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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435610
SMC0475-0082
Bollettino Giunte e Commissioni n. 475 del 23 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-475)
(suddiviso in 206 Unità Documento)
Unità Documento n.82 (che inizia a pag.80 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...SEDE LEGISLATIVA
...C2772B. LAVCOMM
...C2772B.
...TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE RISULTANTE DALL'ESAME SVOLTO IN SEDE REFERENTE
Pag. 80 Art. 2.
Martedì 23 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Gianni Francesco Mattioli.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230399 ZZSMC990323 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC475 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZLE
  (Disposizioni di modifica della legge 5 agosto 1978,
             n.457, e successive modificazioni).
     1.  Alla legge 5 agosto 1978, n.457, e successive
  modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente
  articolo.
     2.  Dopo il primo comma dell'articolo 1, è inserito il
  seguente:
       "I finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata e
  sovvenzionata possono essere destinati ad interventi di
  edilizia residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali,
  da realizzare su aree o immobili demaniali concessi a comuni o
  ad altri enti ai sensi della normativa vigente.  Tali aree o
  immobili devono comunque essere ricompresi in piani di
  recupero ovvero in programmi integrati di intervento, di
  riqualificazione urbana o di recupero urbano".
     3.  Alla lettera  r- bis) del primo comma dell'articolo
  3, dopo le parole: "Istituti autonomi case popolari," sono
  inserite le seguenti: "comunque denominati o trasformati," e
  dopo le parole: "ovvero ai nuclei familiari" sono inserite le
  seguenti: "assegnatari di abitazioni assistiti da contributo
  pubblico".
     4.  Il secondo comma dell'articolo 18 è sostituito dal
  seguente:
       "L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il
  relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione
  finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere
  effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi
  dalla data di ultimazione dei lavori.  Il contributo sugli
  interessi di preammortamento continuerà ad essere corrisposto
  qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti
  termini, sia locato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge
  17 febbraio 1992, n.179, e successive modificazioni.  Il
  soggetto destinatario del contributo potrà chiedere di
  effettuare l'assegnazione o la vendita nei due anni successivi
  alla scadenza dei predetti termini, provvedendosi in tal caso
  alla proporzionale riduzione del numero di annualità di
  contributo previste dal provvedimento di concessione".
     5.  Il secondo comma dell'articolo 25 è sostituito dal
  seguente:
       "La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità.
  Qualora detta riserva venga esaurita, le abitazioni
  disponibili sono assegnate ai soci della cooperativa in ordine
  di data di iscrizione alla stessa".
 
DATA=990323 FASCID=SMC13-475 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=LE NSTA=0475 TOTPAG=0178 TOTDOC=0206 NDOC=0082 TIPDOC=P DOCTIT=0079 COMM=C8 D TX PAGINIZ=0080 RIGINIZ=001 PAGFIN=0080 RIGFIN=045 UPAG=NO PAGEIN=80 PAGEFIN=80 SORTRES=9903233 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00475 SORTNAV=59903230 00475 b00000 ZZSMC475 NDOC0082 TIPDOCP DOCTIT0079 NDOC0079



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