| (Programmi straordinari di edilizia residenziale da
concedere ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato
impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
Disposizioni varie).
1. Sono autorizzate varianti ai programmi di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n.203, già ammessi ai finanziamenti e per i quali sia stata
sottoscritta la convenzione con il Segretariato generale del
CER, a condizione che tali varianti non comportino una
variazione del finanziamento pubblico e del numero complessivo
degli alloggi e che abbiano acquisito formale approvazione da
parte del consiglio comunale.
2. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n.203, comunque ammessi a finanziamento, per i
quali non è sottoscritta la convenzione urbanistica con il
comune entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono esclusi dal finanziamento.
3. Le somme non utilizzate per i contributi sui programmi
di cui al comma 2 possono essere destinate all'adeguamento dei
costi degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 aprile 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio
1991, inclusi nei programmi, sino ad un incremento massimo del
10 per cento.
4. Fatta salva la somma di lire 100 miliardi iscritta al
capitolo 8278 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici, gli ulteriori residui, da
accertare alla conclusione del programma, sono ripartiti tra
le regioni sulla base dei coefficenti adottati per il biennio
1994-1995 nella delibera CIPE del 16 marzo 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.114 del 18 maggio 1994.
5. I contributi di cui all'articolo 128 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n.309, non utilizzati alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono destinati al finanziamento
dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di
quartiere" da individuare in relazione alle esigenze
finanziarie, occupazionali e socio-economiche da parte del
comitato esecutivo del CER tra le proposte presentate ai sensi
dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e
20 maggio 1998 pubblicati rispettivamente nelle Gazzette
Ufficiali n.24 del 30 gennaio 1998 e n.119 del 25 maggio
1998.
6. E' autorizzata la rilocalizzazione dei programmi, di
cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n.203, per i quali sia stato concluso e ratificato accordo di
programma in variante agli strumenti urbanistici, ma non
ancora sottoscritta la convenzione tra gli affidatari e il
Segretariato generale del CER, a condizione che la richiesta
pervenga allo stesso Segretariato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, unitamente
all'assenso del sindaco del comune interessato, alla
certificazione da parte di quest'ultimo della conformità della
destinazione urbanistica vigente con le previsioni del
programma, nonché alla documentazione relativa alla piena
disponibilità delle aree indicate, e che non sia modificato il
numero complessivo degli alloggi con le relative quote di
edilizia agevolata e sovvenzionata. Il Segretariato generale
del CER esclude dal finanziamento i programmi di cui al
presente comma per i quali non venga sottoscritta la relativa
convenzione urbanistica entro centoventi giorni dalla data
della richiesta di rilocalizzazione.
7. Il prefetto autorizza, su richiesta del sindaco, la
destinazione degli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo
18 del decreto-legge
Pag. 86
13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n.203, alle finalità di cui al comma
6.
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