| (Disposizioni di modifica della legge 17 febbraio 1992,
n. 179, e successive modificazioni).
1. Alla legge 17 febbraio 1992, n.179, e successive
modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente
articolo.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3, è inserito il
seguente:
"7- bis. Gli interventi di edilizia residenziale
pubblica devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici
mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale
di individuazione dei soggetti attuatori nel Bollettino
ufficiale della regione; qualora sia stipulato un accordo
di programma, i predetti interventi devono pervenire
all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di
pubblicazione dell'accordo medesimo".
3. Al comma 8 dell'articolo 3, le parole: "entro dieci
mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale
di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino
ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini
di cui al comma 7- bis ".
4. Al comma 8- bis dell'articolo 3, dopo le parole:
"il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i
successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142" sono
inserite le seguenti: ", nel quale è stabilito anche il
termine per l'inizio dei lavori".
5. Il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal
seguente:
" 3. Il corrispettivo di godimento da porsi a
carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa
edilizia ovvero il canone di locazione sono determinati, ai
sensi dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n.392, e
successive modificazioni, in base al piano finanziario
relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzare
sull'area concessa dal comune o stabiliti nella convenzione.
Fino al trasferimento delle relative competenze alle regioni,
il corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono
comunque determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal
CER ai fini della definizione del valore dei contributi di cui
all'articolo 6 della presente legge".
6. Il comma 10 dell'articolo 8 è sostituito dal
seguente:
" 10. Gli obblighi previsti dal presente articolo
sono recepiti in apposita convenzione o atto d'obbligo, il cui
schema è approvato dalla regione entro il 30 giugno 1999;
decorso inutilmente tale termine, la convenzione o l'atto
d'obbligo sono adottati dal comune nel cui territorio è
localizzato l'intervento. Fino alla scadenza del predetto
termine i comuni possono adottare convenzioni o atti d'obbligo
in base allo schema approvato dal
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CIPE. La convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti alla
conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune ed a
spese dei beneficiari. Ai comuni è fatto obbligo di segnalare
alla regione eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la
regione, previa diffida ad adempiere, provvede a revocare il
contributo".
7. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal
seguente:
" 1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata
possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi:
a) interventi di edilizia residenziale pubblica
nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana;
b) interventi di recupero, di cui alle lettere
b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n.457, di immobili con destinazione
residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie
utile complessiva di progetto o di immobili non residenziali
funzionali alla residenza. Le disponibilità destinate ai
predetti interventi di recupero sono altresì utilizzate, ove
occorra, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per
l'adeguamento delle relative urbanizzazioni".
8. Il numero 2) della lettera c) del comma 2
dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
" 2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1)
riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della
cooperativa, il prezzo massimo di cessione è determinato, per
la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della
medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di
cui all'articolo 19, comma 2, della presente legge e, per la
parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo
restando il prezzo minimo delle singole unità immobiliari da
determinare secondo quanto previsto al numero 1); le fonti di
finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma
finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della
cooperativa;".
9. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 è
sostituita dalla seguente:
" g) per le cooperative a proprietà indivisa con
patrimonio superiore a 150 alloggi, sia presentato alla
regione, per le abitazioni che abbiano usufruito di
agevolazioni sia statali che regionali, il piano di cessione
in proprietà deliberato dal consiglio di amministrazione ed
approvato nei successivi novanta giorni dall'assemblea
ordinaria regolarmente costituita. L'alienazione, considerate
anche le abitazioni assegnate in proprietà in attuazione di
precedenti piani di cessione, non deve riguardare
complessivamente più di un terzo delle abitazioni, assistite
da agevolazioni pubbliche, assegnate in uso e godimento,
risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a
quello di presentazione del piano. Le cessioni effettuate
devono riguardare alloggi per i quali al momento
dell'assegnazione in proprietà siano trascorsi almeno cinque
anni dall'entrata in ammortamento del mutuo. Le plusvalenze
realizzate con l'attuazione del piano di cessione dovranno
essere impiegate dalle cooperative per incrementare il proprio
patrimonio di alloggi in godimento".
10. Il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal
seguente:
" 2. I programmi di edilizia agevolata sono
localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18
aprile 1962, n.167, e successive modificazioni, in aree
delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre
1971, n.865, e successive modificazioni, ovvero in aree
esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purchè destinate
dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a
carattere residenziale. In tale ultimo caso gli interventi
sono convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti
dalle regioni, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28
gennaio 1977, n.10, e successive modificazioni".
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