| (Disposizioni di modifica della legge 24dicembre 1993,
n.560, e successivemodificazioni).
1. Alla legge 24 dicembre 1993, n.560, e successive
modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente
articolo.
2. All'articolo 1, comma 4, sono soppresse le parole: "e
comunque non inferiore al 50 per cento".
3. All'articolo 1, dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
"4- bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita
di cui al comma 4 che si rendono liberi sono immediatamente
segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede
all'assegnazione ai soggetti aventi diritto".
4. Dopo il comma 10 dell'articolo 1 è inserito il
seguente:
"10- bis. In caso di necessità, documentata
dall'ente gestore, di effettuare interventi di manutenzione
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di
ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d)
del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978,
n.457, di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo,
determinato ai sensi del comma 10, è aumentato dei costi
sostenuti per i suddetti interventi".
5. Il comma 13 dell'articolo 1 è sostituito dal
seguente:
" 13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi da
15 a 19, nonchè i proventi dell'estinzione del diritto di
prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità
indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti
proprietari. Tali proventi sono contabilizzati a cura
dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per
territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di
cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n.1036, e versati in un apposito
conto corrente denominato "Fondi CER destinati alle finalità
della legge n.560 del 1993, istituito presso la sezione di
tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo
comma, della legge 26 aprile 1983, n.130"".
6. Fino all'entrata in vigore del provvedimento
legislativo previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112, le regioni possono sospendere le
alienazioni degli alloggi ricompresi nei piani di cui al comma
4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.560, come
modificato dal comma 2 del presente articolo, fatte salve
quelle per le quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli aventi diritto abbiano già presentato la
domanda di acquisto.
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