| (Disposizioni di modifica della legge 5 agosto 1978,
n.457, e successive modificazioni).
1. Alla legge 5 agosto 1978, n.457, e successive
modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente
articolo.
2. Dopo il primo comma dell'articolo 1, è inserito il
seguente:
"I finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata e
sovvenzionata possono essere destinati ad interventi di
edilizia residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali,
da realizzare su aree o immobili demaniali concessi a comuni o
ad altri enti ai sensi della normativa vigente. Tali aree o
immobili devono comunque essere ricompresi in piani di
recupero ovvero in programmi integrati di intervento, di
riqualificazione urbana o di recupero urbano".
3. Alla lettera r- bis) del primo comma dell'articolo
3, dopo le parole: "Istituti autonomi case popolari," sono
inserite le seguenti: "comunque denominati o trasformati," e
dopo le parole: "ovvero ai nuclei familiari" sono inserite le
seguenti: "assegnatari di abitazioni assistiti da contributo
pubblico".
4. Il secondo comma dell'articolo 18 è sostituito dal
seguente:
"L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il
relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione
finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere
effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi
dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli
interessi di preammortamento continuerà ad essere corrisposto
qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti
termini, sia locato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge
17 febbraio 1992, n.179, e successive modificazioni. Il
soggetto destinatario del contributo potrà chiedere di
effettuare l'assegnazione o la vendita nei due anni successivi
alla scadenza dei predetti termini, provvedendosi in tal caso
alla proporzionale riduzione del numero di annualità di
contributo previste dal provvedimento di concessione".
5. Il secondo comma dell'articolo 25 è sostituito dal
seguente:
"La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità.
Qualora detta riserva venga esaurita, le abitazioni
disponibili sono assegnate ai soci della cooperativa in ordine
di data di iscrizione alla stessa".
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