| (Disposizioni di modifica del decreto-legge 5 ottobre
1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n.493, e successive modificazioni).
1. Al decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, e
successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui
al presente articolo.
2. Al comma 2 dell'articolo 8, le parole: "nei successivi
centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro la
data del 31 dicembre 1994".
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3. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal
seguente:
" 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963,
n.60, e successive modificazioni, nella misura fissata dai
programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di
interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al
comma 2".
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