| (Disposizioni di modifica e di interpreta-zione autentica
della legge 23 dicembre 1996, n.662, e della legge 22 ottobre
1971, n.865).
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 69 è sostituito dal seguente:
" 69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e
68, nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini fissati
dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori pubblici può
promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti locali
entro il 30 giugno 1999, l'accordo di programma di cui al
comma 75.";
b) dopo il comma 74, è inserito il seguente:
"74- bis. Le concessioni ad edificare relative agli
interventi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n.493, e successive modificazioni,
anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini stabiliti
nella procedura originaria, si considerano validamente
rilasciate ai fini della prosecuzione degli interventi stessi
e dell'ammissione al finanziamento.";
c) il comma 77 è abrogato;
d) al comma 84, dopo le parole: "con decreto del
presidente della giunta regionale" sono inserite le seguenti:
"nel quale dovrà essere indicato il capitolo di bilancio sul
quale graverà l'eventuale onere".
2. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n.662, si applicano a tutti i
trasferimenti di alloggi di proprietà pubblica, disposti da
leggi nazionali o regionali.
3. Il decimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre
1971, n.865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63,
lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n.662, è
sostituito dal seguente:
"I comuni per i quali non sia intervenuta la
dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi
possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti,
delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle
cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi
da concedere in locazione per un periodo non inferiore a
quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il
corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle
opere di urbanizzazione".
4. La disposizione di cui all'undicesimo comma
dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865, come
sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera c), della
legge 23 dicembre 1996, n.662, che prevede la preferenza per i
proprietari espropriati ai fini della concessione in diritto
di
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superficie o della cessione in proprietà delle aree, si
interpreta nel senso che tale preferenza spetta ai soggetti
che abbiano la proprietà delle aree medesime alla data
dell'adozione da parte del comune dello strumento urbanistico
con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di
programmi di edilizia economica e popolare.
5. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22
ottobre 1971, n.865, come sostituito dall'articolo 3, comma
63, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n.662,
dopo le parole: "al volume edificabile" sono aggiunte le
seguenti: "entro il limite di quanto dovuto ai sensi della
legge 28 gennaio 1977, n.10, e successive modificazioni".
6. Le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 22
ottobre 1971, n.865, come modificate dall'articolo 3, comma
63, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e dai commi 3 e 5 del
presente articolo, si applicano ai piani di zona di cui alla
legge 18 aprile 1962, n.167, e loro eventuali integrazioni,
adottati dopo la data di entrata in vigore della medesima
legge n.662 del 1996.
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