| (Disposizioni in materia di cooperative
edilizie).
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, penultimo
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n.95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.216, alle società
cooperative edilizie di abitazione si applica il limite di cui
all'articolo 13, primo comma, lettera a), secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.601, aggiornato ai sensi dell'articolo 21,
comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n.59.
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