| (Cooperative edilizie costituite
fra appartenenti alle Forze armate
e alle Forze di polizia).
1. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite
tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia,
che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 7,
terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n.376,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,
n.492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in
cooperative edilizie a proprietà individuale, previa
autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con
delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalità
prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto delle società per azioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata:
a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali
compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da
effettuare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del
testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed
economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n.1165,
e dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n.131;
b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai
soci assegnatari.
3. Nel caso in cui una cooperativa realizzi più edifici
separati, a seguito della consegna di tutti gli alloggi
compresi in un medesimo edificio, i soci assegnatari possono
costituirsi, previo nulla osta del Ministero dei lavori
pubblici, in cooperativa a sè stante.
4. Alle cooperative a proprietà indivisa, che si
trasformano avvalendosi della facoltà prevista dal presente
articolo, si applicano le disposizioni dettate in materia di
cooperative edilizie a proprietà individuale dal testo unico
delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica,
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n.1165, e
successive modificazioni.
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5. E' autorizzato, per l'anno 1999, un la concessione di
contributi integrativi da destinare prioritariamente alle
cooperative che abbiano iniziato o ultimato il programma dei
lavori per le finalità di cui all'articolo 7, terzo comma,
del decreto-legge 13 agosto 1975, n.376, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n.492. L'entità
dei contributi integrativi è determinata dal Ministro dei
lavori pubblici in misura tale che il contributo complessivo,
per ciascun intervento, sia pari al 4 per cento della spesa
riconosciuta ed approvata, inclusi gli oneri finanziari.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 5, valutati in lire 20 miliardi annue a
decorrere dall'anno 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000
e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, a tal fine utilizzando, per un importo pari a
lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno, e per un importo pari a lire 10 miliardi annue
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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