| (Riapertura dei termini di cui all'articolo 14, comma 1,
del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135).
1. Il termine di novanta giorni relativo all'indizione
della gara d'appalto, di cui al comma 1 dell'articolo 14 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, è riaperto
fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge. Il successivo termine di novanta
giorni di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 14, relativo
alla destinazione dei finanziamenti, è conseguentemente
riaperto fino al centoventesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
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