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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435602
SMC0475-0074
Bollettino Giunte e Commissioni n. 475 del 23 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-475)
(suddiviso in 206 Unità Documento)
Unità Documento n.74 (che inizia a pag.73 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...INTERROGAZIONI
...5 - 02445. LAVCOMM
...5 - 02445.
TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA
Martedì 23 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Gianni Francesco Mattioli.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230399 ZZSMC990323 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC475 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZNO ZZXX
     Nella seduta del 13 marzo 1995 il CIPE, ai sensi della
  legge n. 457 del 1978, su proposta del CER (Comitato per
  l'edilizia residenziale, istituito presso il Ministero dei
  lavori pubblici) e previa acquisizione del parere della
  Conferenza Stato-regioni, aggiornava i criteri per
  l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
  e per la determinazione dei relativi canoni: nell'occasione il
  CIPE prendeva atto della grave situazione finanziaria degli
  IACP imputabile anche alla mancata applicazione degli aumenti
  previsti dall'articolo 66 del decreto-legge n. 331 del 1993,
  convertito dalla legge n. 427 del 1993.
     La delibera, la cui legittimità veniva riconosciuta dalla
  Corte costituzionale nella seduta del 12 dicembre 1995,
  soprattutto per aspetti diversi da quelli considerati nella
  suddetta interrogazione, dava luogo a vivaci reazioni ed a
  risoluzioni della Camera e del Senato che invitavano il
  Governo a non dar seguito alla delibera stessa in relazione
  allo stato dei lavori parlamentari relativi alla legge-quadro
  sull'edilizia residenziale pubblica e sul riassetto degli
  IACP.  Il CIPE quindi dapprima differiva il termine per dare
  attuazione alla delibera stessa, poi sospendeva l'efficacia
  della clausola che autorizzava gli enti gestori ad applicare i
  nuovi canoni in caso di perdurante inerzia delle regioni
  nell'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi ed
  infine, nella seduta del 20 dicembre 1996, si riservava di
  procedere alla revisione dei criteri fissati per la fase a
  regime e apportava modifiche per la regolamentazione del
  periodo transitorio.
     La disciplina varata nella seduta del 20 dicembre 1996
  rappresenta quindi il punto finale di un  iter
  travagliato e di un confronto puntuale con le regioni che,
  nella seduta della Conferenza Stato-regioni tenuta il 19
  precedente, si erano espresse favorevolmente sul testo
  licenziato dal CER il 12 dello stesso mese e sostanzialmente
  recepito dal CIPE: nella nuova versione permane l'obbligo, per
  la regione interessata, di dettare norme intese ad assicurare
  il pareggio costi-ricavi di amministrazione dello IACP, nonché
  il versamento - da parte di quest'ultimo - al fondo per
  l'edilizia residenziale pubblica di uno 0,50 per cento non più
  calcolato, come originariamente, sul "valore catastale", bensì
  riferito ad un valore minore, rappresentato dal "valore
  locativo di cui all'articolo 12 della legge n. 392 del 1978"
  sull'equo canone.
     Premesso che la delibera di cui trattasi suddivide, ai
  fini della determinazione del canone, gli assegnatari degli
  alloggi di edilizia residenziale pubblica in 3 fasce a seconda
  dei livelli reddituali, è da precisare che: lo 0,50 per cento
  non incide sugli alloggi a "canone sociale", in quanto tali
  alloggi - occupati da soggetti meno abbienti - sono
  esplicitamente esclusi dall'applicazione di tale voce; secondo
  le indicazioni del CIPE, il risultato del pareggio
  costi-ricavi e del versamento dell'aliquota dello 0,50 per
  cento per gli alloggi non a canone sociale viene raggiunto
  attraverso un'attenta politica gestionale ed una congrua
  determinazione del limite di decadenza dall'assegnazione,
  rilevante non ad effetti estromissivi, bensì ai fini del
  passaggio alla fascia superiore
 
                              Pag. 74
 
  tenuta al pagamento di un importo pari almeno all'equo canone
  ed aumentabile progressivamente in rapporto al reddito
  complessivo del nucleo familiare: è da aggiungere che già
  nella delibera CIPE tale limite di decadenza per i lavoratori
  dipendenti, naturali destinatari degli alloggi di cui
  trattasi, è fissato a livelli abbastanza elevati (di norma
  circa 60 milioni annui lordi per una famiglia di 2 persone e
  importi maggiori per nuclei familiari più consistenti).
     La percentuale dello 0,50 per cento è destinata ad
  alimentare il fondo per gli interventi di edilizia
  residenziale pubblica di cui all'articolo 13 della citata
  legge n. 457 del 1978 e concorre quindi ad assicurare il
  reintegro del patrimonio abitativo per i ceti meno abbienti in
  una fase in cui la tradizionale fonte di copertura (i
  contributi ex Gescal) si va ormai esaurendo a seguito delle
  disposizioni della legge n. 335 del 1995 che ne ha prorogato
  il versamento, per la parte a carico del datore di lavoro ed
  in misura ridotta, solo sino al 31 dicembre 1998.
     Il decreto legislativo n. 112 del 1998, attuativo della
  legge n. 59 del 1997 (cosiddetta legge Bassanini), ha previsto
  un ampio trasferimento di competenze alle regioni anche in
  materia di edilizia residenziale pubblica ed ha, tra l'altro,
  riservato alle Regioni stesse le funzioni relative "alla
  fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di
  edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa,
  nonché alla determinazione dei relativi canoni": fermo
  restando il disposto di detta norma, la legge n. 431 del 1998,
  concernente la disciplina delle locazioni, demanda criteri per
  la determinazione dei canoni in questione ad apposito atto di
  indirizzo e di coordinamento adottato con decreto del
  Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
  Consiglio dei ministri, ai sensi della citata legge n. 59 del
  1997.
     Per completezza si aggiunge che il CIPE si è fatto carico
  del problema di reperire forme di finanziamento del settore,
  sostitutive dell'ormai cessata contribuzione ex-Gescal, e, pur
  rilevando che il problema non presenta specifica urgenza in
  relazione all'esistenza di disponibilità pregresse e del
  riparto dei contributi relativi al periodo residuale 1996-1998
  effettuato in pari data, nella seduta del 22 dicembre 1998 ha
  invitato i Ministeri competenti ad individuare al riguardo
  soluzioni in tempi brevi e comunque prima della
  predisposizione della legge finanziaria per l'anno 2000.
 
DATA=990323 FASCID=SMC13-475 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=XX NSTA=0475 TOTPAG=0178 TOTDOC=0206 NDOC=0074 TIPDOC=P DOCTIT=0073 COMM=C8 D TX PAGINIZ=0073 RIGINIZ=008 PAGFIN=0074 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=73 PAGEFIN=74 SORTRES=9903233 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00475 SORTNAV=59903230 00475 b00000 ZZSMC475 NDOC0074 TIPDOCP DOCTIT0073 NDOC0073



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