| (Alloggi da destinare alla locazione nelle zone ad alta
tensione abitativa).
1. Il prezzo di acquisto da parte degli enti gestori del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli immobili ad
uso abitativo da destinare alla locazione è indicato, tenendo
conto del prezzo medio di mercato, dall'Ufficio tecnico del
comune nel cui territorio l'immobile è ubicato; i comuni
possono comunque avvalersi dell'Ufficio tecnico
erariale.
2. Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n.629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n.25, e i commi 8
e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n.708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986,
n.899.
3. Agli immobili acquistati ai sensi dell'articolo
21- ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n.94, degli articoli 4 e 5- ter del decreto-legge 7
febbraio 1985, n.12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n.118, dell'articolo 5 del decreto-legge
29 ottobre 1986, n.708, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1986, n.899, si applicano i canoni di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le
disposizioni di cui al quattordicesimo comma dell'articolo
21- ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n.94, al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio
1985, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1985, n.118, e al comma 12 dell'articolo 5 del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n.708, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n.899, si
applicano esclusivamente agli alloggi di edilizia
convenzionata.
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