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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435609
SMC0475-0081
Bollettino Giunte e Commissioni n. 475 del 23 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-475)
(suddiviso in 206 Unità Documento)
Unità Documento n.81 (che inizia a pag.78 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...SEDE LEGISLATIVA
...C2772B. LAVCOMM
...C2772B.
...TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE RISULTANTE DALL'ESAME SVOLTO IN SEDE REFERENTE
Art. 1.
Martedì 23 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Gianni Francesco Mattioli.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230399 ZZSMC990323 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC475 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZLE
  (Disposizioni di modifica della legge 17 febbraio 1992,
             n. 179, e successive modificazioni).
     1.  Alla legge 17 febbraio 1992, n.179, e successive
  modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente
  articolo.
     2.  Dopo il comma 7 dell'articolo 3, è inserito il
  seguente:
       "7- bis.  Gli interventi di edilizia residenziale
  pubblica devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici
  mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale
  di individuazione dei soggetti attuatori nel  Bollettino
  ufficiale  della regione; qualora sia stipulato un accordo
  di programma, i predetti interventi devono pervenire
  all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di
  pubblicazione dell'accordo medesimo".
     3.  Al comma 8 dell'articolo 3, le parole: "entro dieci
  mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale
  di individuazione dei soggetti attuatori sul  Bollettino
  ufficiale"  sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini
  di cui al comma 7- bis ".
     4.  Al comma 8- bis  dell'articolo 3, dopo le parole:
  "il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i
  successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi
  dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142" sono
  inserite le seguenti: ", nel quale è stabilito anche il
  termine per l'inizio dei lavori".
     5.  Il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal
  seguente:
       " 3.  Il corrispettivo di godimento da porsi a
  carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa
  edilizia ovvero il canone di locazione sono determinati, ai
  sensi dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n.392, e
  successive modificazioni, in base al piano finanziario
  relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzare
  sull'area concessa dal comune o stabiliti nella convenzione.
  Fino al trasferimento delle relative competenze alle regioni,
  il corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono
  comunque determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal
  CER ai fini della definizione del valore dei contributi di cui
  all'articolo 6 della presente legge".
    6.  Il comma 10 dell'articolo 8 è sostituito dal
  seguente:
       " 10.  Gli obblighi previsti dal presente articolo
  sono recepiti in apposita convenzione o atto d'obbligo, il cui
  schema è approvato dalla regione entro il 30 giugno  1999;
  decorso inutilmente tale termine, la convenzione o l'atto
  d'obbligo sono adottati dal comune nel cui territorio è
  localizzato l'intervento.  Fino alla scadenza del predetto
  termine i comuni possono adottare convenzioni o atti d'obbligo
  in base allo schema approvato dal
 
                              Pag. 79
 
  CIPE.  La convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti alla
  conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune ed a
  spese dei beneficiari.  Ai comuni è fatto obbligo di segnalare
  alla regione eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la
  regione, previa diffida ad adempiere, provvede a revocare il
  contributo".
     7.  Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal
  seguente:
       " 1.  Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata
  possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi:
         a)  interventi di edilizia residenziale pubblica
  nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana;
         b)  interventi di recupero, di cui alle lettere
  b), c), d)  ed  e)  del primo comma dell'articolo 31
  della legge 5 agosto 1978, n.457, di immobili con destinazione
  residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie
  utile complessiva di progetto o di immobili non residenziali
  funzionali alla residenza.  Le disponibilità destinate ai
  predetti interventi di recupero sono altresì utilizzate, ove
  occorra, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per
  l'adeguamento delle relative urbanizzazioni".
     8.  Il numero 2) della lettera  c)  del comma 2
  dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
       " 2)  qualora l'autorizzazione di cui al numero 1)
  riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della
  cooperativa, il prezzo massimo di cessione è determinato, per
  la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della
  medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di
  cui all'articolo 19, comma 2, della presente legge e, per la
  parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo
  restando il prezzo minimo delle singole unità immobiliari da
  determinare secondo quanto previsto al numero 1); le fonti di
  finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma
  finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della
  cooperativa;".
     9.  La lettera  g)  del comma 2 dell'articolo 18 è
  sostituita dalla seguente:
       " g)  per le cooperative a proprietà indivisa con
  patrimonio superiore a 150 alloggi, sia presentato alla
  regione, per le abitazioni che abbiano usufruito di
  agevolazioni sia statali che regionali, il piano di cessione
  in proprietà deliberato dal consiglio di amministrazione ed
  approvato nei successivi novanta giorni dall'assemblea
  ordinaria regolarmente costituita.  L'alienazione, considerate
  anche le abitazioni assegnate in proprietà in attuazione di
  precedenti piani di cessione, non deve riguardare
  complessivamente più di un terzo delle abitazioni, assistite
  da agevolazioni pubbliche, assegnate in uso e godimento,
  risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a
  quello di presentazione del piano.  Le cessioni effettuate
  devono riguardare alloggi per i quali al momento
  dell'assegnazione in proprietà siano trascorsi almeno cinque
  anni dall'entrata in ammortamento del mutuo.  Le plusvalenze
  realizzate con l'attuazione del piano di cessione dovranno
  essere impiegate dalle cooperative per incrementare il proprio
  patrimonio di alloggi in godimento".
     10.  Il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal
  seguente:
       " 2.  I programmi di edilizia agevolata sono
  localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18
  aprile 1962, n.167, e successive modificazioni, in aree
  delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre
  1971, n.865, e successive modificazioni, ovvero in aree
  esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purchè destinate
  dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a
  carattere residenziale.  In tale ultimo caso gli interventi
  sono convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti
  dalle regioni, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28
  gennaio 1977, n.10, e successive modificazioni".
 
DATA=990323 FASCID=SMC13-475 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=LE NSTA=0475 TOTPAG=0178 TOTDOC=0206 NDOC=0081 TIPDOC=P DOCTIT=0079 COMM=C8 D FTX PAGINIZ=0078 RIGINIZ=012 PAGFIN=0079 RIGFIN=070 UPAG=NO PAGEIN=78 PAGEFIN=79 SORTRES=9903233 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00475 SORTNAV=59903230 00475 b00000 ZZSMC475 NDOC0081 TIPDOCP DOCTIT0079 NDOC0079



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