| (Disposizioni di modifica della legge 18 dicembre 1986,
n.891, e successive modificazioni).
1. Alla legge 18 dicembre 1986, n.891, e successive
modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente
articolo.
2. Al comma 1 dell'articolo 5, l'alinea e le lettere
a) e b) sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Per i mutui di cui all'articolo 1, i
mutuatari, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
o gli eredi hanno la facoltà di optare per:
a) l'estinzione anticipata del residuo debito ad
un tasso stabilito, anche in deroga ai limiti indicati
dall'articolo 2, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, emanato con
periodicità annuale;
b) la continuazione del pagamento delle rate
residue ad un tasso agevolato, anche in deroga ai limiti
indicati dall'articolo 2, stabilito con il medesimo decreto di
cui alla lettera a). Nella determinazione dei tassi di
cui alla lettera a) e alla presente lettera, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto
nonchè dei prevedibili utili del fondo speciale con gestione
autonoma di cui all'articolo 3, ai fini di ogni possibile
riduzione dei tassi medesimi, garantendo comunque l'equilibrio
economico del fondo. I predetti tassi non
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potranno comunque superare, di norma, di più di un punto il
tasso ufficiale di sconto;".
3. Il comma 1- bis dell'articolo 5 è abrogato.
4. Dopo l'articolo 7, è inserito il se-guente:
"Art. 7- bis. 1. A decorrere dal 1^ gennaio 1999
sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti tutte le
attività e le passività del fondo speciale con gestione
autonoma istituito dall'articolo 3".
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