| 1. La presente legge, ad integrazione della disciplina di
cui agli articoli 2, 6 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, regola l'attività di
raccolta per la demolizione, il recupero dei materiali, lo
smaltimento e la rottamazione dei veicoli a motore e fissa i
princìpi cui le regioni debbono uniformare la propria
normativa in materia di localizzazione e autorizzazione dei
centri a ciò addetti.
2. I princìpi desumibili dalla presente legge
costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica.
3. Ai fini dell'attuazione della presente legge si intende
per:
a) demolizione e rottamazione: le attività
relative alla messa in sicurezza dei veicoli nonché
all'adeguamento volumetrico delle carcasse bonificate;
b) frantumazione: l'attività di triturazione delle
carcasse con separazione della componente metallica da quella
non metallica;
c) recupero dei materiali: le attività finalizzate
al recupero di parti di ricambio e di altri materiali
riutilizzabili.
4. Lo smaltimento delle componenti risultanti dalla
frantumazione di cui al comma 3, lettera b), può essere
effettuato dai centri che svolgono le attività di cui al comma
1 e deve essere espressamente autorizzato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
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