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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


435617
SMC0475-0089
Bollettino Giunte e Commissioni n. 475 del 23 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-475)
(suddiviso in 206 Unità Documento)
Unità Documento n.89 (che inizia a pag.83 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...SEDE LEGISLATIVA
...C2772B. LAVCOMM
...C2772B.
...TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE RISULTANTE DALL'ESAME SVOLTO IN SEDE REFERENTE
Art. 9.
Martedì 23 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Gianni Francesco Mattioli.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230399 ZZSMC990323 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC475 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZLE
               (Cooperative edilizie costituite
              fra appartenenti alle Forze armate
                  e alle Forze di polizia).
     1.  Le cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite
  tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia,
  che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 7,
  terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n.376,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,
  n.492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in
  cooperative edilizie a proprietà individuale, previa
  autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con
  delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalità
  prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello
  statuto delle società per azioni.
     2.  L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata:
         a)  alla consegna di tutti gli alloggi sociali
  compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da
  effettuare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del
  testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed
  economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n.1165,
  e dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n.131;
         b)  all'accertamento dei requisiti posseduti dai
  soci assegnatari.
     3.  Nel caso in cui una cooperativa realizzi più edifici
  separati, a seguito della consegna di tutti gli alloggi
  compresi in un medesimo edificio, i soci assegnatari possono
  costituirsi, previo nulla osta del Ministero dei lavori
  pubblici, in cooperativa a sè stante.
     4.  Alle cooperative a proprietà indivisa, che si
  trasformano avvalendosi della facoltà prevista dal presente
  articolo, si applicano le disposizioni dettate in materia di
  cooperative edilizie a proprietà individuale dal testo unico
  delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica,
  approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n.1165, e
  successive modificazioni.
 
                              Pag. 84
 
     5.  E' autorizzato, per l'anno 1999, un la concessione di
  contributi integrativi da destinare prioritariamente alle
  cooperative che abbiano iniziato o ultimato il programma dei
  lavori  per le finalità di cui all'articolo 7, terzo comma,
  del decreto-legge 13 agosto 1975, n.376, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n.492.  L'entità
  dei contributi integrativi è determinata dal Ministro dei
  lavori pubblici in misura tale che il contributo complessivo,
  per ciascun intervento, sia pari al 4 per cento della spesa
  riconosciuta ed approvata, inclusi gli oneri finanziari.
     6.  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
  di cui al comma 5, valutati in lire 20 miliardi annue a
  decorrere dall'anno 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000
  e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
  nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
  "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
  l'anno 1999, a tal fine utilizzando, per un importo pari a
  lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero
  dell'interno, e per un importo pari a lire 10 miliardi annue
  l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.  Il
  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
  occorrenti variazioni di bilancio.
 
DATA=990323 FASCID=SMC13-475 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=LE NSTA=0475 TOTPAG=0178 TOTDOC=0206 NDOC=0089 TIPDOC=P DOCTIT=0079 COMM=C8 D TX PAGINIZ=0083 RIGINIZ=035 PAGFIN=0084 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=83 PAGEFIN=84 SORTRES=9903233 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00475 SORTNAV=59903230 00475 b00000 ZZSMC475 NDOC0089 TIPDOCP DOCTIT0079 NDOC0079



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