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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435615
SMC0475-0087
Bollettino Giunte e Commissioni n. 475 del 23 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-475)
(suddiviso in 206 Unità Documento)
Unità Documento n.87 (che inizia a pag.82 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...SEDE LEGISLATIVA
...C2772B. LAVCOMM
...C2772B.
...TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE RISULTANTE DALL'ESAME SVOLTO IN SEDE REFERENTE
Art. 7.
Martedì 23 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Gianni Francesco Mattioli.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230399 ZZSMC990323 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC475 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZLE
  (Disposizioni di modifica e di interpreta-zione autentica
  della legge 23 dicembre 1996, n.662, e della legge 22 ottobre
                        1971, n.865).
     1.  All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e
  successive modificazioni, sono apportate le seguenti
  modifiche:
         a)  il comma 69 è sostituito dal seguente:
     " 69.  Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e
  68, nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini fissati
  dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori pubblici può
  promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti locali
  entro il 30 giugno 1999,  l'accordo di programma di cui al
  comma 75.";
         b)  dopo il comma 74, è inserito il seguente:
     "74- bis.  Le concessioni ad edificare relative agli
  interventi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5
  ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 4 dicembre 1993, n.493, e successive modificazioni,
  anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini stabiliti
  nella procedura originaria, si considerano validamente
  rilasciate ai fini della prosecuzione degli interventi stessi
  e dell'ammissione al finanziamento.";
         c)  il comma 77 è abrogato;
         d)  al comma 84, dopo le parole: "con decreto del
  presidente della giunta regionale" sono inserite le seguenti:
  "nel quale dovrà essere indicato il capitolo di bilancio sul
  quale graverà l'eventuale onere".
     2.  Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 2
  della legge 23 dicembre  1996, n.662, si applicano a tutti i
  trasferimenti di alloggi di proprietà pubblica, disposti da
  leggi nazionali o regionali.
     3.  Il decimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre
  1971, n.865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63,
  lettera  b),  della legge 23 dicembre 1996, n.662, è
  sostituito dal seguente:
       "I comuni per i quali non sia intervenuta la
  dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi
  possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti,
  delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle
  cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi
  da concedere in locazione per un periodo non inferiore a
  quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il
  corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle
  opere di urbanizzazione".
     4.  La disposizione di cui all'undicesimo comma
  dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865, come
  sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera  c),  della
  legge 23 dicembre 1996, n.662, che prevede la preferenza per i
  proprietari espropriati ai fini della concessione in diritto
  di
 
                              Pag. 83
 
  superficie o della cessione in proprietà delle aree, si
  interpreta nel senso che tale preferenza spetta ai soggetti
  che abbiano la proprietà delle aree medesime alla data
  dell'adozione da parte del comune dello strumento urbanistico
  con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di
  programmi di edilizia economica e popolare.
     5.  Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22
  ottobre 1971, n.865, come sostituito dall'articolo 3, comma
  63, lettera  d),  della legge 23 dicembre 1996, n.662,
  dopo le parole: "al volume edificabile" sono aggiunte le
  seguenti: "entro il limite di quanto dovuto ai sensi della
  legge 28 gennaio 1977, n.10, e successive modificazioni".
     6.  Le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 22
  ottobre 1971, n.865, come modificate dall'articolo 3, comma
  63, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e dai commi 3 e 5 del
  presente articolo, si applicano ai piani di zona di cui alla
  legge 18 aprile 1962, n.167, e loro eventuali integrazioni,
  adottati dopo la data di entrata in vigore della medesima
  legge n.662 del 1996.
 
DATA=990323 FASCID=SMC13-475 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=LE NSTA=0475 TOTPAG=0178 TOTDOC=0206 NDOC=0087 TIPDOC=P DOCTIT=0079 COMM=C8 D TX PAGINIZ=0082 RIGINIZ=021 PAGFIN=0083 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=82 PAGEFIN=83 SORTRES=9903233 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00475 SORTNAV=59903230 00475 b00000 ZZSMC475 NDOC0087 TIPDOCP DOCTIT0079 NDOC0079



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