| (Destinazione dei fondi di cui alla lettera r- bis)
del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978,
n.457).
1. I fondi di cui alla lettera r- bis) del primo
comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.457, come
modificata dall'articolo 2, comma 3, della presente legge,
sono ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra le
regioni, sulla base dei criteri indicati nelle deliberazioni
del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) che hanno stabilito le relative riserve di
finanziamenti.
2. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 31 della
legge 5 febbraio 1992, n.104.
| |