisca una delega legislativa di oggetto molto ampio, tale
da configurare la predisposizione, con provvedimento
legislativo delegato, di una vera e propria normativa quadro
sulle calamità naturali; ritiene quindi indispensabile
acquisire gli opportuni chiarimenti in proposito da parte del
Governo e, in particolare, della Protezione civile.
Sauro TURRONI (misto-verdi-U) rileva che il disegno di
legge in esame appare come un mosaico di norme - che
interessano sotto diversi aspetti la Commissione Ambiente -
molte delle quali presentano peraltro profili problematici. In
tal senso, osserva che l'articolo 3 pone alcuni problemi di
coordinamento con la disciplina sulla valutazione di impatto
ambientale, attualmente all'esame di questa Commissione. Gli
articoli 5 e 6 inoltre incidono sulla disciplina introdotta
con la legge n. 415 del 1998, di modifica della legge n. 109
del 1994, con particolare riferimento alla disciplina del
project financing. Per quanto attiene, in particolare,
all'articolo 5, osserva come possa determinarsi il rischio che
soggetti detentori di quote anche largamente minoritarie del
capitale delle società che partecipano alla finanza di
progetto possano eseguire direttamente i lavori senza esperire
alcuna gara. Si tratta di un meccanismo che non assicura la
massima trasparenza.
Ricorda che gli articoli 8 e 9, sull'affidamento in
concessione della costruzione e gestione, rispettivamente,
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e Pedemontana Veneta,
interessano materie già all'esame di questa commissione, sulle
quali si sono definite posizioni che non vorrebbe ora
venissero messe da parte. Ritiene inoltre che l'articolo 11,
al comma 4, che modifica talune disposizioni della legge n.
109 del 1994, possa dar luogo ad ambiguità interpretative, nel
senso di limitare la concessione degli incentivi al solo
personale che partecipa direttamente alla progettazione;
ricorda che nell'attuale formulazione della legge n. 109 tale
beneficio è riconosciuto a tutto il personale degli uffici
tecnici, secondo un meccanismo che ha prodotto risultati
soddisfacenti e che va quindi salvaguardato. Manifesta
perplessità anche sull'articolo 12, nella parte in cui,
modificando la legge n. 135 del 1997, di conversione del
decreto legge n. 67 del 1997, affida, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 17 della legge Merloni, lo
svolgimento di attività di progettazione anche a liberi
professionisti, singoli, associati o raggruppati
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temporaneamente, oltre che a dipartimenti universitari o ad
istituti delle facoltà di ingegneria, ovvero a società di
ingegneria di fiducia del commissario straordinario, per
assicurare la pronta ripresa dell'esecuzione di opere
commissariate.
Sarebbe opportuno inoltre che, sull'articolo 30, la
Commissione Ambiente definisse, insieme alla Commissione
Trasporti ed al Governo, gli strumenti e le modalità per
un'efficace attuazione del piano nazionale della sicurezza
stradale, soprattutto in riferimento agli aspetti di
adeguamento infrastrutturale di competenza di questa
Commissione. Esprime quindi alcune perplessità in riferimento
all'articolo 36, concernente anche la tutela della
biodiversità, che coinvolge materie di competenza della
Commissione Ambiente, sulle quali è opportuno soffermarsi in
sede di espressione del parere, ricordando in proposito come i
recenti provvedimenti di riforma del ministero del le
politiche agricole abbiano salvaguardato le competenze statali
nel settore della tutela della biodiversità, affidando i
relativi compiti al Corpo forestale dello Stato. Si dichiara
altresì insoddisfatto dell'articolo 38, relativo
all'assicurazione e all'intervento statale per le calamità
naturali, poiché appare necessario precisare con maggiore
puntualità quali siano i soggetti tenuti a coprire questi
rischi, ritenendo inoltre non condivisibile la lettera
g) del comma 1 dell'articolo, relativa alla fissazione
di limiti massimi di rimborso assicurativo. Non condivide
infine la previsione dell'articolo 39, nella parte in cui
prevede l'autorizzazione dell'esecuzione dei lotti di
completamento ad imprese esecutrici di lotti precedenti,
poiché ritiene che l'attribuzione di lavori pubblici debba
essere fatta con apposite gare d'appalto.
Maria Rita LORENZETTI, presidente, rileva come
dal dibattito svolto nella seduta odierna sia emerso che il
provvedimento incide sotto diversi e rilevanti profili sulle
materie di competenza di questa Commissione. Propone pertanto
di richiedere una competenza consultiva rinforzata sul
provvedimento in esame, affinché il parere della Commissione
Ambiente sia dotato dei peculiari effetti previsti
dall'articolo 73, comma 1- bis, del regolamento.
La Commissione delibera quindi di richiedere al Presidente
della Camera il riconoscimento di una competenza consultiva
rinforzata sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo
73, comma 1- bis, del regolamento.
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