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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435611
SMC0475-0083
Bollettino Giunte e Commissioni n. 475 del 23 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-475)
(suddiviso in 206 Unità Documento)
Unità Documento n.83 (che inizia a pag.80 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...SEDE LEGISLATIVA
...C2772B. LAVCOMM
...C2772B.
...TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE RISULTANTE DALL'ESAME SVOLTO IN SEDE REFERENTE
Art. 3.
Martedì 23 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Gianni Francesco Mattioli.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230399 ZZSMC990323 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC475 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZLE
  (Disposizioni di modifica della legge 18 dicembre 1986,
             n.891, e successive modificazioni).
     1.  Alla legge 18 dicembre 1986, n.891, e successive
  modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente
  articolo.
     2.  Al comma 1 dell'articolo 5, l'alinea e le lettere
  a)  e  b)  sono sostituiti dai seguenti:
       " 1.  Per i mutui di cui all'articolo 1, i
  mutuatari, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
  o gli eredi hanno la facoltà di optare per:
         a)  l'estinzione anticipata del residuo debito ad
  un tasso stabilito, anche in deroga ai limiti indicati
  dall'articolo 2, con decreto del Ministro del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica, emanato con
  periodicità annuale;
         b)  la continuazione del pagamento delle rate
  residue ad un tasso agevolato, anche in deroga ai limiti
  indicati dall'articolo 2, stabilito con il medesimo decreto di
  cui alla lettera  a).  Nella determinazione dei tassi di
  cui alla lettera  a)  e alla presente lettera, il Ministro
  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
  tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto
  nonchè dei prevedibili utili del fondo speciale con gestione
  autonoma di cui all'articolo 3, ai fini di ogni possibile
  riduzione dei tassi medesimi, garantendo comunque l'equilibrio
  economico del fondo.  I predetti tassi non
 
                              Pag. 81
 
  potranno comunque superare, di norma, di più di un punto il
  tasso ufficiale di sconto;".
     3.  Il comma 1- bis  dell'articolo 5 è abrogato.
     4.  Dopo l'articolo 7, è inserito il se-guente:
       "Art. 7- bis. 1.  A decorrere dal 1^ gennaio 1999
  sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti tutte le
  attività e le passività del fondo speciale con gestione
  autonoma istituito dall'articolo 3".
 
DATA=990323 FASCID=SMC13-475 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=LE NSTA=0475 TOTPAG=0178 TOTDOC=0206 NDOC=0083 TIPDOC=P DOCTIT=0079 COMM=C8 D TX PAGINIZ=0080 RIGINIZ=046 PAGFIN=0081 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=80 PAGEFIN=81 SORTRES=9903233 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00475 SORTNAV=59903230 00475 b00000 ZZSMC475 NDOC0083 TIPDOCP DOCTIT0079 NDOC0079



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